Ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare
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Ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41408. La massima estrapolata: Ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a...