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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20728. L’aver visto uno «scorcio» di un film porno durante la pausa pranzo, come ammesso dal dipendente, non giustifica il licenziamento. Diverso sarebbe il caso in cui l’operaio, come sostenuto ma non provato dall’azienda, si fosse deliberatamente appartato durante l’attività di lavoro per visionare il film a luci rosse

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 ottobre 2015, n. 20728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. TRICOMI Irene –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2015, n. 20068. Il termine di decadenza di cui al secondo comma dell’art. 6 legge n. 604/66, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 38, legge n. 92/12, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell’impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  7 ottobre 2015, n. 20068 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 3-14.7.2014, rigettò il reclamo proposto da F.G. avverso la pronuncia di prime cure che, in riforma dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49, legge n. 92/12, aveva accolto l’eccezione di decadenza...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2015, n. 16469. L’avvocato va in pensione in base ai contributi versati senza che sia di impedimento il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 agosto 2015, n. 16469 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre, n. 17436. Ai fini dell’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione, l’art. 27 lett. d) del regolamento all. A al r.d. n. 148/31, prevedendo l’ipotesi dello scarso rendimento come diversa e separata da quella concernente la malattia (lett. b, stesso art. 27) che determini inabilità al servizio, impedisce che, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile a detta ipotesi, possa tenersi conto, oltre che delle diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità, negligenza, anche di quelle determinate da assenze per malattia, atteso che queste ultime possono rilevare solo nell’ambito di una diversa previsione e delle correlative, speciali modalità di adozione del provvedimento di esonero. Inoltre, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia. Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell’ari 3 legge n. 604/66, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 settembre, n. 17436 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 10.3.13 la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 2586/12 del Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittimo l’esonero dal servizio per scarso rendimento comunicato il 18.4.11 a A.G. da ATM – Azienda Trasporti Milanesi...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 settembre 2015, n. 17366. Le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, come quelle poste a base del licenziamento oggetto di causa, doveri che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono quelli imposti dagli art. 2104 e 2105 cod. civ. e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali – la cui vigenza equivale per un soggetto preposto ad una filiale di istituto di credito, quanto all’onere di conoscerle, alle norme di comune prudenza ed a quelle del codice penale – comportano che, ai fini della legittimità del provvedimento irrogativo di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un’esplicita specificazione delle norme violate. Il comportamento del lavoratore subordinato, consistente nella mancata effettuazione, anche parziale, della prestazione lavorativa è in contrasto con il principio della sinallagmaticità delle prestazioni, sicché assume rilievo sotto il profilo disciplinare senza necessità di espressa previsione nel relativo codice. In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 settembre 2015, n. 17366 Svolgimento del processo Con sentenza del 15/5 – 8/6/2012 la Corte d’appello di Napoli – sezione lavoro, riformando la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato il 29/9/2005 dalla Unicredit s.p.a....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2015, n. 14033. In tema di conversione dei contratti di lavoro subordinato, la Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, si applica anche ai processi in corso, compresi i giudizi di legittimita’, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia gia’ formato il giudicato

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 luglio 2015, n. 14033 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2015, n. 11479. La prova per testi della consegna della lettera di licenziamento è ammissibile; è invece inammissibile nel caso in cui l’esistenza dello scritto contenente la volontà datoriale di recesso sia contestata, poiché il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam dall’articolo 2 della legge 604/1966. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2015, n. 11479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto...