Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725. Fra le categorie di rischio creditizio censite e rispetto alle quali sussiste l’obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi, rientra quella di “sofferenza” cui va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza – anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili -, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende (cfr. art. 5, comma I, sez. II delle Istruzioni). L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’Istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito (art. 5 cit., comma II). Resta estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044. L'articolo 345 c.p.c., comma 3, nel subordinare l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado d'appello alla condizione che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in via alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile, stabilisce sul piano generale il principio dell'inammissibilita' di mezzi di prova "nuovi", cioe' di mezzi di prova la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza. Il requisito dell'indispensabilita' prescritto dall'articolo 345, comma 3, cit. costituisce infatti un quidpluris rispetto a quello della rilevanza, cui l'articolo 184 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 355, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80) condiziona in via generale l'ammissione dei mezzi di prova, presupponendo che, in quanto di per se' sufficiente a provocare un ribaltamento della decisione, il mezzo istruttorio sia dotato di un'influenza causale piu' incisiva rispetto a quella che le prove dedotte o prodotte in primo grado hanno sulla decisione finale della controversia

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...