Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 aprile 2015, n. 15184. Il rinvio alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2°, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”, contenuto nel secondo periodo del comma 7°, dell’art. 186 C.d.S., dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida e alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2°, lettera c) C.d.S., che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186, comma 7°, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi e il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 aprile 2015, n. 15184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere Dott. SERRAO Eugenia...