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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861. Anche un marchio cosiddetto «debole», per esempio perché costituito da parole di uso comune, deve beneficiare di adeguata tutela nei confronti della contraffazione. Non solo, l'elevata diffusione pubblicitaria e commerciale possono trasformarlo in un marchio «forte».

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256. Nel caso in cui l'assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, 2 comma, l.f.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256 Svolgimento del processo Il Fallimento della s.n.c. Torrefrutta e dei soci illimitatamente responsabili P.M. , T.M. e F.G. , premesso di avere appreso che i soci P. e T. avevano stipulato polizze vita con Alleanza Ass.ni; di avere informato detta società assicuratrice della...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495. La convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. Peraltro la proposizione di un ricorso congiunto, volto a ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un’eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla «consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti»

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2015, n. 752. Le norme sul diritto dei minori di conservare "rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell'ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori. Nel caso di specie, senza entrare nel merito delle reciproche accuse mosse tra le parti circa l'andamento dei rapporti anche precedente alla scomparsa della madre della piccola, restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell'interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 gennaio 2015, n. 752 Svolgimento del processo Con reclamo alla Corte di appello di Roma M.G. , nonna materna della minore N.C. , nata l'(omissis) da sua figlia B.S. , deceduta per malattia nel (omissis) , chiedeva la riforma del decreto (in data 25.09-4.10.2012) con cui il Tribunale...