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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60. L’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte. E’ consentito all’opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l’emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60 In fatto e in diritto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “- L. s.a.s. di B.F. , F. e Fr. , e L.F. ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della C.C. e C. s.a.s. di C.C. , avverso il quale la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a pena di improcedibilità del gravame, spetta alla parte opponente esperire il tentativo di mediazione obbligatoria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, 23 ottobre 2015, n. 21672. In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, qualora il decreto sia stato emesso nei confronti di distinti soggetti, l’atto di citazione in opposizione al decreto, equivalendo alla comparsa di risposta, costituisce, nel regime dell’art. 38, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009, il veicolo necessario della deduzione da parte degli ingiunti di qualsiasi eccezione di incompetenza del giudice che emise il decreto. Ne consegue che, qualora ognuno degli ingiunti proponga separata citazione in opposizione al decreto notificandola anche agli altri senza sollevare eccezione di incompetenza del giudice del monitorio, tale eccezione resta preclusa per ogni specie di competenza e non può essere svolta nella comparsa di costituzione che ciascun ingiunto ritenga di depositare dopo la notifica dell’opposizione altrui. Nel regime della rilevazione della questione di competenza, di cui all’art. 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. n. 69 del 2009, ove il convenuto abbia sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., anziché nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev’essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza. In mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito, dovendosi escludere che l’esercizio espresso del potere ufficioso per la questione di competenza tardivamente sollevata dalla parte non occorra in ragione del già esercitato potere da parte di essa, giacché detto esercizio deve considerarsi, per la sua tardività, tamquam non esset.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 23 ottobre 2015, n. 21672 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. La s.p.a. Brembo ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a. Impresa Fratelli Rota Nodari e la s.r.l. Innova Tecnologia avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24 settembre 2014; con la quale...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 . Con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, l’esistenza di una valida procura costituisce presupposto indispensabile per la proposizione dell’opposizione stessa; con la conseguenza che quest’ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto opposto. In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di procura “ad litem” inesistente o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19868 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30-6-1999 l’avv. T.M. otteneva dal Giudice di Pace di Milano decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 4.857.096, oltre interessi e spese, a saldo della prestazione professionale svolta in favore di C.G. nei giudizi...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15130. Anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione mediante il deposito della sola “velina” costituisce una mera irregolarità che non ne determina l’improcedibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15130 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 luglio 2015, n. 15849. La notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 luglio 2015, n. 15849 Svolgimento del processo M.A. con atto del 20 luglio 2010 propose opposizione dinanzi al giudice di Pace di Torino al precetto notificatogli il 29 giugno 2010 per il pagamento di Euro 1.476,73 per compensi professionali, sulla base di un decreto ingiuntivo, emesso dal...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 aprile 2015, n. 7761. L’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità del titolo né un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in danaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 aprile 2015, n. 7761 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere Dott. MERCOLINO...