Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 marzo 2016, n. 4234 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere...
Tag: messa in mora
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 15749. In caso di contestazione, il telefax non è prova di avvenuta ricezione, diversamente dagli strumenti di comunicazione ordinari, quale la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
Suprema Corte di Casssazione Sezione III Civile sentenza 27 luglio 2015, n. 15749 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 giugno 2015, n. 11744. Un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 giugno 2015, n. 11744 1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto: «L’I.N.P.S. proponeva appello, nei confronti di G.P. e della E.TR. S.p.A., contro la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva accolto l’opposizione proposta dal medesimo P. avverso la cartella esattoriale per...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13685. La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. Cambiando ciò che v'è da cambiare, è il fatto obiettivo dell'inadempimento e non la mora (prodottasi vuoi per intimazione vuoi ex re) a far sorgere il diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia sotto l'aspetto del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante (mentre – è a stento il caso di osservare – nessuna inferenza di segno opposto è lecito trarre dal nesso che l'art. 1224 c.c., pone tra mora e risarcimento del danno da ritardo nelle sole obbligazioni pecuniarie).
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 16 giugno 2014, n. 13685 Ritenuto in fatto La Max Tre s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Realdreamhotel s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 700.000.000, quale residuo prezzo di vendita di un complesso immobiliare ad uso motel/hotel sito in (OMISSIS)....