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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19663. In un giudizio condominiale, il diritto di chiedere l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo spetta unicamente all'amministratore nel caso in cui nessun condomino si sia costituito. Per coloro che sono intervenuti successivamente, il diritto può essere azionato solo per il periodo in cui hanno effettivamente assunto la qualità di parte nel processo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19663 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez....