È legittimo il foglio di via obbligatorio con il divieto di ritornare nel Comune per un anno, nei confronti di una persona che ha ripetutamente commesso fatti costituenti reato, e tali da violare la tranquillità pubblica Consiglio di Stato sezione III sentenza 6 settembre 2016, n. 3818 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il...
Tag: foglio di via obbligatorio
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 ottobre 2015, n. 4665. È legittimo il provvedimento del Questore che ha vietato ad una persona di ritornare nel territorio del Comune per 3 anni, dato che tale persona – dipendente pubblico – era stato sorpreso presso una discoteca travestito da donna, con il sospetto che fornisse prestazioni sessuali a pagamento. La sentenza ha precisato che l’attività di prostituzione può richiedere misure di prevenzione allorché essa “è esercitata in forma suscettibile di determinare disagio sociale” che era stata manifestata “attraverso proteste e segnalazioni rivolte in precedenza all’Autorità di polizia”
Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 ottobre 2015, n. 4665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4179 del 2010, proposto da: Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2015, n. 302. Quando il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2 legge n.1423 del 1956 (foglio di via obbligatorio) sia motivato con esclusivo riferimento all'attività di prostituzione – esercitata dall'imputata – è doverosa la sua disapplicazione da parte del giudice penale chiamato a pronunziarsi sulla ricorrenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 2 co. 2 l. 1423/'56. Ciò perché la stessa norma dell'art. 2 pone come presupposto dell'ordine di allontanamento non un qualsivoglia comportamento “pericoloso per la sicurezza pubblica” (nozione che aprirebbe il varco a forme incontrollabili di discrezionalità) ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categorie criminologiche di cui al precedente articolo 1 (n. 1 soggetti abitualmente dediti, sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi/ n.2 soggetti che per condotta e tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, produttori di proventi derivanti da attività delittuose con cui si sostengono, almeno in parte /n.3 soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica). E' del tutto pacifico che l'esercizio della prostituzione in sé non rientra tra le categorie delle persone pericolose ai sensi della vigente normativa (già in base alla L. n. 327 del 1988 che ebbe ad eliminare il riferimento a coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica ed al buon costume). Né può ritenersi condotta di reato quella consistente in fatti di “adescamento”, stante la depenalizzazione operata con art. 81 della legge n. 689 del 1981 della fattispecie originariamente prevista dall'art. 5 co. 1 legge n.75 del 1958
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 gennaio 2015, n. 302 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2013 la Corte d’Appello di Ancona confermava i contenuti della decisione di primo grado, emessa in data 3 aprile 2012 dal G.M. presso la Sezione Distaccata di S. Elpidio a Mare del...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 settembre 2014, n. 38701. Ai fini dell'emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla persona sia realmente lesivo dei suddetti beni giuridici. Ne consegue che il mero esercizio dell'attività di prostituzione, non costituendo di per sé reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non può legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 159 del 2011 e, quindi, non può giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Né, d'altra parte, possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce eventuali reati o comportamenti pericolosi, commessi da terze persone, pur se occasionati dall'attività di meretricio. Diversamente, verrebbe surrettiziamente ripristinata, in palese violazione di legge, la previsione dell'art. 1, comma 1. n. 3, 1. n. 1423 del 1956, abrogata dall'art. 2 della 1. n. 327 del 1988.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 settembre 2014, n. 38701 Ritenuto in fatto 1. Il 15 luglio 2013 la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 15 maggio 2012 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio al mare che aveva dichiarato R. A. A. colpevole del reato previsto dall’ari....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2014, n. 28226. E' illegittimo il foglio di via obbligatorio emesso nei confronti di una donna qualificata come persona pericolosa solo perché dedita alla prostituzione in luogo pubblico
suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2014, n. 28226 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere Dott. BONI Monica – Consigliere Dott....