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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14072. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Enunciato con riferimento ad un giudizio presupposto civile, detto principio deve ritenersi senz’altro estensibile anche alla materia penale, nella quale non meno evidente è che la contumacia non esprime di per sé sola né insensibilità al disagio derivante dalla pendenza processuale, né disinteresse al relativo esito. Ed anzi, proprio nell’ambito del processo penale la contumacia ben può essere dettata da una precisa (e legittima) scelta difensiva, che come non aggrava così neppure esclude il normale patema d’animo per l’attesa della decisione. In altri termini, nel procedimento penale l’imputato – sia che scelga di difendersi sia che opti per la contumacia – è comunque soggetto alla potestà punitiva dello Stato e tale condizione è da ritenere di per sé fonte di patema d’animo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14072  Svolgimento del processo Con decreto del 20.3.2013 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da Leonard M.W., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio penale nel quale egli era rimasto...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 17 marzo 2015, n. 5300. In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia manifestamente infondata

Suprema Corte di Cassazione  sezione II sentenza del 17 marzo 2015, n. 5300 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente – Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere – Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere – Dott. MANNA Felice – Consigliere – Dott. ABETE Luigi –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 marzo 2015, n. 4435. Attesa la sua natura essenzialmente tributaria, è inammissibile la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo formulata in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione da parte del contribuente della sanzione amministrativa della revoca ex lege n. 765/1967 dei benefici fiscali a causa di abusi edilizi nella costruzione di un edificio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 marzo 2015, n. 4435 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 marzo 2015, n. 4282. La disciplina dell'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art.6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quale introdotta dagli artt. 2 e ss. della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, stante l'estraneità e irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile, cui ha riguardo la citata norma pattizia. Non è la natura pecuniaria delle obbligazioni a rendere sempre e comunque applicabile il richiamato art. 6 della Convenzione, ma solo il carattere civile delle stesse, cui si contrappongono le obbligazioni di natura pubblicistica, le quali derivino dall'applicazione di tributi o traggano in ogni caso origine da doveri pubblici, onde la conclusione secondo cui, rientrando la materia fiscale "ancora nel nocciolo duro delle prerogative attinenti alla sovranità statale ed (essendo) sotto questo profilo tuttora dominante la qualifica pubblicistica del rapporto obbligatorio di imposta tra Stato sovrano e contribuente", il contenzioso tributario non rientra nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni di carattere civile, malgrado gli effetti patrimoniali che esso necessariamente produce nei confronti dei contribuenti. Vi fanno eccezione le cause riguardanti sanzioni tributarie assimilabili a sanzioni penali per il loro carattere afflittivo, che sia a tal punto significativo da farle apparire alternative a una sanzione penale ovvero a una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva; e quelle che pur essendo riservate alla giurisdizione tributaria sono riferibili alla "materia civile", in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali, ovvero le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche. Tra queste ultime non rientrano le controversie riguardanti il rimborso di imposte che il privato ritenga indebitamente trattenute, poiché il relativo diritto non è accertato secondo i principi di diritto civile sulla ripetizione di indebito, ma in base all'esistenza o meno del potere impositivo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 marzo 2015, n. 4282 In fatto Con ricorso ex art. 5-ter legge 89/01 del 22.3.2013 F.C. proponeva opposizione innanzi alla Corte d’appello di Perugia avverso il decreto col quale era stata respinta la sua domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo svoltosi davanti alla...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 1364. Nel definire il quantum del risarcimento per eccessiva durata del processo, il giudice nazionale gode di una certa discrezionalità rispetto ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, tuttavia la cifra liquidata a titolo di equa riparazione non può mai essere «meramente simbolica».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 1364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21849. Il termine per determinare l'irragionevole durata di una procedura fallimentare parte dalla insinuazione al passivo e oscilla, a seconda della complessità, tra i 5 ed i 7 anni. Così anche per l'indennizzo che può scendere al di sotto dei 750 euro, per il primo triennio, e 1.000, per gli anni successivi, stabiliti dalla Cedu, sino a 500 e 600 euro senza violare la giurisprudenza comunitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21849 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Paquale – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 ottobre 2014, 21951. Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla corte d'appello di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per l'equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve qualificarsi come procedimento contenzioso e conseguentemente, quanto alla determinazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività prestata in detto procedimento, deve applicarsi la tabella A allegata al D.M. n_ 140 del 2012 (che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale), e, quanto alla liquidazione dei detti onorari e diritti, deve osservarsi il principio, di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella predetta tariffa professionale forense

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 ottobre 2014, 21951 Svolgimento del processo V.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi,’ nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto depositato in data 10 dicembre 2012, con il quale la Corte di appello di Catanzaro, condannata l’Amministrazione al pagamento in favore...