Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato. Infatti l’interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell’articolo 388 cod. pen. non...
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391. Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 c.p., comma 2, non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione del soggetti, obbligato. L’interesse tutelato dall’art. 388 c.p., comma 2, non è infatti l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. Allorchè si tratti dell’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi sulle modalità di visita del figlio minore del genitore non affidatario, l’elusione, e quindi, come chiarito dalla Corte di legittimità, la frustrazione dell’altrui legittima pretesa, si attua anche attraverso una mera omissione o rifiuto del genitore affidatario del bambino a chè lo stesso trascorra con l’altro genitore il periodo prestabilito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza del 23 marzo 2016, n. 12391 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente – Dott. CARCANO Domenico – Consigliere – Dott. VILLONI Orlando – Consigliere – Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 agosto 2015, n. 33983. Elude un provvedimento giudiziale, così realizzando il reato di cui all’art. 388, 2° co., c.p., la donna affidataria dei figli minori che trasferisce all’estero la propria dimora senza avvertire e senza chiedere un adeguamento delle prescrizioni giudiziali, così gravemente ostacolando il diritto di visita dell’altro genitore, come definito dal giudice civile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 agosto 2015, n. 33983 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. CARCANO Domenic – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS An – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611. L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile riguardante l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. Sono state, altresì, valorizzate in senso negativo quelle condotte di non collaborazione da parte del genitore non affidatario come idonee ad integrare il concetto di elusione e la loro equipollenza rispetto al rifiuto espresso di ottemperare al provvedimento giudiziale (in fattispecie in cui era stato impedito all'altro genitore di trascorrere con il figlio il periodo di vacanza prestabilito). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, appare del tutto irrilevante la circostanza che la fattispecie in esame riguardi un unico episodio, del tutto residuale rispetto alla dedotta complessità dell'intera vicenda della separazione coniugale.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha confermato quella emessa il 16/ 12/2009 dal Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Ostuni, con la quale D.L.V. era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 70,00...