Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 settembre 2014, n. 19691 Rilevato che: 1. E.M., con atto di citazione del 6 aprile 2012, ha convenuto in giudizio F.T. davanti alla Corte di appello di Brescia per sentire dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica emessa il 30 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ratificata dal...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 settembre 2014, n. 18627. I rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione in favore di quest'ultima: l'art. 797 n. 6 c.p.c. stabilisce, infatti, che la pendenza di un giudizio civile impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, mentre, fino a quando la sentenza ecclesiastica non sia stata delibata, il processo canonico resta un semplice fatto incapace di produrre effetti, e quindi di determinare una litispendenza, nell'ordinamento dello Stato. Ne consegue che, in difetto di delibazione della sentenza ecclesiastica, spetterà al giudice italiano di valutare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di nullità dei matrimonio avanzata in via incidentale dal coniuge convenuto per il divorzio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI Ordinanza 3 settembre 2014, n. 18627 Fatto e Diritto A.S. ha chiesto al Tribunale di Salerno di dichiarare la cessazione degli effetti civili dei matrimonio da lui contratto con M.L.V.; quest’ultima, costituitasi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare, con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34...
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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379. La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 17 luglio 2014, n. 16379 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente...