Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2016, n. 336. La liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 13 gennaio 2016, n. 336 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2001 V.A.M. in R. , R.E. e R.C. convennero in giudizio B.G. , D.A. e le compagnie assicuratrici Axa Assicurazioni spa e Sai Assicurazione (ora Fondiaria – Sai) dinanzi al Tribunale di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 settembre 2015, n. 18611. In tema di valutazione e liquidazione unitaria del danno morale e del danno esistenziale, sia pure con riferimento alla perdita del rapporto parentale conseguente alla perdita della morte del congiunto, e tale problematica viene ora in esame, sia pure sotto il diverso profilo del danno diretto, subito iure proprio, del macroleso, e per gli aspetti non patrimoniali ed esistenziali. Dove il punto controverso della decisione attiene alla verifica della congruità ed integralità del risarcimento del danno ingiusto, evitando una duplicazione risarcitoria
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17209. Va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta ala ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all’integrità psicofisica, deve essere supportata da un’attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 agosto 2015, n. 17209 Ritenuto in fatto L. D’A. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Erba, la A. Assicurazioni s.p.a., V. C. • C. P. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito in conseguenza del sinistro del...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 luglio 2015, n. 16197. Il danno morale non è ricompreso nella nozione di danno biologico e va liquidato autonomamente
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 luglio 2015, n. 16197 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2002 P.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Trieste D.F.D. , la s.c.a.r.l. Dinamica Autotrasporti e la s.p.a. Assicurazioni Generali, rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice di un autocarro Fiat IVECO che il (omissis) omettendo di...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 ottobre 2014, n. 21917. In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita – a causa delle lesioni riportate – nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile jure hereditatis dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è risarcibile in favore degli eredi del defunto.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 ottobre 2014, n. 21917 Fatto e diritto 1. Con sentenza 30.5.2012, la corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza 1.2.2006 del tribunale della stessa sede, che aveva condannato la ASL n. X L’Aquila al risarcimento del danno morale jure proprio, subito dai ricorrenti in ragione del...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15909. In tema di risarcimento del danno per decesso da responsabilità sanitaria, i genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro. Tale diritto non è, però, automatico e i genitori hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni familiari, secondo criteri di ragionevolezza probabilistica
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 luglio 2014, n. 15909 Svolgimento del processo 1. S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13670. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento dei danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13670 Svolgimento del processo F.P. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma l’Aurora Assicurazioni deducendo che era stato assicurato per la RCA presso la convenuta; che era stato collocato nella classe di merito 15ma, come da sentenza del G.d.P. di Roma...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2014, n. 10524. Il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 14 maggio 2014, n. 10524 Ritenuto in fatto In data (omissis), alle ore 19 circa, si verificò, nel Comune di Corno, un sinistro stradale tra il motociclo condotto da D.F. e la vettura condotta dal proprietario L.R.L. , assicurato con la Fondiaria-Sai. A seguito delle lesioni riportate il...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio, n. 2413. La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio, n. 2413 Svolgimento del processo 1. C.P. , in proprio e nella qualità di genitore del minore C.F.A. , citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e B.C. davanti al Tribunale di Firenze, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal figlio...