Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 dicembre 2014, n. 5915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2014, proposto dalla WA. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Ni.Tr. e Fi.Ce., con domicilio...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 6035. In tema di pubblici appalti, qualora il bando di gara richieda ai partecipanti di documentare lo svolgimento di pregressi servizi analoghi? a quelli oggetto dell'appalto, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto, né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi? con quello di servizi identici?, in quanto la ratio sottesa alla succitata clausola del bando va individuata nel contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 5 dicembre 2014, n. 6035 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7516 del 2014, proposto da: Co. Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 5608. In base all'art. 37, commi 4 e 13, del D.Lgs. n. 163 del 2006 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2 bis, lett. a), D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio della necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 5608 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2013, proposto da: S. s.p.a. ed altri (…), in persona del legale rappresentante pro tempre,...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 5507. In tema di appalti pubblici l'onere di tempestiva impugnazione del bando sussiste relativamente alle clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l'impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante. Trattasi di un orientamento aderente ai contenuti dell'art. 120, comma 5 del c.p.a. che si riferisce a "bandi autonomamente lesivi"
Consiglio di Stato sezione III sentenza 7 novembre 2014, n. 5507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2014, proposto da: Società Of. S.r.l. ed altri (…); contro Azienda Regionale Emergenza Sanitaria –...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 novembre 2014, n. 5456. Nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di commissione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di guisa che non vi è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro. Nell'ambito degli enti locali, infatti, non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara e il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, ha valorizzato l'opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere
Consiglio di Stato sezione III sentenza 5 novembre 2014, n. 5456 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2014, proposto da: Cooperativa Sociale Sh., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377. L'art. 49, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006 ha accordato un regime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, senza limitarne la portata alle sole imprese ausiliarie "controllanti" o direttamente "partecipanti" e ancora "capogruppo". Tale impostazione risulta avvalorata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810) che ha chiarito che non sussiste l'obbligo di stipulare con l'impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente, in base alla disposizione di cui all'art. 49, co. 2, lett. g), cit., una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In conclusione, nell'attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di avvalimento, non sussistono limiti di tipo soggettivo in ordine all'impresa ausiliaria e ai legami
Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2013, proposto dalla s.r.l. EU.ME., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4985. In presenza di procedure di gara con due concorrenti il giudice deve esaminare congiuntamente i ricorsi principale ed incidentale esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale. Difatti il concetto di “identità” di cui alla sentenza Corte di giustizia, 4 luglio 2013, C-100/12 Fastweb, va riferito alla fase e non in termini più restrittivi alla natura del vizio denunciato e/o alle norme asseritamente violate. Ove in una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico il concorrente non fornisca quantomeno un principio di prova sul possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla legge speciale, la stazione appaltante non può esperire il soccorso istruttorio. Questo infatti è subordinato all'esistenza di dichiarazioni effettivamente rese o di atti effettivamente presentati, ancorché in modo non pienamente intelligibile o senza l'osservanza dei requisiti di forma.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 6 ottobre 2014, n. 4985 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9129 del 2013, proposto da: Ecogreen S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Antonio Melucci, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2; contro Autostrada...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950. L'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 riferisce la verifica non solo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, bensì alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, e quindi a tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente verificabili, non esclusi quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2011, proposto da: DI. S.R.L., con sede in (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 luglio 2014, n. 3864. L'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. I costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza, in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori e vengono in rilievo, come sopra rilevato, nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta. Del resto, se la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che sussiste finanche per i contratti di appalto di lavori disciplinati dal Codice l'obbligo di indicare nell'offerta gli oneri di sicurezza, non potrebbe sostenersi che tale obbligo trovi applicazione per le concessioni di servizi
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 luglio 2014, n. 3864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 638 del 2014, proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,...