Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 agosto 2017, n. 3914
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 agosto 2017, n. 3914

In applicazione del principio della necessaria continuità e/o permanenza dei requisiti necessari per l’ammissione ad una procedura di valutazione comparativa concorrenziale, le Amministrazioni aggiudicatrici hanno un vero e proprio obbligo giuridico di ammettere alla gara, all’aggiudicazione ed alla stipula il soggetto subentrante Consiglio di Stato sezione V sentenza 7 agosto 2017, n. 3914   REPUBBLICA...

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 marzo 2017, n. 967
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 marzo 2017, n. 967

Per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza...

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 febbraio 2017, n. 775
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 febbraio 2017, n. 775

Sebbene il cottimo fiduciario non sia una vera e propria gara, ma una trattativa privata, la discrezionalità dell’amministrazione è temperata da alcuni principi, quali la trasparenza, che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, e la rotazione, per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 4661. Il “cottimo fiduciario” è definito dallo stesso art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).

Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 4661 N. 04661/2014 N. 07016/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2014, proposto da: Revi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco...