Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854. L'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche – quando è nell'interesse del paziente. Ai sensi dell'art. 32, 2 co., Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest'ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 co., Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854 Svolgimento del processo Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal sig. O.E. nei confronti della pronunzia Trib. Brescia n. 3893/05, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Casa di Cura S. Anna e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 settembre 2014, n. 19731. Per la S.C. applicando i principi di garanzia ed in tema di adempimento o esatto adempimento ad una completa ed adeguata informazione medica, la erronea applicazione della corte d'appello in tema di principi del consenso informato è stato duplice in quanto: da un lato ha presupposto che il consenso informato non avrebbe dovuto investire anche i rischi dell'intervento sanitario qualora essi non siano letali, pur avendo un alto livello di probabilità statistica (-tvp al 50 PER CENTO) e d'altro lato ha ritenuto non dovuta la informazione in presenza di una percentuale statistica di mortalità dell’uno per cento, perché fenomeno prossimo al fortuito, mentre la valutazione del rischio sarebbe appertenuto al titolare del diritto esposto, e cioè al paziente e costituisce una operazione di bilanciamento che non può essere annullata in favore della parte che interviene sia pure con intenti salvifici. Sussiste dunque la prova evidente dell'inadempimento in relazione alla mancata e completa informazione sul rischio inerente all'interevento.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 settembre 2014, n. 19731 Svolgimento del processo 1. Con citazione del 2 ottobre 1998 L.G. , erede di C. , deceduto il (omissis) a 62 anni sul letto operatorio, già anestetizzato e incubato, per improvvisa e mortale ipotensione, convenne dinanzi al tribunale di MILANO, il chirurgo dr...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12830. In tema di responsabilità medica, il professionista è soggetto a responsabilità per i danni alla salute anche quando derivano da un intervento compiuto con perizia ma sulla base di un consenso assente o viziato, per il solo fatto oggettivo di aver omesso informazioni di carattere medico al paziente sottoposto all’intervento chirurgico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  6 giugno 2014, n. 12830 Svolgimento del processo 1. B.E. convenne, davanti al tribunale di Perugia, il Dott. L.L. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di chirurgia estetica volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla. Il L. , costituitosi, contestò...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2013, n. 19220. E’ irrilevante la qualità del paziente al fine di stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, la stessa potendo incidere solo sulle modalità di informazione, che devono essere adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 agosto 2013, n. 19220 Svolgimento del processo Con sentenza del 16 maggio 2002 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento dei danni, che l’attore assumeva determinati dall’errore ascrivibile a colpa professionale medica, proposta da L.F. nei confronti di N.R. . Il giudice di primo grado...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 31 luglio 2013, n.18334. Il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all’intervento chirurgico da effettuare

La massima 1. Il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all’intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l’ottenimento in modo esaustivo da parte del...