In ordine al concorso a diverso titolo soggettivo nel medesimo reato, sia in merito alla successione, rilevante ex art. 2, comma 4, c.p., tra l’art. 3, comma 1, l. 189/2012 (vigente al momento del fatto) e l’art. 590 sexies c.p. (introdotto dalla l. n. 24/2017 ed entrato in vigore il primo aprile scorso). Suprema Corte...
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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 3 febbraio 2016, n. 4451. Allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricade su piu’ persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalita’ tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’articolo 41 codice penale, comma 1. In questa ipotesi la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto omissivo o commissivo dell’agente) ad opera di terzi, non e’ una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 3 febbraio 2016, n. 4451 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 aprile 2015, n. 14145. L’utente della strada è responsabile della sicurezza della circolazione ed assume, pertanto, posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone che vengono in contatto con lui, ogni qualvolta la sua condotta determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato alla circolazione stradale. Ne consegue che l’utente della strada è chiamato a rispondere per colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità anche di queste persone. In tema di reato colposo, per attribuire ad una condotta omissiva una efficacia causale è necessario accertare che l’agente abbia in capo a sé la c.d. “posizione di garanzia”: cioè che, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire, giusta il disposto dell’articolo 40, comma 2, c.p., secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La posizione di garanzia, nel rispetto del principio di legalità, può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche privatistica [negoziale], anche non scritta, e può trarre anche origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere, giuridico, o di fatto, che consenta al soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento. La posizione di garanzia, ovviamente, richiede l’esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell’evento, i quali, peraltro, possono essere anche diversi e di minore efficacia rispetto quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell’evento: nel senso che è necessario e sufficiente che il garante abbia il potere, con la propria condotta, di indirizzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico, esercitando, quindi, i poteri da lui esigibili anche laddove questi non siano da soli impeditivi dell’event
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 8 aprile 2015, n. 14145 Ritenuto in fatto Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, resa a seguito di giudizio abbreviato, che aveva affermato la responsabilità di G.M. per i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione della...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4332. Il maltrattamento occasionale da parte del marito nei confronti della moglie non determina automaticamente anche un reato nei confronti dei figli. Perchè possa emergere un'autonoma fattispecie di incriminazione per maltrattamenti nei confronti dei figli occorre, infatti, che i fatti addebitati al padre nei confronti dell'altro genitore abbiano il carattere dell'abitualità e non dell'occasionalità
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 gennaio 2015, n. 4332 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. LANZA Luigi – rel. Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DE...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 gennaio 2015, n. 2192. L'infermiere caposala ha l'obbligo di "collaborare in termini critici" con il medico; è stato individua in capo all'infermiere caposala uno specifico dovere di collaborare in termini critici con il personale medico, non tanto per sindacare la scelta terapeutica del medico, ma allo scopo di richiamarne l'attenzione su eventuali errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all'ipotesi soggetta a esame. Si tratta tuttavia di un dovere che se richiesto determinerebbe uno stravolgimento del sistema, attribuendo all'infermiere compiti che non gli competono, essendo quella medica e quella infermieristica attività disomogenee dovendo quindi rimanere sempre separate sul piano delle scelte terapeutiche
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 16 gennaio 2015, n. 2192 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. DELL’UTRI...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 4 settembre 2014, n. 36920. In presenza di una condotta altamente imprudente e deliberatamente rischiosa della vittima – consistente nel guidare una motoslitta ad alta velocità per superare depressioni profonde del terreno non facilmente visibili – deve essere escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata al proprietario del terreno, non recintato e aperto al pubblico, e l'evento, perché la condotta della vittima rappresenta una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 4 settembre 2014, n. 36920 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell’11/3/2010 il G.u.p. del Tribunale di Campobasso, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava C.R. responsabile del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, e 589 cod. pen. a lui ascritto, quale legale rappresentante della Intur S.p.a.,...