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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2196. Sebbene sia consentito inviare informazioni commerciali nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante iscrizione della propria numerazione nel registro pubblico delle opposizioni (cd. opt-out), non è consentito nelle telefonate senza operatore (cd. telefonate con contatto abbattuto o “mute”), né in quello in cui l’utenza chiamata non risulti inserita in uno degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico (telefonia mobile)

Supera Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 4 febbraio 2016, n. 2196   SENTENZA  sul ricorso 6411-2014 proposto da:  REITEK S.P.A., in persona del legale rappresentante  pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  CLEMENTE IX 10, presso l’avvocato LUCIA FELICIOTTI,  rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO  GAETANI, GABRIELLA GAETANI, giusta procura a margine  del ricorso;...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2016, n. 2687. Quando il foro previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore ex art. 33, lettera u), d.lgs. n. 206 del 2005, quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicché la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, cede di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità continua a prevalere sulla specialità della disposizione testé menzionata, la quale ha invero carattere meramente ricognitivo della disciplina già racchiusa nell’art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 10 febbraio 2016, n. 2687 Ritenuto in fatto Il sig. C.M. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso l’ordinanza Trib. Pistoia 20/11/2014 declinatoria della propria competenza territoriale, in favore di quella “dei tribunali nel cui territorio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 gennaio 2016, n. 222. Il semplice smarrimento di documenti con dati supersensibili da parte del Ministero non dà diritto al risarcimento del danno se manca la prova che i dati siano entrati in possesso di persone estranee alla funzione amministrativa deputata al loro esame. Con questa affermazione la Cassazione ha respinto il ricorso di un militare che aveva richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in seguito allo smarrimento di dati riguardanti il suo stato di salute da parte della commissione medica cui aveva presentato istanza per il riconoscimento di una malattia derivante da causa di servizio. Per i giudici, infatti, il «danno non patrimoniale» risarcibile ai sensi dell’articolo 15 del Codice della privacy (Dlgs 196/2003), per quanto determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (tutelato dagli articoli 2 e 21 della Costituzione e dall’articolo 8 della Cedu) «non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”» inteso «quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 gennaio 2016, n. 222 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103. L’art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, intitolato “Trattamento illecito di dati”, punisce con la reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trame profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, “se dal fatto deriva nocumento”. Il precedente art. 35, legge 31 dicembre 1996, n. 675 (abrogato dall’art. 183, d.lgs. n. 196 del 2003), intitolato “Trattamento illecito di dati personali”, descriveva la condotta nei seguenti termini: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trame per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni”. La pena era aggravata “se dal fatto deriva nocumento”. Per “nocumento” deve intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti. Il nocumento può anche coincidere, nei fatti, con il c.d. “danno-evento” di matrice civilistica ma non è giuridicamente sovrapponibile ad esso e soprattutto non va confuso con il c.d. “danno-conseguenza” risarcibile ai sensi degli artt. 185, cod. pen., e 2043 e 2059, cod. civ. Il “nocumento” assolve alla funzione di dare “effettività” alla tutela della riservatezza dei dati personali ed ha un suo nucleo di dannosità che è certamente meno ampio di quello civilistico e non può essere confuso con esso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103 Ritenuto in fatto 1. Il sig. C.S.G. ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 28/06/2013 della Corte di appello di Firenze che, in riforma dell’assoluzione decisa dal Tribunale di Pisa impugnata dalla sola parte civile, lo ha...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17547. I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno ed il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 17547 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2015, n. 17790. In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2015, n. 17790 Svolgimento del processo Il sig. Z.A. ha proposto un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali avverso il diniego della compagnia di assicurazione Popolare Vita spa di comunicare i nominativi dei beneficiari di una polizza assicurativa sottoscritta dal sig. D.R. ,...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 luglio 2015, n. 33560. La tutela accordata dalla legge alla riservatezza, poi, non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e del patrimonio e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale, essendosi affermato come tali esigenze possono essere conseguite anche attraverso le videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro al fine di esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, in quanto il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il diritto alla riservatezza dei lavoratori e non si estende sino ad impedire i controlli difensivi dei patrimonio aziendale; inoltre, nella specie si trattava di telecamere situate in luogo frequentato da una molteplicità di persone, i fedeli della chiesa, e pertanto oggettivamente visibili da più persone, sicché non vi era alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistevano le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy” ad esse connessi. In tale ipotesi, il diritto alla riservatezza non è tutelabile in via assoluta per la semplice ed intuitiva ragione che, poiché il comportamento tenuto da chi invoca il diritto alla riservatezza, è percettibile da chiunque si trovi in un luogo frequentato da più persone, viene meno la ragione della tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata e pur costituendo domicilio

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 luglio 2015, n. 33560   Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 17 aprile 2014, ha sostanzialmente confermato, rimodulando la pena per l’esclusione della contestata aggravante di cui all’articolo 61 n. 5 cod.pen., la sentenza del Tribunale di Genova del 18...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2015, n. 15360. Con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano della foto tessera

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2015, n. 15360 Svolgimento del processo 1. – P.G.M. convenne in giudizio la R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.a., per sentirla condannare al pagamento di un indennizzo ed al risarcimento dei danni derivanti dall’uso abusivo della sua immagine, posto in essere nell’ambito di un servizio televisivo...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 giugno 2015, n. 12507. Nella gestione della centrale dei rischi la Banca d’Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003) in quanto la riconducibilità di tale trattamento all’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 2, lettera d), del d.lgs. cit. esclude soltanto l’applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall’art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall’art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d’Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all’azione proposta dall’interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell’art. 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 giugno 2015, n. 12507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere...