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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13319. Alla cessione di ramo di azienda è applicabile l’articolo 2560 cod.civ. e l’acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2015, n. 13319 Svolgimento del processo La società L. Carni di Pio e L.P. s.n.c. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Udine la S.p.A. Friudis, ora Gros Market Italia S.r.l., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 294.533.905 per una fornitura di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26401. Si trasferisce all'acquirente anche il rapporto di lavoro già cessato per licenziamento

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 dicembre 2014, n. 26401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2014, n. 18675. La cessione di ramo d'azienda, prevista dall'art. 2112 del c.c., può essere invocata soltanto quanto preesista una autonomia funzionale ed organizzativa dell'area ceduta. E non certo nelle ipotesi in cui venga creato un contenitore ad hoc per trasferirvi le risorse umane considerate in eccesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 settembre 2014, n. 18675 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2014, n. 11832. Si afferma che esattamente il giudice di merito esclude la ravvisabilita' di un ramo di azienda, oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in un complesso di servizi – privi di struttura aziendale autonoma e preesistente – consistenti nella gestione e manutenzione di strutture informatiche ed in assistenza tecnica, che restino disomogenei per funzioni svolte e professionalita' coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario. Ne' puo' assumere rilievo, al fine di ravvisare un trasferimento di ramo di azienda, la sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento, in quanto la qualificazione come ramo di azienda contrasterebbe sia con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23, che richiedono gia' prima di quest'atto "un'entita' economica che conservi la propria identita'", ossia un assetto gia' formato, sia con gli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (corte cost. n. 115 del 1994) ad un mero atto di volonta' del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimenti oggettivi.

  Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 maggio 2014, n. 11832 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere Dott. TRICOMI Irene – Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...

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