Rivendicazione, negatoria, regolamento di confini ed apposizione termini
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Rivendicazione, negatoria, regolamento di confini ed apposizione termini

Rivendicazione, negatoria, regolamento di confini ed apposizione termini Ultima modifica 13 marzo 2022,  non riscontrabile, però, all’interno del documento in pdf   Per una migliore lettura (per la corrispondenza delle note e per l’apertura di altri collegamenti on-line) del presente saggio si consiglia di aprire il documento in Pdf cliccando sull’apposito collegamento 1) Azione di rivendicazione...

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 marzo 2017, n. 6314
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 marzo 2017, n. 6314

Sono comunque oggetto di proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari dell’edificio, agli effetti dell’articolo 1117 c.c. (in tal senso, peraltro, testualmente integrato, con modifica, in parte qua, di natura interpretativa, dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune. Altrimenti, ove non sia evincibile...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 18 gennaio 2017, n. 1210
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 18 gennaio 2017, n. 1210

Colui il quale proponga un’azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l’onere della “probatio diabolica”, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l’azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all’eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 16 maggio 2016, n. 9959
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 16 maggio 2016, n. 9959

L’azione di accertamento della proprieta’, che esime colui il quale propone l’azione dall’onere della “probatio” diabolica e lo subordina solo a quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, si caratterizza per il fatto che detta azione mira non gia’ alla modifica di uno stato di fatto, bensi’ solo all’eliminazione di uno stato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2015, n. 23121. L’azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell’azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titolo; pertanto, l’azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall’attore in base all’esistenza di un proprio titolo di proprietà e all’assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell’art. 948 c.c., a paralizzare la quale è irrilevante che il convenuto deduca di possedere o di detenere l’immobile in forza di un titolo proveniente da un terzo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2015, n. 23121 Svolgimento del processo Resasi acquirente di un terreno con sovrastante edificio sito in (omissis) , giusta decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma in una procedura esecutiva immobiliare contro terzi, la Ardo s.r.l. con citazione notificata nell’ottobre del 2001...

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Corte di Cassazione, sezione II, 31 agosto 2015, n.17321. L’azione di rivendica e l’azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, hanno natura e presupposti distinti. L’azione di rivendica ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene di cui l’attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e a riaverne il possesso; l’azione di restituzione è invece fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene. Per quanto riguarda poi il regime probatorio, l’azione di rivendicazione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell’attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell’attore e del possesso di essa da parte del convenuto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 31 agosto 2015, n.17321 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 1995 i coniugi D.G.A. e G.G. evocavano, dinanzi al Tribunale di Foggia, L.D. esponendo di avere acquistato, con atto notarile del 28.10.1993, dallo I.A.C.P. di Foggia, in regime di comunione legale, un alloggio...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 luglio 2015, n. 15539. In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto abbia in passato presentato ricorso al pretore onde ottenere il riconoscimento della proprietà dell’immobile oggetto di rivendica in forza dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159 bis cod. civ. e abbia notificato tale ricorso al dante causa dell’attore così implicitamente riconoscendone l’originaria proprietà del bene sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari (senza tuttavia ottenere una valida declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione) e successivamente, nel giudizio di rivendica, sostenga – in via di eccezione – di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 luglio 2015, n. 15539 Ritenuto in fatto 1. – C.O. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Savona (Sezione distaccata di Albenga), R.R., R.A. e R.R., quali eredi di G.M., rivendicando la proprietà esclusiva di un vano di sgombero-magazzino, adiacente ad altri locali di sua proprietà esclusiva,...