Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 agosto 2017, n. 3917
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 agosto 2017, n. 3917

A fronte di una pronuncia di segno negativo che si fondi su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali risulterebbe di per sé idonea a supportarla, l’impugnativa svolta in sede giurisdizionale avverso tale decisione non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resista alle censure mosse   Consiglio di Stato...

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 giugno 2017, n. 3207
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 giugno 2017, n. 3207

Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi...

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 marzo 2017, n. 1499
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 marzo 2017, n. 1499

La giurisprudenza ammette la figura dell’atto amministrativo implicito, ma ciò soltanto qualora l’amministrazione, pur non adottando formalmente il provvedimento, ne determini univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 1852. A norma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, un atto amministrativo anche se risulti affetto da qualche vizio di forma o di procedimento, non può essere annullato nel caso in cui si constati che, dati i presupposti di fatto, sottesi alla sua adozione, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 584 del 2015, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, rappresentato e difeso dall’avv. Ge.Gi., con...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 gennaio 2015, n. 167. La tutela nei confronti degli atti con i quali l'Amministrazione definisce scelte discrezionali spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. La circostanza ricorre nell'ipotesi in cui a seguito della formazione di diverse graduatorie per l'accesso alla posizione messa a concorso e dell'utilizzo delle suddette graduatorie per la individuazione dei vincitori ai quali conferire il relativo livello professionale, al fine di coprire ulteriori posti successivamente resisi disponibili, l'Amministrazione abbia deciso di assumere con precedenza i candidati in servizio al suo interno a tempo determinato, a qualunque graduatoria appartenessero. Nella descritta ipotesi, la scelta affrontata dall'Amministrazione non incide, se non mediatamente, sul diritto di quanti sono collocati in una graduatoria di concorso all'assunzione, in sede di prima applicazione della graduatoria stessa o per via di scorrimento, ma trattasi di scelta di natura discrezionale, la quale si colloca su un piano differente dal semplice utilizzo della graduatoria concorsuale ed ha, invece, contenuto organizzativo. Ne consegue che la posizione di quanti sono interessati a tale scelta, e segnatamente dei candidati al concorso di accesso, dichiarati idonei non vincitori, ha natura di interesse legittimo, la cui tutela spetta, dunque, al Giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 gennaio 2015, n. 167 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 843 del 2014, proposto dalla signora Cl.Co., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Bo. ed Er.La.,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 ottobre 2014, n. 5176. L'Amministrazione, a seguito di un giudicato di annullamento, non perde il potere di rieditare il provvedimento annullato, purché il medesimo sia emendato dei vizi che lo inficiavano e tenuto conto delle disposizioni contenute nel giudicato amministrativo. Peculiare sotto tale ultimo profilo è il rapporto tra la riedizione del potere amministrativo e il giudicato di annullamento di un provvedimento per difetto di motivazione. All'uopo deve, invero, rilevarsi che gli atti emanati dall'Amministrazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto un difetto di adeguata istruttoria e motivazione, possono considerarsi emessi in violazione di giudicato solo se da questo derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nella adozione di un atto il cui contenuto sia desumibile integralmente dalla sentenza. Ne deriva che l'Amministrazione ha il dovere di riesaminare la domanda, valutare gli interessi pubblici sottostanti e riesprimersi, anche in senso sfavorevole all'istante, purché ne dia puntuale esposizione del ragionamento logico-giuridico sottostante, senza che il giudicato amministrativo possa considerarsi come vincolo per l'Amministrazione ai fini del rilascio di un provvedimento favorevole al ricorrente originario

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 ottobre 2014, n. 5176 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4012 del 2012, proposto da: Ye. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli...