Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18209. La massima estrapolata In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa e’ quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piu’ favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni...
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Non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 4 aprile 2018, n. 14949. Non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti...
Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 febbraio 2018, n. 8404. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche
Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di...
Corte di Cassazione, sezione quarta penale, ordinanza n. 57329 del 2017. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati...
Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 20 ottobre 2017, n. 48341. La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza nei confronti dell’imputato
La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza nei confronti dell’imputato, richiamando anche eventuali precedenti penali, seppur risalenti, l’intensità del dolo, la reiterazione delle condotte. Le circostanze attenaunti generiche hanno infatti lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole...
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 febbraio 2017, n. 9357
Valido il decreto di citazione a giudizio rivolto nei confronti dell’imputato appellante inviato via pec al legale domiciliatario. Il divieto di uso della pec quale strumento di partecipazione agli atti è, infatti, prescritto esclusivamente per gli atti che devono essere notificati direttamente e personalmente all’imputato Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 27 febbraio...
Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 10 agosto 2016, n. 34781
L’elemento soggettivo richiesto nelle contravvenzioni edilizie è la colpa, configurabile, ad esempio, in tutti i casi di negligente acquisizione di adeguate informazioni sulla disciplina applicabile alla tipologia di intervento edilizio che l’agente ha intenzione di realizzare o negli altri casi in cui determinate situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, consentano di trarre elementi integrativi...
Corte di Cassazione, sezioen V penale, sentenza 13 luglio 2016, n. 29705
Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da...
Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 13 luglio 2016, n. 29666
In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne...
Il pubblico ministero esercita l’azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio e cristallizza la pretesa punitiva con l’imputazione in essa descritta. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, invece, ha funzione del tutto diversa essendo atto procedurale finalizzato a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio stesso dell’azione penale, un contraddittorio endo-procedimentale finalizzato proprio a mettere l’imputato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire al pubblico ministero di assumere le più ampie determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, onde evitare – anche con la collaborazione del diretto interessato – inutili processi . È dunque fisiologico che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio sia diverso da quello sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini; quel che conta è che non lo sia in modo radicale si che su di esso non v’è stato alcun reale ed effettivo contraddittorio. Occorre infatti considerare che la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione successivamente all’esercizio dell’azione penale, sia nel corso dell’udienza preliminare che nel dibattimento (artt. 423, 516 e 517, cod. proc. pen.), anche per fatti che risultavano noti già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale stessa, limita i casi nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) ai soli casi in cui il fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto “nuovo” ai sensi dell’art. 518, cod. proc. pen., che denoti cioè un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2016, n. 17181.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2016, n. 17181 Ritenuto in fatto 1. Il sig. B.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/10/2014 della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella del 27/03/2014 resa dal Tribunale di quello stesso capoluogo all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena...
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