SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE SENTENZA 12 giugno, n. 22906 Svolgimento del processo – Motivi della decisione -1- B.C.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza datata 20.1/19.4.2011 della corte di appello di Firenze che, in riforma della decisione di tribunale di Prato in data 6.4.2009, dichiarava non doversi procedere per alcuni reati,...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 luglio 2012, n.11409. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all’ipotesi in cui l’impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l’indennizzo da corrispondere al danneggiato o all’assicurato superino l’ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese
La massima In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all’ipotesi in cui l’impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l’indennizzo da corrispondere al danneggiato o all’assicurato superino l’ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 luglio 2012 n. 11295. In caso incidente stradale, il danneggiato non deve verificare la correttezze del rapporto assicurativo testimoniato dalla presenza del contrassegno sul veicolo del danneggiante
Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 5 luglio 2012 n. 11295. In caso incidente stradale, il danneggiato non deve verificare la correttezze del rapporto assicurativo testimoniato dalla presenza del contrassegno sul veicolo del danneggiante Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 luglio 2012 n. 11295[1] Infatti, il rilascio del...
Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 26 giugno 2012 10619. Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
LA MASSIMA Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma,...