Sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la normativa nazionale che esclude la revisione dei prezzi nel settore dei trasporti e nei relativi contratti di pulizia. L’ordinanza ha precisato che questa esclusione riguardava i contratti relativi ai settori speciali, specie quelli con oggetto diverso da quelli previsti nella Direttiva ma collegati con un nesso di...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 aprile 2016, n. 1309. L’istituto della revisione dei prezzi è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni. Laddove, pertanto, l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di circostanze eccezionali, quali eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale dinamica di un rapporto contrattuale di durata, che giustifichino la deroga all’indice FOI, la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici
Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2016, n. 1309 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9287 del 2015, proposto da: El. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 gennaio 2016, n. 209. La revisione dei prezzi di cui all’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e all’art. 115 del codice dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte”, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare. La proroga del termine finale di un appalto, infatti, comporta il solo differimento del termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo del contratto costituisce una nuova negoziazione con la controparte, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto
Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 gennaio 2016, n. 209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2015, proposto da: Co. St. Eu. Mu.; contro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 luglio 2015, n. 3594. I contratti a revisione periodica o continuativa devono contenere la clausola della revisione periodica del prezzo. Questa regola, fissata nell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, costituisce norma imperativa, che si impone anche se le parti non hanno stabilito nulla, e sostituisce l’eventuale diversa regolamentazione concordata tra le parti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 luglio 2015, n. 3594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9183 del 2014, proposto da: Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. An.Ma., con domicilio eletto presso l’Ufficio...