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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 novembre 2015, n. 47256. Il legislatore ha espressamente escluso dal novero dei fatti di particolare tenuita’ tutte le fattispecie nelle quali la condotta si caratterizzi per essere plurima, abituale o reiterata deve escludersi la possibilita’ di sussumere nell’ambito del fatto di particolare tenuita’ le ipotesi di reato continuato costituite: a) dalla reiterazione di reati fra loro omogenei (posto che la reiterazione presuppone la identicita’ sostanziale degli atti ripetuti); b) dalla sussistenza di almeno tre condotte autonomamente atte ad integrare il reato se si tratta di reati fra loro disomogenei (la nozione di condotta plurima, infatti, si discosta semanticamente da quella di condotta plurale, per la quale e’ sufficiente la mera duplicita’ degli atti, richiedendo rispetto ad essa almeno un’ulteriore presenza di condotta criminosa). Invero nell’ipotesi di reato continuato, infatti, la fattispecie, ancorche’ fittiziamente, e per altro non a tutti i fini (si veda a titolo di esempio, infatti, l’attuale regime della prescrizione), unificata dal vincolo derivante dalla unicita’ del disegno criminoso, si caratterizza sotto il profilo della condotta penalmente rilevante per essere costituito da una pluralita’ di azioni. Parimenti esulante dalla fattispecie del fatto di particolare tenuita’ ai fini di cui all’articolo 131-bis cod. pen. e’ il reato commesso da chi gia’ abbia commesso piu’ reati della stessa indole, cioe’ sia, nel senso sopra indicato, gia’ pregiudicato con sentenza oramai passata in giudicato per fatti aventi la medesima indole di quelli per i quali si procede attualmente.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 novembre 2015, n. 47256   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2015, n. 38539. L’amministratore che sia consapevole della situazione di sofferenza nella quale versi la società che non versi le imposte dovute ha l’obbligo – imposto dall’art. 2447 c.c., norma che prevede che «gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea» dei soci – di provvedere ad una sollecita ricapitalizzazione, non potendo considerarsi tale se avvenuta successivamente alla scadenza del termine per adempiere l’obbligo tributario; ne consegue che, questi non può essere esonerato dalla responsabilità penale per il reato di omesso versamento (nella specie, di ritenute certificate) adducendo una causa di “forza maggiore” provocata da una crisi di liquidità, posto che le ritenute certificate rappresentano somme dovute dai soggetti che percepiscono i compensi e che, per maggiore economicità, sono, per volontà legislativa, trattenute e poi versate dal soggetto che eroga le retribuzioni il quale, in tal modo, opera come sostituto dell’Erario introitando le somme spettanti a quest’ultimo ma che deve, comunque, consegnarle, nel termine di legge, donde il sostituto di imposta che non vi ottemperi, può esser scriminato nella misura in cui si dimostri la sua impossibilità assoluta a farlo per ragioni a lui non ascrivibili

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2015, n. 38539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 maggio 2015, n. 18654. Il versamento tardivo all’Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti non esclude il dolo del datore di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 maggio 2015, n. 18654   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 aprile 2015, n. 17710. In relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10 bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, la giurisprudenza della Cassazione non concorda circa la prova dell’elemento costitutivo del reato. Infatti, recentemente è stato affermato che nel reato di specie la prova dell’elemento costitutivo, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo contenuto del Mod. 770 proveniente dal datore di lavoro. In particolare, è stato sottolineato come il Mod. 770 e la certificazione rilasciata ai sostituiti siano documenti disciplinati da fonti normative distinte, rispondenti a finalità diverse, che non vanno consegnati o presentati contestualmente. Alla luce di tali principi, l’onere della prova in capo all’accusa non potrebbe dunque ritenersi soddisfatto dalla mera allegazione del contenuto del Mod. 770, poiché il pubblico Ministero dovrebbe acquisire ulteriori elementi documentali riguardanti le certificazioni, anche in possesso dell’Agenzia delle Entrate, o procedere all’audizione dei sostituiti. La Suprema Corte sottolinea altresì che tale recente orientamento si pone in contrasto rispetto alla prevalente giurisprudenza, secondo cui nel reato di omesso versamento di ritenute certificate la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico Ministero tramite documenti, testimoni o indizi: viene citata, nella specie, la Sentenza 1443/2012 che, con riguardo ad una fattispecie identica a quella oggetto della pronuncia in esame, aveva ritenuto sufficiente l’allegazione dei Modd. 770 provenienti dal datore di lavoro. L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione è sufficiente di per sè, ad avviso della Consulta, a qualificare il motivo di ricorso del contribuente come non manifestamente infondato

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 aprile 2015, n. 17710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 10719. Il legislatore, nel reintrodurre la sanzione penale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis con la Legge n. 311 del 2004, ha esplicitato in modo assolutamente chiaro che la sanzione penale trova applicazione soltanto sulle ritenute effettivamente operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Di qui il riferimento alle “certificazioni rilasciate ai sostituiti” in luogo della piu’ generica formula contenuta nel Decreto Legge n. 429 del 1982, articolo 2 conv. dalla Legge n. 516 del 1982 (“le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate …”). Se dunque la norma di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis si propone di sanzionare l’omesso versamento, nel termine previsto, delle ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, non vi e’ ragione per ritenere che la prova di cio’ debba ricavarsi solo dalle “certificazioni” senza possibilita’ di ricorrere ad “equipollenti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 10719 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO...