Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 giugno 2015, n. 11890. In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l’ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e a decidere con chi crescere.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 giugno 2015, n. 11890 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere Dott. NAZZICONE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8098. L’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Pertanto, è immune da vizi l’accertamento dello stato di abbandono, nel caso in cui non sia sopravvenuta l’autonomia genitoriale necessaria – pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l’affetto dimostrati per il minore dal genitore – e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, con conseguente legittimo rigetto della domanda di affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 21 aprile 2015, n. 8098 [omissis] Ricorre per cassazione E.C. che si affida a due motivi di ricorso: a) violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184/1983, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in punto di non riconosciuta idoneità della signora C. di prendersi cura della...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001. Non vi è alcuna possibilità di veder riconosciuta nell'ordinamento italiano la maternità surrogata – la cd. pratica dell'utero in affitto – condotta all'estero. Da tale divieto discende necessariamente la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ed il suo collocamento presso un'altra coppia

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 novembre 2014, n. 24001   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2014, n. 19790. Nell'ipotesi, in cui il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria. La norma, peraltro, prevede che debba essere nominato (in via esclusiva) dal giudice davanti al quale il giudizio "deve essere promosso". Tale organo giudiziario, di conseguenza, non può che essere individuato nel giudice di primo grado, dovendo configurarsi, la predetta nomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva. Nel procedimento rivolto alla dichiarazione di adottabilità la nomina del curatore speciale del minore, quando necessaria, per difetto di rappresentanza legale o per la virtuale situazione di conflitto d'interessi che può determinarsi anche nei confronti del tutore, deve essere disposta fin dall'inizio del giudizio di primo grado svolgendo una funzione preventiva rispetto alla realizzazione completa della garanzia del contraddittorio

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 settembre 2014, n. 19790 Svolgimento del processo Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale da Ac.Ar. . Al riguardo affermava di essere nata nel (…). Sua madre B.E. aveva svolto mansioni di segretaria...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6755. Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  21 marzo 2014, n. 6755 Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 2012 la Corte di appello di Torino rigettava gli appelli proposti da K.S. e da V.S., rispettivamente madre e nonna materna dei minori F.S. (n. il 15 maggio 2002) e M.S. (n. il 15 novembre...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2802. Non perde il diritto alla genitorialità la madre che per un trauma psicologico non riconosce la figlia. Il diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, ad essere genitori giuridici (oltre che biologici) si correla non al solo fatto della nascita del figlio ma a regole legali e segnatamente ad una manifestazione di volontà di riconoscere il nato (o il nascituro, ex art. 254 c.c.) come proprio figlio; tale diritto e quello al riconoscimento del figlio, che ne costituisce la fonte, involgono lo stato delle persone e come tali sono indisponibili e, dunque, non estinguibili per manifestazione di volontà abdicativa, al pari delle connesse facoltà processuali, propedeutiche al relativo esercizio. Pertanto, il diritto sostanziale alla genitorialità giuridica può rimanere definitivamente ed irreversibilmente pregiudicato, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, solo dal non esercizio del diritto al riconoscimento del figlio biologico nelle forme ed entro i limiti anche temporali imposti dall’ordinamento positivo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 7 febbraio 2014, n. 2802 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con decreto del 27.12.2011, chiedeva al Tribunale minorile la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, nata a (omissis), la cui madre aveva espresso dopo il parto la...