Lo svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 24 ottobre 2019, n. 7259.

La massima estrapolata:

Lo svolgimento in via di mero fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, è dato irrilevante, oltre che ai fini della progressione di carriera, anche ai fini economici, non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato, sia perché gli interessi pubblici sono di natura indisponibile, sia, comunque, perché l’attribuzione di mansioni superiori e del correlativo trattamento economico devono avere il presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.

Sentenza 24 ottobre 2019, n. 7259

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6145 del 2010, proposto da
De Si. Ba., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Az., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Fe. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sezione Quinta, 26 maggio 2009, n. 2908, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Ro. Az.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 14 settembre 2000, il signor Ba. De Si., dipendente del Comune di (omissis) (di seguito “il Comune”) dal settembre 1980, adiva il Tribunale amministrativo per la Campania ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, chiedendo fosse accertato lo svolgimento, continuativo e ininterrotto, di mansioni superiori di “responsabile o capo ufficio del Servizio Statistica” del Comune, corrispondenti alla categoria D (ex VII qualifica funzionale) del vigente CCNL di categoria e che gli fosse riconosciuto, di conseguenza, il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e alla relativa categoria (ex qualifica funzionale) contrattuale.
2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo dichiarava il ricorso inammissibile per improponibilità della domanda in quanto, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi risalivano a epoca anteriore al 30 giugno 1998, andava depositato prima del 15 settembre 2000, termine indicato, a pena di decadenza, dall’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 (nel testo sostituito dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) affinché le controversie proposte prima di tale data restassero attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Avverso la sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, chiedendone la riforma per i seguenti motivi di diritto: “Violazione di legge (art. 2969 c.c. e art. 69 del d.lgs. 165/2000). 2. Eccesso di potere in senso sintomatico per erroneità, contraddittorietà e illogicità dei presupposti; eccesso di potere in senso sintomatico per carenza della motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità “.
3.1. L’appellante ha, dunque, riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., i motivi di ricorso di primo grado come interamente trascritti, non esaminati in prime cure, e ha reiterato le domande ivi formulate, chiedendone l’integrale accoglimento.
3.2. Non si è costituita l’Amministrazione appellata, pur ritualmente evocata.
3.3. All’udienza pubblica del 13 giugno 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L’appellante censura la sentenza appellata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in materia di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, in quanto, ancorché notificato il 14 settembre 2000, è stato depositato dopo il termine decadenziale dell’art. 45, comma 17, d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
4.1. La sentenza appellata evidenzia che il termine del 15 settembre 2000, indicato per il deposito del ricorso e l’incardinazione al giudice amministrativo per le controversie in materia di lavoro attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998, rileva quale limite non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla proponibilità della domanda giudiziale che, se introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall’art. 69, con conseguente sua inammissibilità (cfr. ex multis Cass., SS.UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006); per altro verso, si è richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, IV, 17 luglio 2007, n. 4002 e 31 maggio 2007, n. 2796), per cui in generale nel processo amministrativo il rapporto processuale è instaurato solo all’esito dell’adempimento dell’onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica.
4.2. Il motivo di impugnazione è fondato.
4.3. L’art, 45, comma 17, d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) dispone: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre del 2000”.
4.4. Contrariamente a quanto assunto dalla sentenza appellata, la norma va intesa nel senso della sufficienza, ai fini dell’incardinazione della controversia, della notificazione del ricorso al contraddittore: atto di formulazione della domanda giudiziale e di chiamata in giudizio dell’amministrazione quale datore di lavoro.
4.5. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, VI, 27 giugno 2005, n. 3394; Cons. Stato, VI, 8 agosto 2008, n. 3909) e della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., 15 gennaio 2007, n. 616).
4.6. La giurisprudenza amministrativa afferma che la norma “ha stabilito il termine del 15 settembre 2000 non al fine di delimitare il rapporto tra giurisdizione amministrativa e ordinaria, bensì allo scopo di fissare un limite interno alla giurisdizione amministrativa nell’ottica della previsione di una decadenza sostanziale dall’azione.” (Cons. Stato, VI, 27 giugno 2005 n. 3394).
4.7. La giurisprudenza ha poi chiarito che “al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l’individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio (e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso), in quanto il richiamo contenuto nell’art. 45, comma 17, seconda parte, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e poi nell’art. 69 comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), alla data del 15 settembre 2000, deve considerarsi come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione” (Cons. Stato, VI, 8 agosto 2008, n. 3909; V, 21 giugno 2007, n. 3390; VI, 20 febbraio 2007, n. 911; IV, 3 aprile 2006, n. 1712; VI, 27 giugno 2005, n. 3394; IV, 14 giugno 2005, n. 3120).
4.8. Del resto anche per la Corte costituzionale ” è […] palesemente irrilevante la previsione di un termine di decadenza, fissato nel 15 settembre 2000, per la proposizione di controversie introdotte con ricorsi notificati anteriormente a detto termine, pur se depositati in data ad esso successiva, giacchè, per principio generale del processo, ribadito dalla legge disciplinatrice del processo amministrativo, la controversia deve ritenersi “proposta” e, conseguentemente, impedita ogni decadenza, con la notifica del ricorso, assumendo il deposito del ricorso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità “(Corte cost., 26 maggio 2005, n. 213).
4.9. Appare dunque senza fondamento l’assunto, fatto proprio dalla sentenza, per cui il rapporto processuale si costituirebbe soltanto con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione: sulla base del piano tenore testuale della norma, ciò che rileva non è il momento in cui il giudice viene concretamente investito dell’onere di decidere nel merito la controversia, quanto quello in cui, alla stregua delle norme processuali, va inteso come concretamente esercitato il diritto di azione (e, quindi, nel momento in cui è stata proposta la domanda).
5. Vanno allora esaminate le censure articolate con i motivi del ricorso in primo grado, qui integralmente riproposti dall’appellante ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.
5.1. Il signor De Si., premesso di essere dipendente dal Comune di (omissis) dal settembre 1980 addetto sin da principio all’Ufficio Statistiche e Censimenti (all’epoca operante) con l’attribuzione della VI qualifica funzionale (corrispondente attualmente, in ragione del nuovo sistema di classificazione introdotto dal vigente CCNL del Comparto del Personale delle regioni Autonomie Locali sottoscritto il 31 marzo 1999, alla categoria C), ha lamentato che, nonostante la qualifica di appartenenza, è stato, e lo sia tuttora, ininterrottamente e continuativamente assegnato allo svolgimento di mansioni superiori di “responsabile dell’Ufficio”, corrispondenti alla qualifica di “Capo servizio dell’Ufficio Statistica e Censimenti”, qualifica ascritta alla Categoria D (ex VII qualifica funzionale) del vigente CCNL.
5.2. Egli ha evidenziato di avere, già con diffida del 14 novembre 1990, chiesto il riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni effettivamente espletate senza ricevere alcun riscontro dall’ente che, però, ha continuato a richiedere al ricorrente l’espletamento delle mansioni superiori e a riconoscere le stesse come quelle corrispondenti al responsabile del servizio.
5.3. L’appellante ha poi richiamato i principi della giurisprudenza costituzionale in materia di pubblico impiego sulla rilevanza dello svolgimento di fatto di mansioni riferibili a qualifiche superiori, sia ai fini dell’inquadramento giuridico del personale (Corte cost., 25 luglio 1990, n. 369), sia ai fini del riconoscimento del trattamento economico della qualifica corrispondente, che il dipendente, assegnato pur in mancanza di un atto formale allo svolgimento di mansioni superiori a quelle della propria qualifica, ha diritto a percepire in forza del principio di equa retribuzione sancito dall’art. 36 Cost. (Corte cost., 29 dicembre 1992, n. 488)
5.4. L’appellante, quindi, ha concluso chiedendo l’accertamento del diritto a ricevere le differenze retributive, relative alle mansioni superiori espletate di “responsabile o capo ufficio del Servizio Statistica” del Comune, corrispondenti alla Categoria D contrattuale (ex VII qualifica funzionale), dal 1987 e fino a quando esse cesseranno.
5.5. L’appello è infondato.
5.6. Il Collegio rileva in primo luogo il difetto del presupposto per il riconoscimento del diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori di fatto esercitate, ovvero l’assegnazione allo svolgimento di mansioni superiori a quelle della propria qualifica.
5.7. Invero, proprio gli ordini di servizio del Sindaco (al quale spetta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi), richiamati dallo stesso appellante e posti a fondamento delle proprie pretese, ne smentiscono gli assunti: ne emerge, infatti, che la reggenza dell’Ufficio Statistiche e Censimenti è stata attribuita ad interim dal Segretario Generale, che ne ha la responsabilità .
In particolare, dall’ordine di servizio n. 21 del 10 aprile 1987 emerge che l’ufficio in parola è composto da tre unità organiche, alle dirette dipendenze del Segretario generale: l’appellante vi è stato assegnato poiché, a seguito del comando ad altro incarico di altro dipendente, era mancato l’elemento di raccordo con la Segreteria generale; si concludeva quindi incaricando il De Si. di “assicurare i servizi di competenza dell’Ufficio Statistica e Censimenti, dandone conto direttamente al Segretario Generale cui, comunque, spetta la responsabilità di detto Ufficio”.
Il successivo ordine di servizio n. 78 del 12 ottobre 1988 conferma il precedente incaricando il signor Di Ba. di assicurare i servizi competenti dell’Ufficio Statistica e Censimenti “alle dirette dipendenze del Segretario Generale”.
5.8. Pertanto, stante il tenore letterale degli ordini di servizio, non risulta che in effetti l’appellante abbia assunto la responsabilità dell’Ufficio, ma solo che sia stato incardinato nello stesso per assicurarne i servizi, senza assumerne la responsabilità, spettante invece sempre e solo al Segretario generale dell’ente.
5.9. Va altresì rammentato, in linea generale, il particolare rigore della giurisprudenza circa le mansioni superiori nel pubblico impiego, dagli effetti ben diversi dal rapporto di lavoro nel settore privato.
È stato, infatti, a tale riguardo chiarito che, fatta salva una specifica e diversa disposizione di legge, lo svolgimento in via di mero fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, è dato irrilevante, oltre che ai fini della progressione di carriera, anche ai fini economici, non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato, sia perché gli interessi pubblici sono di natura indisponibile, sia, comunque, perché l’attribuzione di mansioni superiori e del correlativo trattamento economico devono avere il presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento (cfr. ex multis, Ad. Plen. 23 febbraio 2000, n. 11; Cons. di Stato, sez. VI; 8 gennaio 2003, n. 17; 19 settembre 2000, n. 4871; 22 agosto 2000, n. 4553; 11 luglio 2000, n. 3882).
Sotto tale ultimo profilo, è stato anche affermato che l’assenza di un provvedimento formale di conferimento delle mansioni, adottato dal sindaco o dal dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, e della vacanza del posto in organico non fanno sorgere il diritto al riconoscimento della mansione superiore.
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre considerato che “il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti va riconosciuto con carattere di generalità soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. 29.10.1998, n. 387, che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 d.lgs. 3.2.1993 n. 29, atteso che, prima di tale data, nel settore del pubblico impiego, salvo diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera ovvero agli effetti economici di un provvedimento di preposizione ad un ufficio di livello superiore. (cfr., tra le tante, Cons. St., Ad. plen. 23.2.2000, n. 11; Sez. VI 8.1.2003, n. 17; 27.11.2001, n. 5858; 7.5.2001, n. 2520)” (Cons. Stato, 25 maggio 2010, n. 3314).
Quest’ultima decisione non si è dunque discostata dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato (in base al quale il menzionato art. 15 è norma innovativa, non ricognitiva o retroattiva, rispetto alla normativa precedente), fermo l’indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione orientato nel senso della natura retroattiva alla modifica recata dal d.lgs. n. 387/1998 (cfr. Cass., SS.UU., 11 dicembre 2007, n. 25837 che ha espresso il seguente principio di diritto “in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”)
5.9.1. Tanto premesso, va rammentato che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, consolidata nell’escludere la possibilità di inquadramento nel profilo superiore e, quindi, la stessa applicabilità dell’art. 2103 Cod. civ. all’impiego presso le amministrazioni pubbliche (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 29 novembre 2013, n. 5715; VI, 27 luglio 2010, n. 4080; IV, 15 settembre 2009, n. 5529), è ormai stabilmente orientata in senso negativo anche sulle istanze di riconoscimento di differenze retributive legate allo svolgimento di mansioni superiori.
La retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente aveva dato luogo, in passato, ad orientamenti non sempre univoci: si è affermato, in particolare, che, ai fini del riconoscimento del trattamento economico corrispondente, occorrevano un’espressa previsione normativa, un preventivo provvedimento di incarico riferito a mansioni di qualifica immediatamente superiore, la disponibilità del relativo posto in organico (cfr. Ad. Plen. 18 novembre 1999, n. 22; nel senso che la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate vedi però la recente Cass., Sez. Lav., 3 aprile 2018, n. 8141).
Sotto altro ma concorrente profilo, è stato anche escluso che la domanda volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile al pubblico dipendente per lo svolgimento in via di mero fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita possa fondarsi sull’art. 36 Cost.: detta norma non può, infatti, trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 97 e 98 Cost. di buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.
Lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita finirebbe, infatti, per porsi in contrasto con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (cfr. Cons. St, VI, 19 settembre 200, n. 4871; VI, 11 luglio 2000, n. 3882; VI, 15 maggio 2000, n. 2785; Ad. Plen. 18 novembre 1999, n. 22), non potendo neppure, per effetto degli articoli 51 e 97 Cost., le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento economico essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 17; Ad. Plen. 23 febbraio 2000, n. 11).
5.9.2. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, di recente, riaffermato che nel rapporto di pubblico impiego, l’esercizio di mansioni superiori in nessun caso fa sorgere il diritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica, spettando al dipendente solo la qualifica di assunzione e quella legittimamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24216) ed anche che è affetta da nullità l’assegnazione operata in carenza dei presupposti di legge, salvo il diritto del dipendente alle differenze retributive (Cass. 13 giugno 2017, n. 14664; vedi pure conforme Cass. Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18901).
6. Orbene – in disparte la questione di diritto (sull’irrilevanza dello svolgimento nel pubblico impiego di mansioni superiori rispetto a quelle dell’inquadramento, sia ai fini economici che di progressione di carriera, salva un’espressa diversa disposizione, cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 23 febbraio 2000, n. 11; VI, 8 gennaio 2003, n. 17; 27 novembre 2001, n. 5858; 7 maggio 2001, n. 2520; V, 29 novembre 2013, n. 5715; 17 ottobre 2013, n. 5047; 11 ottobre 2013, n. 4973) e comunque qui in assenza di prova circa l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori (e sull’assunzione della correlata responsabilità nella struttura organizzativa) in relazione alle quali si assume, perciò, in modo apodittico la spettanza della retribuzione corrispondente- non appare dirimente quanto rilevato dall’appellante circa la delibera n. 257 del 22 novembre 1993, sulla “Costituzione dell’Ufficio Statistica” (dove, anzi, si ribadisce che il De Ba. è stato solo incardinato nel I Dipartimento- Settore Servizi Generali – alle dirette dipendenze del Segretario Generale con l’attribuzione della sesta qualifica funzionale – profilo professionale istruttore); né ha rilievo la circostanza che la vigente Pianta organica (approvata dal Consiglio Comunale di (omissis) con delibera n. 31 del 28 aprile 1997), nell’organizzare il servizio statistica, ha individuato, tra l’altro, il profilo professionale del Capo-servizio (o responsabile del servizio), inquadrandolo nella VII qualificazione (attualmente corrispondente alla categoria D del richiamato CCNL).
6.1. Invero, gli atti indicati dall’appellante a suffragio dello svolgimento delle mansioni superiori addotte per le differenze retributive (le determine di cui assume la sottoscrizione come responsabile dell’Ufficio Statistica), sono stati sporadici e non sistematici; e, comunque, per natura e contenuto (si tratta, in particolare, di relazioni istruttorie o di mere liquidazioni di compensi ISTAT), rientrano nella competenza del profilo professionale (corrispondente VI qualifica funzionale) di istruttore, bene attribuita al signor De Si. sin dall’origine dall’amministrazione comunale.
A tale proposito, va anzi rilevato che comunque la differenza di livello non può apprezzarsi né sotto il profilo qualitativo né sotto l’aspetto quantitativo, difettando la dimostrazione circa la prevalenza delle mansioni superiori asseritamente esercitate: invero, il mero espletamento di funzioni aggiuntive a quelle astrattamente proprie della qualifica già posseduta non può in ogni caso legittimare il riconoscimento di mansioni superiori.
6.2. Né a conclusioni contrarie, ai fini del riconoscimento e della conseguente retribuibilità delle mansioni superiori, può pervenirsi sulla base della mera partecipazione dell’appellante a corsi o convegni specifici organizzati dall’Istituto Nazionale di Statistica o da enti similari, ciò rientrando nell’ambito di apprezzabili iniziative con cui il Comune ha provveduto all’aggiornamento professionale del proprio dipendente.
6. Per le ragioni esposte, l’appello va, dunque, respinto.
7. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Angela Rotondano – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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