Suprema Corte di Cassazione

Sezione IV

Sentenza del 31 maggio 2012, n. 21196

Relatore Izzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 10/3/2011 il G.I.P. del Tribunale di Verona, richiesto della emissione di decreto penale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di P.A. per il delitto di cui all’art. 73 TU 309 del 1990 (coltivazione di tre piantine di marijuana: acc. in (…), perché il fatto non sussiste.
Osservava il giudice di merito che non vi era prova che la sostanza detenuta fosse destinata alla cessione; inoltre il principio attivo prodotto dalla piantine era pari a gr. 0,360, inferiore alla dose soglia di cui al D.M. 11/4/2006, pertanto la condotta posta in essere doveva ritenersi inoffensiva.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, lamentando la erronea applicazione della legge, in quanto il superamento o meno della dose soglia non poteva determinare la offensività o meno della condotta, giudizio questo eventualmente da devolvere al giudice di merito o da affidare ad una consulenza tecnica del P.M.
Con memoria depositata il 9/3/2012, il difensore dell’imputato chiedeva il rigetto del ricorso, riportandosi alle argomentazioni svolte dal G.I.P. nella sentenza di proscioglimento.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.
Va in primo luogo ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno di recente statuito che “costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale” (Cass. Sez. Un., Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008), Rv. 239920).
Pertanto la circostanza che il P. detenesse le piantine per fini di uso personale non esclude la rilevanza penale della condotta. Quanto alla valutazione della offensività del fatto, va osservato che le piante coltivate avevano un peso di gr. 83,8 per una quantità di principio attivo di g. 0,360, superiore, quindi, alla dose media singola pari, secondo le tabelle allegate al d.p.r. 309 del 1990, a mg. 25.
Ne consegue che la valutazione di inoffensività della condotta effettuata dal G.I.P., integra in parte una erronea applicazione della legge, laddove considera rilevante ai fini dell’esclusione della punibilità della condotta, la coltivazione per uso personale; è, invece, carente di motivazione, laddove viene affermata, la inidoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

Depositata in Cancelleria il 31.05.2012

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