Sulle controversie relative alla debenza della TIA e della TIA2

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1839

La massima estrapolata:

Spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, decidere sulle controversie relative alla debenza della TIA e della TIA2 – rispettivamente la soppressa tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, di cui agli articoli 49 del Dlgs 22/1997 (Attuazione Direttiva Rifiuti) e 238 del Dlgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) – sorte dopo il 31 maggio 2010.

Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1839

Data udienza 4 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26851-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da:
GIUDICE DI PACE DI QVITAVECCHIA, con ordinanza depositata l’11/9/2018 (r.g. 322 2017) nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
COMUNE DI CIVITAVECCHIA;
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2019 dal Consigliere ANTONIO GRECO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA’, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria, con ogni conseguenza di legge.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, nei confronti della srl (OMISSIS) e del Comune di Civitavecchia, il sollecito di pagamento (n. 2644 del 16 ottobre 2014) di una somma richiesta a titolo di TIA (la tariffa dei rifiuti urbani) straordinaria per l’anno 2011.
Il Giudice tributario, con sentenza depositata il 26 ottobre 2016, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 14, comma 33, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122.
Il Giudice di pace di Civitavecchia, davanti al quale il giudizio e’ stato riassunto, ed iscritto al r.g. 322/2018, con ordinanza dell’11 settembre 2018, assumendo appartenere alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), non costituente entrata patrimoniale di diritto privato, ma mera variante della TARSU, di cui conserva la qualifica di tributo, ha sollevato d’ufficio conflitto ed ha chiesto sia regolata la giurisdizione.
Il Procuratore generale ha richiesto sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento e’ stata comunicata, non si sono costituite.
La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
A norma del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 14 come convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 238 sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), “rientrano nella giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria”: il giudizio cui si riferisce il regolamento in esame e’ stato infatti introdotto davanti al giudice tributario con ricorso notificato il 9 dicembre 2014, diretto all’impugnazione di un atto relativo a TIA straordinaria per l’anno 2011.
Con riguardo alla vicenda della TIA conviene ricordare, seguendo Corte Cost., sent. n. 188 del 2018, che il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico puo’ escludere o, all’opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettivita’, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da cio’, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l’applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacita’ contributiva previsto dall’articolo 53 Cost., comma 1. All’opposto, non puo’ il legislatore qualificare come tributo cio’ che in concreto, per la sua regolamentazione, e’ conformato come canone o tariffa, perche’ da cio’ conseguirebbe un’illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all’articolo 102 Cost., comma 1, (Corte Cost., sent. n. 64 del 2008 ha affermato che “l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”).
E pertanto il legislatore – prosegue Corte Cost. n. 188 del 2018 -, nell’esercizio della sua discrezionalita’ in materia di politica economica e fiscale puo’ passare da un sistema basato sulla fiscalita’ di un contributo ad uno fondato sulla corrispettivita’ di una tariffa o di un canone, come e’ avvenuto nell’ipotesi della tariffa di igiene ambientale, istituita con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), inizialmente di natura tributaria (Corte Cost., sent. n. 238 del 2009 e, da ultimo, Cass., sez. un., 10 aprile 2018, n. 8822), poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ex articolo 238 (Norme in materia ambientale), prestazione patrimoniale ritenuta di natura non tributaria (Cass. n. 16332 del 2018), al pari della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione (Corte Cost. n. 335 del 2008).
Le scarne essenziali indicazioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 14, comma 33, secondo cui le disposizioni del “nuovo” sistema introdotto nel 2006 “si interpretano nel senso che la natura della prestazione ivi prevista non e’ tributaria”, e secondo cui “le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria”, sottolineano la risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, disegnato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 238:
“Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte… esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e’ tenuto al pagamento di una tariffa”;
“la tariffa costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani…”;
“la tariffa di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49 e’ soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”, vale a dire che sino all’emanazione del regolamento interministeriale di cui al comma 6 “e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. Il termine, riconosciuto anche ai comuni, e’ stato successivamente prorogato fino al 30 giugno 2010.
Spettano percio’ alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale, cd. TIA2, di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 238 e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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