Sulla base della Spazzacorrotti non può essere revocata la sospensione dell’ordine di carcerazione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 aprile 2020, n. 11202.

Massima estrapolata:

Sulla base della Spazzacorrotti non può essere revocata la sospensione dell’ordine di carcerazione, deciso con un provvedimento precedente l’entrata in vigore della nuova norma.

Sentenza 2 aprile 2020, n. 11202

Data udienza 11 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Giudice dell’esecuzione – Sentenza di condanna – Per il reato di cui all’art. 322, comma 2 cp – Inefficacia dell’ordine di esecuzione – Successiva entrata in vigore della Legge 3 del 2019 – Misure alternative alla detenzione – Reati ostativi: inclusione del reato di cui all’art. 322, comma 2 cp – Conseguenze – Misura alternativa effettuata dal condannato prima dell’entrata in vigore della legge comportante detto ampliamento – Revoca della sospensione – Esclusione – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/04/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Fimiani P., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice della esecuzione, con ordinanza emessa in data 11 aprile 2019 ha dichiarato l’inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso il 12 febbraio 2019 nei confronti di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 656 c.p.p..
1.1. In motivazione si osserva, in sintesi, che:
a) la decisione posta a base della esecuzione e’ divenuta irrevocabile in data 22 luglio 2012 ed e’ relativa al reato di cui all’articolo 322 c.p.,comma 2;
b) in data 12 giugno 2017 veniva emesso un primo ordine di esecuzione con relativa sospensione. Ne seguiva la presentazione, da parte di (OMISSIS), di istanza per l’applicazione di una misura alternativa, ancora non oggetto di valutazione;
c) entrata in vigore la L. n. 3 del 2019, contenente le modificazioni al catalogo dei reati ricompresi nell’articolo 4 bis ord. pen., comma 1 (tra cui l’inserimento della previsione di legge di cui all’articolo 322 c.p., comma 2), veniva emesso nuovo ordine di carcerazione, non sospeso, previa revoca del precedente.
Tanto premesso, il Tribunale di Napoli ritiene che non possa ritenersi legittima la revoca del primo ordine di carcerazione, in base ad una sopravvenienza normativa peggiorativa, dovendo trovare applicazione il principio generale (di ordine processuale) per cui tempus regit actum, in forza del quale la condizione dell’ (OMISSIS) doveva restare regolamentata dal primo ordine di esecuzione, con accesso alla sospensione della pena in attesa delle valutazioni del Tribunale di Sorveglianza sulla domanda di misura alternativa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice.
2.1, In estrema sintesi, l’organo dell’accusa sostiene che la natura squisitamente processuale delle disposizioni di legge in tema di esecuzione penale avrebbe dovuto comportare l’applicazione immediata dello ius superveniens anche se sfavorevole. Si prospetta, tuttavia, l’esistenza di profili di illegittimita’ costituzionale – in tale parte della L. n. 3 del 2019 (per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost.) in rapporto all’avvenuto inserimento di taluni reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati ostativi di cui all’articolo 4 bis ord. pen..
3. Il ricorso e’ infondato, per le ragioni che seguono.
3.1.Come e’ noto, la L. n. 3 del 2019, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha introdotto – per quanto qui rileva – modifiche sfavorevoli in tema di accesso alle misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati per taluno dei reati contro la pubblica amministrazione. La previsione di cui all’articolo 1, comma 6 Legge citata interviene sul testo della L. n. 354 del 1975, articolo 4 bis, comma 1, con incremento delle fattispecie di reato cui e’ correlato il sistema della ostativita’ ex lege alla applicazione di misure alternative alla detenzione (cosi’ il testo, (..) dopo le parole: “mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “articolo 314, comma 1, articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, articolo 319-quater, comma 1, articoli 320, 321, 322, 322-bis” (..)).
Inoltre, la disposizione contenuta nell’articolo 656, comma 9, codice di rito vieta l’emissione del provvedimento di sospensione dell’ordine di carcerazione (previsto come obbligatorio al comma 5 della medesima disposizione nelle ipotesi di condannato non raggiunto da misura cautelare carceraria, li’ dove la pena inflitta non sia superiore ad anni quattro di reclusione) nei confronti dei condannati “per i delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, e successive modificazioni”.
3.2. L’intervento legislativo de quo ha effettivamente determinato da un lato dubbi di legittimita’ costituzionale sul terreno della ragionevolezza e del rispetto della finalita’ rieducativa della pena (si veda, sul tema, l’ordinanza emessa da questa I Sezione in data 18 giugno 2019, n. 31853 del 2019, ric. PM in proc. Pascali) dall’altro interrogativi di sistema circa la corretta individuazione del regime intertemporale, non essendo stata dettata una disciplina transitoria.
Su tale secondo profilo, rilevante nel caso in esame, sono tuttavia intervenute piu’ decisioni di questa Sezione che, condivise dal Collegio, impongono di ritenere infondato il presente ricorso.
3.3. Nel caso in esame e’ pacifica sia la formazione del giudicato che l’avvenuta emissione dell’ordine di esecuzione prima della vigenza della nuova disciplina peggiorativa e – dunque – in un momento in cui la legge vigente portava alla doverosa sospensione temporanea (ex articolo 656 c.p.p., comma 5) dell’ordine medesimo.
In casi del genere questa Corte ha ritenuto che la vigenza sopravvenuta (anche se in un momento che precede la decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta del condannato di misura alternativa alla detenzione) di una disciplina “peggiorativa” non possa determinare la perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nel vigore della disciplina piu’ favorevole, proprio in ragione del generale principio per cui tempus regit actum, principio applicato dal Tribunale di Napoli.
La linea interpretativa di cui si parla e’ stata inaugurata da Sez. I, n. 25212 del 3.5.2019, rv. 276144 (anche sulla scia del principio espresso da Sez. I, n. 24831 del 15.6.2010, rv. 248046) e ribadita – con talune specificazioni – da Sez. I,n. 39609 del 19.7.2019, rv. 276946 ed altre.
In tali arresti si e’ evidenziato come non risulti decisiva – a fini di ricostruzione del diritto intertemporale – la individuazione della – pur riaffermata – natura processuale delle disposizioni di legge che regolamentano, in via generale, la fase della esecuzione, atteso che a venire in rilievo e’ il portato del principio generale per cui un atto (processuale) validamente compiuto secondo la legge vigente al momento della sua venuta in essere e’ “insensibile” alle modifiche di disciplina posteriori.
Tale constatazione va riaffermata specie li’ dove la modifica legislativa (posteriore) sia tesa ad introdurre limitazioni a diritti o facolta’ che da quell’atto derivavano (su tale aspetto, v. in particolare Sez. I, n. 39609 del 2019, in parte motiva).
Da tale elaborazione dogmatica deriva, ulteriormente, che li’ dove l’atto processuale in questione vada ad inserirsi in una “sequenza” (qui rappresentata dalla correlazione funzionale tra emissione del provvedimento di esecuzione con contestuale sospensione, domanda di misura alternativa e decisione sulla medesima) e’ l’intera sequenza a doversi svolgere secondo i contenuti della legge esistente al momento in cui il primo atto della “fattispecie complessa” e’ stato posto in essere.
Cio’ esclude, pertanto, che la legge posteriore – come si e’ detto, sfavorevole – alla emissione di un ordine di carcerazione rimasto sospeso ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, integri una condizione legittimante la revoca di siffatto provvedimento, cosi’ come ritenuto nel caso in esame dal Tribunale di Napoli.
Cio’ esclude, per difetto di rilevanza, la necessita’ di affrontare gli ulteriori temi posti dal ricorrente. in punto di legittimita’ costituzionale della disciplina di legge.
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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