Stupefacenti e la sussistenza della circostanza aggravante

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1666

Massima estrapolata:

In tema di stupefacenti, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l’offerta o la cessione della sostanza si sia verificata all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell’aggravante in un caso di cessione di droga avvenuto all’interno di un ospedale, ritenendo irrilevante che l’acquirente non vi fosse ricoverato).

Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1666

Data udienza 11 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. SILVESTRI Silvio Ignaz – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, sentita la relazione svolta dal Consigliere TRONCI Andrea;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dall’Olio Marco, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
sentito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di (OMISSIS) impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello dell’Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo, ha mandato assolto il prevenuto dallo specifico episodio di violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, di cui al capo b) della rubrica, confermandone la declaratoria di colpevolezza in relazione ai restanti fatti a lui ascritti – gia’ ricondotti dal primo giudice nel paradigma del Decreto del Presidente della Repubblica articolo 73 comma 5 del citato, con l’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera g) del decreto medesimo, fatta esclusione di quello sub d) – con conseguente riduzione della complessiva pena irrogatagli ad anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa.
2. A sostegno dell’anzidetta impugnazione il legale ricorrente deduce, in primo luogo, l’erronea qualificazione giuridica degli illeciti oggetto delle imputazioni di cui ai capi a) e c) della rubrica, relativamente alla ribadita sussistenza dell’aggravante sopra citata. Cio’ in quanto si assume che “la collocazione spaziale” dei fatti – inerenti, rispettivamente, alla cessione di una bustina di eroina a tal (OMISSIS) ed alla detenzione di 4 grammi della medesima sostanza da parte dell’odierno ricorrente, al tempo ricoverato nell’ospedale di Giulianova – “non influisce affatto sulla cessione che, per di piu’, e’ stata fatta a soggetto che veniva da fuori e non era esso stesso ricoverato”, tenuto conto che, alla stregua della ratio che e’ propria della previsione dell’aggravante di cui trattasi – che e’ quella di “proteggere comunita’ ritenute piu’ deboli delle altre”, come appunto nel caso degli “studenti mentre vanno a scuola, malati ricoverati in ospedale”, ecc. – l’aggravante in esame valorizzerebbe la “oggettiva localizzazione della cessione o dell’offerta dello stupefacente alle persone che frequentano tali luoghi”. Onde – si prosegue – esattamente contrario sarebbe stato il ragionamento da svolgere nella fattispecie in esame, “poiche’ la parte debole, ricoverata, prevista dalla norma… in realta’ e’ quella che avrebbe commesso il reato cedendo sostanza stupefacente ad un soggetto sano che, dopo averlo chiamato, si reca occasionalmente nella struttura ospedaliera per ricevere quanto pattuito rendendo cosi’ indifferente il contesto ospedaliero in cui ci si trovava”.
Quindi il legale medesimo, con riferimento alla sola statuizione di condanna per il ricordato episodio di cui al capo a) della rubrica, eccepisce una ulteriore duplice violazione: dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), in ragione dell’avvenuta acquisizione “di una perizia di sostanza stupefacente che non e’ mai stata parte del fascicolo del pubblico ministero”, in quanto “conferente ad altro procedimento relativo ad altro soggetto” e poi veicolata in giudizio “con un artificio”; dell’articolo 606, lettera e) del codice di rito, alla luce del vizio di motivazione da cui sarebbe inficiata la sentenza della Corte abruzzese, posto che qui la natura stupefacente della sostanza ceduta sarebbe stata ricavata sulla scorta dell’atto di cui sopra, ossia di analisi eseguite nel contesto del procedimento amministrativo avviato nei confronti del succitato (OMISSIS) – cui la bustina di eroina era stata sequestrata – come tali del tutto distinte da quelle eseguite in seno al presente procedimento penale e percio’ indebitamente valorizzate dai giudici d’appello benche’ inerenti esclusivamente alla sostanza sequestrata nella camera d’ospedale ove il (OMISSIS) era ricoverato. Con ricaduta logica anche sull’argomentazione con cui la Corte distrettuale, relativamente all’addebito sub c), ha ritenuto di poter escludere che la sostanza nella disponibilita’ del prevenuto fosse destinata ad esclusivo uso personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni indicate in dispositivo, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Per cio’ che concerne il secondo ed il terzo profilo di censura – di cui e’ evidente la priorita’ logico-giuridica, atteso che essi investono l’an delle statuizioni di colpevolezza delle imputazioni di cui ai capi a) e c) della rubrica – e’ innanzi tutto da escludere che ricorra la denunciata violazione della legge processuale.
Pacifica l’autonomia del procedimento amministrativo azionato nei confronti del (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, per effetto del ricordato sequestro della bustina di eroina subito prima cedutagli dall’attuale imputato, le analisi eseguite in adempimento della previsione contenuta nel comma dieci del citato articolo 75 costituiscono atto extraprocessuale avente natura di documento, come tale acquisibile a mente dell’articolo 234 del codice di rito (cfr. Sez. 6, sent. n. 10996 del 17.02.2010, Rv. 246686, in relazione all’acquisizione di relazione ispettiva svolta da pubblici funzionari in seno al processo di poi instaurato nei confronti dei pubblici ufficiali interessati per reati contro la P.A., nonche’ Sez. 5, sent. n. 20824 dell’08.03.2018, Rv. 273031, con riferimento ad atti provenienti dalla procedura falimentare in ipotesi di bancarotta fraudolenta).
Pienamente legittima, quindi, deve ritenersi l’intervenuta acquisizione dell’esito delle analisi anzidette, pertinenti all’episodio illecito di cui al capo a).
Quanto, poi, al dedotto vizio di motivazione – sempre in relazione all’addebito sub a) – il ragionamento giustificativo svolto dalla Corte territoriale e’ articolato sulla constatazione dello scambio, intervenuto fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), della bustina poi sequestrata con alcune banconote, fatto caduto sotto la diretta percezione dell’isp. (OMISSIS), casualmente presente nell’ospedale di Giulianova al di fuori del servizio d’istituto; sull’ammissione dell’acquisto di eroina da parte del (OMISSIS); sul pressoche’ contestuale sequestro, nei confronti del (OMISSIS), della sostanza ulteriore di cui al capo c) della rubrica – la natura stupefacente della quale, sub specie eroina, e’ stata ritualmente acclarata e comunque non e’ posta in discussione neppure dalla difesa – nonche’ di un bilancino di precisione e di nove ritagli circolari di cellophane, dello stesso tipo e colore di quelli utilizzati per il confezionamento della bustina rinvenuta indosso al (OMISSIS).
Conclusivamente, pertanto, si e’ in presenza di un iter argomentativo assolutamente lineare, scevro da aporie di sorta, e pienamente esaustivo, con cui il ricorso non si confronta in alcun modo e che inoltre, con ogni evidenza,vale di per se’ a significare logicamente la natura stupefacente anche del contenuto dell’anzidetta bustina ceduta al menzionato (OMISSIS), si’ da rendere superfluo l’accertamento ulteriore sulla qualita’ della specifica sostanza ceduta, con valenza assorbente anche rispetto alla pur insussistente violazione di legge di cui sopra si e’ detto, nell’incipit del presente paragrafo.
E’ poi appena il caso di puntualizzare che del tutto apodittica e’, in ogni caso, l’argomentazione difensiva circa le implicazioni inerenti al reato sub c), da ultimo richiamato.
3. Manifestamente infondato e’ il profilo di critica di cui al primo motivo di ricorso.
La circostanza aggravante oggetto della previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera g), ha natura oggettiva ed e’ in particolare deputata a sanzionare con maggior rigore la peculiare e piu’ allarmante situazione di pericolo che si riconnette alla condotta di offerta o cessione di sostanza stupefacente posta in essere dal soggetto agente all’interno o in prossimita’ di luoghi – quelli, appunto, specificamente indicati dal legislatore nella norma in questione – relativi a comunita’ frequentate da soggetti che abbisognano di una piu’ rafforzata tutela, in ragione della giovane eta’ e del non ancora completo sviluppo della personalita’ che da essa puo’ discendere (scuole di ogni ordine e grado e comunita’ giovanili), come pure della minorata capacita’ di difesa discendente da ragioni di salute (ospedali e strutture per la cura e riabilitazione dei tossicodipendenti), come pure dalla peculiare condizione in cui gli stessi versano (carceri e caserme), anche per l’elevato numero delle persone presenti in dette comunita’ e per la concentrazione delle stesse.
Coerentemente con tale impostazione, questa Corte – con orientamento che il Collegio condivide e da cui non ha pertanto motivo di discostarsi – ha gia’ avuto modo di rilevare che, ai fini dell’integrazione della circostanza de qua, non e’ quindi necessario che la cessione o l’offerta siano rivolte a persona appartenente alle specifiche categorie appena sopra menzionate (cfr., in particolare, Sez. 4, sent. n. 21884 del 06.04.2017, Rv. 270003): opinare diversamente, infatti, significherebbe vanificare la indicata ratio e la struttura propria dell’aggravante in questione, costruita appunto unicamente sul maggior rischio innescato dalla condotta del reo (si veda in proposito, in parte motiva, anche Sez. 4, sent. n. 51957 del 24.11.2016, Rv. 268780, nonche’ Sez. 6, sent. n. 27458 del 14.02.2017, Rv. 270160, al di la’ del decontestualizzato passaggio citato dalla difesa).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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