La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale

Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10641.

La massima estrapolata:

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di improponibilità della domanda per il conseguimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, resa nel precedente giudizio per assenza del presupposto processuale costituito dalla previa istanza amministrativa, precludesse la riproposizione dell’azione).

Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10641

Data udienza 5 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20345-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che con sentenza del 14 febbraio – 9 marzo 2017 numero 161 la Corte d’Appello di Messina riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, dichiarava inammissibile la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (in prosieguo: i lavoratori) nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava essere pacifico tra le parti che i lavoratori avevano gia’ proposto il medesimo giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definito con sentenza 1889/2012, con la quale l’azione era stata dichiarata improponibile per assenza della domanda amministrativa. Tale decisione era passata in giudicato ed aveva effetti preclusivi; non era condivisibile la decisione di primo grado, che aveva ritenuto proponibile la azione giudiziaria per avere i lavoratori presentato domanda amministrativa dopo la sentenza passata in giudicato. Il giudicato aveva carattere sostanziale, restando impedita una nuova formulazione della domanda amministrativa.
La ratio del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, era la fissazione di un termine ultimo per la presentazione della domanda giudiziaria a pena di decadenza, senza che, a fronte di una gia’ intervenuta decadenza sostanziale, la azione potesse essere riproposta sulla base di una nuova domanda amministrativa.
che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori, articolato in tre motivi, cui l’INPS ha opposto difese con controricorso;
che la proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che le parti ricorrenti hanno dedotto:
– con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c., censurando la sentenza per avere ritenuto la formazione del giudicato laddove la pronuncia divenuta definitiva si era fermata al rilievo della assenza di un presupposto processuale e non era idonea a costituire giudicato fuori dal giudizio in cui era stata resa.
La statuizione di improponibilita’ della domanda giudiziaria non ne precludeva la riproposizione all’esito della integrazione del presupposto mancante, come avvenuto nella fattispecie di causa, avendo essi presentato domanda all’INPS dopo la prima sentenza (in data 12 giugno 2013 ed il 31 ottobre 2013 il PANIA);
– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, per avere la corte d’Appello di Messina richiamato l’istituto della decadenza in una fattispecie non pertinente, in quanto la domanda amministrativa era stata presentata per la prima ed unica volta nell’anno 2013 sicche’ solo da tale data poteva astrattamente verificarsi una decadenza (in concreto non determinatasi). Nel periodo precedente, in assenza della domanda amministrativa, nessuna decadenza sostanziale poteva essere maturata;
– con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza per assenza di motivazione, ai sensi dell’articolo 6 C.E.D.U., dell’articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dell’articolo 111 Cost., dell’articolo 132 c.p.c., n. 4. Si denunzia la assenza di motivazione della statuizione secondo cui il giudicato formatosi sulla improponibilita’ della domanda giudiziaria impediva la successiva presentazione della domanda amministrativa che ritiene il Collegio si debbano accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;
che, invero:
– quanto al primo motivo, deve ribadirsi in questa sede il principio secondo cui la statuizione su una questione di rito da’ luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito e’ emanata; essa, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass., 13 gennaio 2015, n. 341; Cass., 11 maggio 2012, n. 7303; Cass., 24 novembre 2004, n. 22212).
Nella fattispecie di causa la statuizione di improponibilita’ della domanda giudiziaria per assenza di un presupposto processuale – (la domanda amministrativa per il conseguimento del beneficio previdenziale) – non determinava un giudicato sostanziale.
La Corte territoriale non si e’ attenuta al principio sopraindicato, avendo erroneamente ritenuto che la sentenza di inammissibilita’ della domanda giudiziaria resa nel precedente giudizio precludesse la riproposizione della azione benche’ fosse stata accertata nel primo grado la integrazione del presupposto processuale (la domanda amministrativa) originariamente carente.
– quanto al secondo motivo, la Corte di merito, del pari erroneamente, ha richiamato la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, a conferma della ritenuta preclusione.
Nella fattispecie di causa non vi era una precedente pronuncia di decadenza (che avrebbe avuto carattere sostanziale) ne’ poteva derivare un effetto di decadenza dalla proposizione della precedente azione giudiziaria, posto che la decadenza Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, ex articolo 47, si determina a seguito della presentazione di una domanda amministrativa e non di una domanda giudiziaria;
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed il giudizio rinviato alla Corte di Appello di Catania, che si adeguera’ nella decisione al principio qui ribadito;
che il giudice del rinvio provvedera’, altresi’, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Catania.

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