Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4698.

La massima estrapolata:

La statuizione che esclude il compenso per la fase di trattazione, perché non sono state espletate prove orali e non é stata disposta CTU, viola il disposto dell’articolo 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande

Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4698

Data udienza 10 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24028-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS) (OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Agrigento che, dopo aver accolto l’opposizione da costei proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi a lei spettanti per l’attivita’ difensiva espletata in favore della sig.ra (OMISSIS), ammessa al patrocinio a spese dello Stato – ha omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, con la formula “nulla per le spese”.
Il Ministero della Giustizia non ha spiegato attivita’ difensiva nel presente giudizio.
La causa e’ stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 10 ottobre 2018, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullita’ dell’ordinanza per omessa pronuncia sulle spese dell’opposizione e per violazione o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., affermando, da un lato, che il fatto che l’odierna ricorrente stava in giudizio personalmente non escludeva il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l’attivita’ professionale svolta e, d’altro lato, che qualora il tribunale avesse invece inteso compensare le spese di giudizio, esso avrebbe dovuto motivare la propria determinazione in tal senso.
Con il secondo motivo la ricorrente impugna la quantificazione del compenso effettuata dal tribunale lamentando la violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera c), nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, laddove il tribunale ha negato il compenso per l’intera fase istruttoria e di trattazione, benche’ sussistesse il requisito delle plurime memorie per parte, nonche’ per aver erroneamente valutato il pregio dell’attivita’ difensiva espletata dall’avvocatessa in favore di (OMISSIS).
Il primo mezzo di ricorso appare fondato, perche’ la statuizione “nulla sulle spese” viola il principio per cui la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facolta’ di difesa personale prevista dall’articolo 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attivita’ svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. 2193/08).
Il secondo mezzo appare fondato limitatamente alla statuizione che ha escluso il compenso per la fase di trattazione perche’ non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU; tale affermazione viola il disposto del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera c), che include nella fase istruttoria una pluralita’ di attivita’ ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, che il giudice di rinvio dovra’ accertare se siano state o meno effettuate (come dedotto in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza). L’ulteriore doglianza svolta nel motivo, concernente la concreta quantificazione del compenso dell’attivita’ della professionista, va invece disattesa, non essendo censurabile in sede di legittimita’ una liquidazione compresa nei limiti dei criteri fissati dalla legge (Cass. 20289/15: In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non puo’ formare oggetto di sindacato in sede di legittimita’).
Ne’ – contrariamente a quanto sostenuto nella memoria illustrativa della ricorrente – puo’ a costei riconoscersi l’interesse ad impugnare l’affermazione dell’ordinanza con cui il tribunale, per giustificare la liquidazione del compenso dell’odierna ricorrente in prossimita’ dei minimi tariffari, ha giudicato la sua attivita’ defensionale di “non particolare pregio”, svolgendo una serie di rilievi critici sulle difese dalla stessa sviluppate in favore di (OMISSIS). L’insindacabilita’ della decisione del giudice di merito sulla liquidazione (entro i limiti di tariffa) delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa implica, infatti, che la eventuale erroneita’ della relativa motivazione non potrebbe comunque condurre alla cassazione della stessa; donde l’evidenziata assenza di interesse all’impugnazione.
In definitiva, il ricorso va accolto nei termini che precedono e l’ordinanza gravata va cassata, con rinvio al tribunale di Agrigento, in persona di altro magistrato, che dovra’ accertare se, nel giudizio in cui la ricorrente difese la sig.ra (OMISSIS), la stessa svolse alcuna delle attivita’ contemplate dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera c), (in tal caso liquidando il relativo compenso) e dovra’ regolare le spese del giudizio ex articolo 702 bis c.p.c., provvedendo altresi’ a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte qua l’impugnata ordinanza e rinvia la causa al tribunale di Agrigento, in persona di altro magistrato, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione

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