Spese processuali ed accoglimento in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32736.

Spese processuali ed accoglimento in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto 

In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, ha cassato il provvedimento impugnato con invito al giudice del rinvio a considerare, nel regolare le spese di lite, il ribadito principio: nella circostanza, infatti, il giudice del merito, adito in sede di opposizione avverso il decreto di rigetto della istanza di liquidazione di competenze professionali maturate per l’attività di difesa svolta dalla ricorrente nell’ambito di un processo penale, aveva ritenuto che il “parziale accoglimento” del ricorso giustificasse la compensazione delle spese di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061).

Ordinanza|| n. 32736. Spese processuali ed accoglimento in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto 

Data udienza  7 luglio 2023

Integrale

Tag/parola chiave:Procedimento civile – Spese processuali – Domanda articolata in unico capo – Accoglimento in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto – Soccombenza reciproca o condanna dell’attore alle spese – Esclusione – Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. – Ammissibilità – Fattispecie relativa a giudizio di liquidazione di competenze professionali per attività di difesa prestata dal difensore in un processo penale. (Cpc, articoli 91 e 92)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26380/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa da se’ stessa;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE PESCARA depositata il 12/04/2016, r.g.n. 4559/2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7/07/2023 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

che:

1. L’avvocata (OMISSIS), nominata difensore d’ufficio dell’imputato (OMISSIS), aveva presentato richiesta di liquidazione delle competenze professionali per l’attivita’ di difesa svolta in favore dell’imputato nella fase dibattimentale del processo penale di primo grado e per il recupero del credito nel giudizio civile (liquidazione indicata dalla richiedente in Euro 1.253,50 in relazione al processo penale e in Euro 263 per il procedimento monitorio). Tale richiesta e’ stata rigettata dal Tribunale penale sul presupposto che (OMISSIS) non avesse effettuato ricerche adeguate, alla luce delle modifiche di cui al Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 9 (convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014), concernenti l’introduzione della ricerca telematica delle cose da pignorare mediante l’accesso a banche dati.

2. Contro il decreto di rigetto (OMISSIS) ha proposto opposizione. Il giudice dell’opposizione ha parzialmente accolto il ricorso: ha riconosciuto che (OMISSIS) aveva inutilmente attivato la procedura finalizzata a ottenere dal proprio assistito le competenze professionali, rilevando inoltre come la richiesta di liquidazione fosse antecedente alla nuova disciplina della ricerca telematica di cui sopra; per l’attivita’ difensiva svolta ha liquidato per compensi Euro 195 (Euro 80 (40 x 2) per la partecipazione alle due udienze, Euro 40 per l’esame e il controesame, Euro 75 per la discussione), oltre accessori, per la fase monitoria Euro 170 (Euro 120 per diritti ed Euro 50 per onorario), oltre accessori; “rilevato che il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio”, ha disposto la compensazione delle spese.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara, depositato il 12 aprile 2016, (OMISSIS) ricorre per cassazione.

L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato due memorie.

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2”: la compensazione delle spese non trova alcuna giustificazione, non sussistendo, nel caso di specie, alcuna delle tassative ipotesi di compensazione delle spese di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2; in particolare, non e’ ravvisabile una ipotesi di reciproca soccombenza, avendo il giudice errato nella definizione del provvedimento quale “accoglimento parziale” per il solo fatto della liquidazione di un minore importo rispetto a quello indicato nel ricorso introduttivo, avendo la ricorrente impugnato il rigetto dell’istanza di liquidazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004”: va censurata anche la parte del provvedimento nella quale sono stati liquidati gli importi di Euro 195 per l’attivita’ di avvocato espletata nel processo penale e di Euro 170 per l’attivita’ occorsa ai fini del recupero forzoso del proprio credito; tali importi sono “oggettivamente di gran lunga inferiori agli onorari minimi tabellari previsti dal tariffario forense ex Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, applicabile nel caso di specie”; in base alle suddette tariffe la ricorrente aveva redatto e depositato nota spese, che non e’ stata considerata dal giudice dell’opposizione.

Va per primo esaminato, per ragioni di priorita’ logica, il secondo motivo.

Il motivo e’ fondato. Il Tribunale di Pescara, nell’ordinanza impugnata, ha liquidato in favore dell’avvocata (OMISSIS) per l’attivita’ difensiva svolta nel processo penale la somma totale di Euro 195, oltre accessori, sulla base della seguente motivazione: “risulta dagli atti che l’istante ha prestato la propria attivita’ difensiva con la partecipazione a due udienze, con attivita’ istruttoria e discussione; in applicazione del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 (considerando il minimo tariffario, posto che il processo non ha richiesto la trattazione di questioni particolari) per la partecipazione a ciascuna udienza e’ previsto il compenso di Euro 40, per l’esame e controesame il compenso e’ di Euro 40 e per la discussione di Euro 75”. Nulla il Tribunale ha detto in relazione alle attivita’ che la ricorrente afferma di avere svolto nella nota spese, nota spese che deduce di avere depositato e che e’ riportata alla pag. 10 del ricorso, quali ad esempio l’esame e lo studio funzionali alla partecipazione alle due udienze, attivita’ il relazione alle quali il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, che il Tribunale afferma di applicare, prevede l’obbligo dell’onorario.

E’ pertanto necessario riesaminare, alla luce delle allegazioni effettuate dalla ricorrente nel giudizio di opposizione, le attivita’ difensive svolte dalla medesima e conseguentemente riliquidare i compensi a lei spettanti, secondo i minimi tariffari fissati nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2004.

Va invece considerata generica la censura concernente la liquidazione di quanto spettante alla ricorrente per l’attivita’ di recupero del credito, in relazione alla quale non vengono forniti elementi specificamente volti a censurare la liquidazione del Tribunale di Pescara.

II. L’accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso, che attiene alla compensazione delle spese del processo svoltosi per la liquidazione. Al riguardo il giudice di rinvio dovra’ considerare, anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 32061/2022, che “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non da’ luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralita’ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in piu’ capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puo’ giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’articolo 92 c.p.c., comma 2”.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Pescara; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Pescara, in diversa composizione.

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