Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22478.

Spese giudiziali le gravi ed eccezionali ragioni e la peculiarità della materia del contendere

In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere” (Nel caso di specie, accogliendo l’unico motivo di ricorso proposto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice d’appello, nell’accogliere l’impugnazione proposta dal ricorrente, rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo con conferma del provvedimento monitorio opposto, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della mera “peculiarità della vicenda”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14411; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 31 maggio 2016, n. 11217).

Ordinanza|18 luglio 2022| n. 22478. Spese giudiziali le gravi ed eccezionali ragioni e la peculiarità della materia del contendere

Data udienza 25 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese di giudizio – Compensazione totale o parziale – Gravi ed eccezionali ragioni – Indicazione nella motivazione – Riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa – Mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere – Insufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31131-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
Avverso la sentenza n. 461/2020 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:
1. – (OMISSIS) ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte a quest’ultima.
2.- Il Giudice di Pace di Cosenza ha inizialmente accolto l’opposizione spiegata dalla (OMISSIS) ed ha revocato il decreto ingiuntivo.
3.- (OMISSIS) ha proposto appello avverso tale decisione davanti al Tribunale di Cosenza che, in accoglimento della impugnazione, ha invece rigettato l’opposizione e cosi’ confermato il decreto ingiuntivo opposto: ma ha tuttavia compensato le spese in ragione della “peculiarita’ della vicenda”.
4.- (OMISSIS) propone ricorso avverso tale sentenza con un solo motivo di impugnazione, mentre (OMISSIS) non si e’ costituita nonostante la regolarita’ della notifica.

CONSIDERATO

che:
5.1 – L’unico motivo di ricorso fa valere violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ed altresi’ dell’articolo 132 medesimo codice.
Secondo il ricorrente la decisione di compensare le spese e’ assolutamente immotivata alla luce della regola per la quale, in caso di soccombenza, la compensazione delle spese presuppone gravi ed eccezionali ragioni, che ben possono essere ricavate dalla peculiarita’ del caso, ma che devono essere indicate.
Invece la sentenza impugnata non ha motivato il perche’ della peculiarita’ della fattispecie.
Il motivo e’ fondato.
E’ principio di diritto che in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarita’ della materia del contendere” (Cass. n. 11217/2016; Cass. n. 14411/2016; Cass. n. 22310/2017).
Alcuna ragione invece e’ dato ricavare dalla decisione impugnata quanto alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la peculiarita’ della fattispecie e dunque rendono fondata la compensazione delle spese.
Il ricorso va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa I decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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