Spese di lite e la reciproca soccombenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 ottobre 2021| n. 29269.

In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell’eventualità di accoglimento parziale dell’unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di servitù di passaggio coattiva, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata in quanto la corte d’appello aveva disposto la compensazione delle spese, tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, nonostante la completa soccombenza del resistente, condannato al pagamento dell’indennità così come richiesta ed il pieno diritto dei ricorrenti di azionare la pretesa all’indennità ex articolo 1053 cod. civ. in giudizio separato ed autonomo rispetto a quello nel quale la servitù era stata costituita; e ciò sul presupposto che il giudice di prime cure aveva dovuto condannare il resistente al pagamento dell’indennità con separato giudizio a causa di una negligenza dei ricorrenti i quali avevano omesso di formulare una specifica domanda in tal senso; nella circostanza, osserva il giudice di legittimità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale atteso il pieno accoglimento della domanda relativa alla predetta indennità ex art. 1053 cod. civ. proposta dai ricorrenti, né la pronuncia impugnata ha ravvisato “gravi ed eccezionali ragioni”, non potendo ricomprendersi tra essi l’iniziativa di chi agisce separatamente ed autonomamente per la determinazione dell’indennità di servitù coattiva, dopo l’accertamento e costituzione della servitù di passaggio, trattandosi di facoltà pacificamente ammessa dalla stessa giurisprudenza di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 516; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438).

Ordinanza|21 ottobre 2021| n. 29269

Data udienza 19 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù – Servitù coattiva – Costituzione – Indennità – Spese di lite – Compensazione – Violazione di legge – Reciproca soccombenza – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7086-2019 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS) rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e lo difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 197/2018 pubblicata il 26.07.2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente contenzioso trae origine dal ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. con il quale i sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di costituzione di servitu’ di passaggio coattiva a favore di particella edilizia facente capo a (OMISSIS) assunta in precedente giudizio, lo convenivano in causa dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo la determinazione dell’indennita’ ad essi spettante per la costituzione della medesima servitu’ coattiva ex articolo 1053 c.c. e, per l’effetto, la condanna del convenuto al pagamento della stessa;
– il tribunale accoglieva le richieste degli attori e condannava il convenuto contumace al rimborso a favore degli attori delle spese processuali;
– proponeva appello il sig. (OMISSIS) che contestava l’importo dell’indennita’ liquidata ai sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ex articolo 1053 c.c. e chiedeva di compensare le spese del primo grado di giudizio;
– la Corte d’appello di Trento in parziale riforma della decisione di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di primo grado in luogo della precedente statuizione di condanna dell’appellante (OMISSIS), convenuto rimasto contumace nel giudizio nonche’ la compensazione delle spese del grado in ragione della reciproca soccombenza;
– a sostegno della decisione di compensare le spese di lite la corte territoriale ha osservato che il tribunale aveva dovuto condannare il (OMISSIS) al pagamento dell’indennita’ con separato giudizio a causa di una negligenza degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) che avevano omesso di formulare una specifica domanda in tal senso;
– la cassazione della sentenza e’ chiesta con ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso il sig. (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
– con il primo e unico motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d’appello disposto la compensazione delle spese, tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, nonostante la completa soccombenza di (OMISSIS), condannato al pagamento dell’indennita’ cosi’ come richiesta ed il pieno diritto di (OMISSIS) e (OMISSIS) di azionare la pretesa all’indennita’ ex articolo 1053 c.c. in giudizio separato ed autonomo rispetto a quello nel quale la servitu’ era stata costituita;
-il motivo e’ fondato;
– in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell’ipotesi di pluralita’ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell’eventualita’ di accoglimento parziale dell’unica domanda, articolata in piu’ capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialita’ abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, e’ necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (cfr. Cass. 516/2020; id.3438/2016);
– nel caso di specie non e’ ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale atteso il pieno accoglimento della domanda relativa all’indennita’ ex articolo 1053 c.c. proposta dagli originari (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ne’ la pronuncia impugnata ha ravvisato “gravi ed eccezionali ragioni”, non potendo annoverarsi ad essi l’iniziativa di chi agisce separatamente ed autonomamente per la determinazione dell’indennita’ di servitu’ coattiva, dopo l’accertamento e costituzione della servitu’ di passaggio, trattandosi di facolta’ pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 9543/2018; id.14922/2010);
– la fondatezza del motivo comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione che riesaminera’ il gravame alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvedera’ altresi’ alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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