Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2022| n. 15392.
Specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento dai medi
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
Ordinanza|13 maggio 2022| n. 15392. Specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento dai medi
Data udienza 11 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Successione mortis causa – Scioglimento della comunione – Articolo 185 cpc – Proposta transattiva – Articolo 88 cpc – Regolamentazione delle spese di lite – Articoli 91 e 92 cpc – Criteri – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12494-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3700/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/03/2022 dal Consigliere Relatore ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
Che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino (OMISSIS) ed altri per chiedere lo scioglimento della comunione e l’attribuzione in piena proprieta’ di alcuni locali terranei, oltre alla condanna dei convenuti all’equo corrispettivo per il godimento esclusivo dei beni ereditari;
nel corso del giudizio, il Tribunale formulo’ una proposta transattiva, ai sensi dell’articolo 185-bis c.p.c., che venne rifiutata dall’attore;
il Tribunale dispone lo scioglimento della comunione e rigetto’ tutte le domande del (OMISSIS) e lo condanno’ al pagamento delle spese di lite, ravvisando un comportamento contrario all’articolo 88 c.p.c.;
la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29.10.2020 confermo’ la decisione di primo grado;
per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso (OMISSIS)Lombardi Giovanni Bruno (OMISSIS)2Gisolfi Gerardo (OMISSIS)
(OMISSIS)
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(OMISSIS)
(OMISSIS)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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