Sottrazione di cose sottoposte a pignoramento

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 29 maggio 2020, n. 16495.

Massima estrapolata:

Integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all’art. 388, comma quinto, cod. pen., l’atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l’ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all’espropriazione i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l’ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l’essenza dell’atto non è data dall’opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell’ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il sequestro preventivo di quote di s.r.l. che l’indagato, in assenza di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, aveva ceduto a terzi successivamente alla notificazione del pignoramento, ma prima della sua iscrizione nel registro delle imprese). 

Sentenza 29 maggio 2020, n. 16495

Data udienza 4 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Reati contro l’amministrazione della giustizia – Delitti contro l’autorita’ delle decisioni giudiziarie – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – In genere – Sottrazione di beni sottoposti a pignoramento – Ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ. – Sufficienza – Necessità di formalità successive – Esclusione – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/09/2019 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gaetano De Amicis;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
udito l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 settembre 2019 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. ex articoli 310 e 322-bis c.p.p. avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Bari del 6 luglio 2018, che rigettava la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di (OMISSIS), indagato in concorso con (OMISSIS) del delitto di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 388 c.p., comma 3, ha disposto il sequestro preventivo delle quote di partecipazione da lui detenute nella societa’ agricola ” (OMISSIS) s.r.l.”, sul rilievo che egli, nella qualita’ di legale rappresentante di quella societa’, pur avendo ricevuto notifica di un atto di precetto e di un atto di pignoramento delle quote prima della loro cessione in favore della nipote (OMISSIS), cedeva a quest’ultima, senza l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, le quote di cui era titolare, cosi’ sottraendole alla procedura di esecuzione forzata avviata a seguito del pignoramento richiesto dalla societa’ creditrice ” (OMISSIS) s.p.a.”.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto indagato, deducendo in primo luogo violazioni di legge in relazione all’erronea applicazione dell’articolo 2471 c.c., sull’assunto che il pignoramento di quote societarie si esegue mediante notificazione al debitore ed alla societa’, ma necessariamente si completa con la successiva iscrizione nel registro delle imprese, sulla base di una disciplina che richiama quella del pignoramento immobiliare, laddove il Tribunale ha erroneamente affermato che l’efficacia dichiarativa della trascrizione non poteva essere di ostacolo alla sussistenza del fumus del reato in contestazione e non ha tenuto conto del fatto che il pignoramento si e’ completato con la trascrizione dopo molti giorni dalla cessione delle quote.
2.1. Analoghe censure vengono dedotte, unitamente al vizio di omessa motivazione, con il secondo motivo di ricorso, che lamenta la erronea valutazione dei presupposti indicati dall’articolo 321 c.p.p., ed in particolare del periculum in mora, che il Tribunale ha immotivatamente desunto dalla presunta intenzione di rivendere a terzi le quote sociali (acquistate, peraltro, ad un prezzo di gran lunga superiore a quello che era il loro effettivo valore, come attestato in una relazione peritale depositata nell’ambito della stessa procedura esecutiva).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato per le ragioni qui di seguito indicate.
2. Con riferimento alla questione dedotta con il primo motivo, relativamente alla nozione di bene sottoposto a pignoramento agli effetti dell’articolo 388 c.p., comma 3 (ora comma 5 a seguito dei nuovi due commi inseriti dal Decreto Legislativo n. 63 del 2018, articolo 9), si ritiene corretta l’interpretazione seguita dal Tribunale la’ dove ha individuato l’essenza dell’atto di pignoramento nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione.
Le ulteriori formalita’ previste dalla normativa processuale civile in relazione alla diversa natura dei beni, immobili, mobili o crediti, da sottoporre ad esecuzione forzata ed alle differenti discipline che ne regolano l’opponibilita’ rispetto ai terzi, non assumono rilevanza agli effetti penali, ma solo ai fini del perfezionamento del pignoramento agli effetti della prosecuzione della procedura civile di espropriazione forzata, secondo le diverse forme proprie dell’espropriazione immobiliare, mobiliare e presso terzi.
Agli effetti penali, non puo’ esservi dubbio che sin dal momento in cui il debitore abbia ricevuto l’ingiunzione prevista dall’articolo 492 c.p.c. da parte dell’ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre i beni individuati e dei quali abbia la titolarita’ all’atto del pignoramento, ogni condotta dal medesimo posta in essere, per disperdere i predetti beni e per sottrarli alla procedura espropriativa, possa integrare il reato previsto dall’articolo 388 c.p., comma 5, indipendentemente dal perfezionamento di quelle ulteriori formalita’ che la legge civile prescrive ai fini della validita’ ed efficacia del pignoramento per la prosecuzione della procedura esecutiva.
Con riferimento al pignoramento di una partecipazione di societa’ a responsabilita’ limitata, che non puo’ essere rappresentata da titoli azionari e che non e’ quindi assimilabile ai beni mobili, e’ opportuno ricordare che, dopo l’abolizione del libro dei soci delle societa’ a responsabilita’ limitata con la L. 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, ai fini del perfezionamento del pignoramento e’ richiesta come necessaria formalita’ costitutiva l’iscrizione nel registro delle imprese a norma del nuovo testo dell’articolo 2471 c.c., mentre e’ stata soppressa la formalita’ dell’annotazione nel libro dei soci.
Il citato articolo prevede espressamente che il pignoramento della quota di partecipazione di una societa’ a responsabilita’ limitata, “si esegue mediante notificazione al debitore e alla societa’ e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.
Nella giurisprudenza civile di legittimita’, prima della riforma del diritto societario ad opera del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, per l’espropriazione della quota prevista dall’articolo 2480 c.c. ed assoggettata alle forme dell’espropriazione presso terzi ex articolo 543 c.p.c. e ss. prevista per i diritti di credito, si riteneva che il pignoramento della quota di societa’ a responsabilita’ limitata per essere opponibile al terzo acquirente della medesima non richiedesse oltre alla notifica alla societa’ anche l’annotazione nel libro dei soci, perche’ non espressamente prevista; con la conseguenza che la quota oggetto di trasferimento iscritto nel libro dei soci dopo la notifica del pignoramento alla societa’ poteva essere assoggettata alla procedura espropriativa anche se il relativo atto di pignoramento non fosse stato iscritto nel libro dei soci, rilevando solo l’anteriorita’ della notifica alla societa’ rispetto all’annotazione del trasferimento della quota, tenuto conto che “l’acquirente si immette nel possesso della quota ed e’ messo nelle condizioni di esercitare i diritti inerenti lo “status” di socio dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci” (Sez. civ. 3, n. 10826 del 16/05/2014, Rv. 631001).
Tale disciplina e’ poi cambiata con la legge di riforma del diritto societario, che ha espressamente previsto la formalita’ dell’iscrizione nel registro delle imprese ai fini della costituzione del vincolo del pignoramento, oltre a prevedere l’obbligo per gli amministratori della societa’ di procedere all’annotazione nel libro dei soci, formalita’ quest’ultima, come detto, poi soppressa con l’abolizione del libro dei soci per effetto della cit. L. n. 2 del 2009 cit..
Con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia societaria, si e’ consolidato nella giurisprudenza civile di legittimita’ il principio secondo cui in tema di pignoramento della partecipazione a societa’ a responsabilita’ limitata, il conflitto tra il creditore pignorante e l’acquirente della partecipazione stessa deve essere risolto a norma dell’articolo 2914 c.c., n. 1, quindi, in base allo stesso criterio che disciplina gli effetti del pignoramento immobiliare, o dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, senza cioe’ che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, perche’ si e’ ritenuto non applicabile l’articolo 2470 c.c., comma 3, (v. Sez. 3, n. 20170 del 18/08/2017, Rv. 645500).
L’articolo 2914 c.c., comma 1, stabilisce, in particolare, che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento”.
L’articolo 2740 c.c., nel disciplinare l’efficacia della pubblicita’ degli atti di trasferimento delle partecipazioni di una s.r.l., stabilisce, al comma 3, che “se la quota e’ alienata con successivi contratti a piu’ persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese e’ preferita alle altre, anche se il suo titolo e’ di data posteriore”.
In materia societaria, quindi, per la soluzione dei conflitti fra piu’ titolari di diritti sul medesimo bene e’ previsto un criterio diverso da quello che vale per i trasferimenti immobiliari, nonche’ per i trasferimenti di beni mobili registrati (cfr. 2644 c.c. e articolo 2688 c.c., comma 2), nel senso che, nel sistema di pubblicita’ tramite iscrizione nel registro delle imprese, l’iscrizione e’ requisito necessario, ma non sufficiente, per l’opponibilita’ ai terzi degli atti medesimi, poiche’ chi per primo ha trascritto prevale sugli atti compiuti in data anteriore, ma non trascritti, solo se abbia agito in buona fede, cioe’ ignorando di ledere l’altrui diritto.
Come e’ noto, invece, in tema di trascrizione immobiliare, colui che ha trascritto per primo prevale comunque senza che rilevi la verifica della condizione soggettiva di buona fede.
Tuttavia, nonostante la diversita’ del sistema di pubblicita’, secondo il piu’ recente orientamento della Cassazione Civile sopra citato (Sez. 3, n. 20170 del 18/08/2017, cit.), si e’ osservato che, ” sebbene l’alienazione della partecipazione della s.r.l. non si “trascriva” nei pubblici registri, ma si “iscriva” nel registro delle imprese – cosi’ come d’altronde anche il pignoramento- e sebbene non vi sia dubbio che la pubblicita’ commerciale, quanto agli effetti traslativi, non sia equiparabile alla pubblicita’ immobiliare, non sussistono ostacoli significativi all’applicazione dell’articolo 2914 c.c., n. 1 al fine di dirimere il conflitto tra l’acquirente della partecipazione sociale ed il creditore pignorante”.
3. Ne discende che l’assimilazione della disciplina dei conflitti tra creditore pignorante e terzo acquirente, per il pignoramento della partecipazione a societa’ a responsabilita’ limitata rispetto a quella del pignoramento immobiliare, impone di affrontare la questione dell’efficacia ai fini penali della pubblicita’ del vincolo di indisponibilita’ del bene sottoposto a pignoramento senza poter distinguere le due forme di pignoramento, atteso che il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della partecipazione viene risolto in base al medesimo criterio della priorita’ della iscrizione nel registro delle imprese, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona o mala fede.
Cionondimeno, si deve ribadire che agli effetti penali la iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di pignoramento della quota societaria, sebbene equiparabile alla trascrizione nei registri immobiliari ai fini della procedura esecutiva, non rileva invece agli effetti dell’integrazione del reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento.
Il diverso orientamento citato dal ricorrente, secondo cui non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l’atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento ma prima della trascrizione di quest’ultimo, e’ frutto di una non convincente analisi degli effetti che una tale interpretazione comporta sotto il profilo della offensivita’ del fatto e sul piano soggettivo del principio di colpevolezza.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. 6, n. 29154 del 03/06/2015, Fiorentino, Rv. 264118, che aderisce alla piu’ risalente Sez. 6, n. 35854 del 06/05/2008, Leggio, Rv. 241247) che muove dall’apprezzamento del mero dato formale della funzione costitutiva, e non solo meramente dichiarativa, che la trascrizione assume per la formazione del vincolo di indisponibilita’ a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.
Si e’ al riguardo osservato che, poiche’ l’essenza del pignoramento sarebbe data dal vincolo di indisponibilita’ che consegue alla trascrizione, il trasferimento del bene che precede la formazione del vincolo non potrebbe comportare la sottrazione del bene al pignoramento, perche’ questo non si e’ ancora perfezionato.
Ma siffatto principio, affermato sulla base della funzione costitutiva, e non solo meramente dichiarativa, che la trascrizione assume nel dar vita al vincolo d’indisponibilita’, conduce ad un effetto paradossale, perche’ finisce con ravvisare il reato soltanto rispetto ad atti di alienazione che in quanto trascritti dopo la trascrizione del pignoramento, ed essendo come tali inefficaci rispetto alla procedura esecutiva, non potrebbero mai avere l’effetto di sottrarre il bene alla procedura espropriativa.
E’ evidente, invece, che la sottrazione dei beni sottoposti a pignoramento che la norma punisce non puo’ che essere precipuamente riferita a quegli atti di disposizione che, posti in essere dopo ed in violazione dell’ingiunzione rivolta al debitore di non compiere atti di distrazione e dispersione del bene, proprio perche’ antecedenti alla trascrizione o l’iscrizione da cui consegue l’efficacia del vincolo di indisponibilita’ del bene rispetto ai terzi, hanno l’effetto di sottrarre il bene alla procedura esecutiva.
L’opponibilita’ ai terzi del vincolo di indisponibilita’ rileva, quindi, solo ai fini della procedura esecutiva, nel senso che ai fini della successiva vendita forzata del bene il giudice dell’esecuzione non puo’ prescindere dal riconoscere tutela ai terzi acquirenti che in forza dello specifico regime legale di pubblicita’ degli atti traslativi non possono essere pregiudicati da un pignoramento che non sia loro opponibile.
Ma l’essenza del pignoramento, quanto meno agli effetti penali, non e’ data dalla opponibilita’ del vincolo di indisponibilita’ rispetto ai terzi, che muta in ragione del diverso regime legale di pubblicita’ degli atti di trasferimento del bene pignorato, ma piuttosto dal suo contenuto precettivo, che rimane sempre identico in tutte le forme di espropriazione forzata, e che si sostanzia nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre il bene alla procedura espropriativa, secondo il chiaro tenore dell’articolo 492 c.p.c., che ne fornisce la seguente descrizione: “Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
La diversa opzione interpretativa non e’ condivisibile anche perche’ recepisce agli effetti penali quelle presunzioni che sono sottese allo specifico regime di pubblicita’ degli atti traslativi immobiliari o dei beni mobili soggetti ad un identico regime di pubblicita’ basato sull’iscrizione in pubblici registri, e che, per come ritenuto dalla giurisprudenza civile di legittimita’, operano allo stesso modo ai fini dell’opponi’bilita’ del pignoramento di una partecipazione di societa’ a responsabilita’ limitata per la soluzione del conflitto tra il creditore pignorante e l’acquirente della quota pignorata.
L’irrilevanza della condizione soggettiva di buona o di malafede, se ha una giustificazione coerente in ordine al rispetto del valore della certezza dei rapporti giuridici, risulta del tutto distonica rispetto al principio di colpevolezza che e’ alla base della responsabilita’ penale e che richiede invece l’accertamento in concreto, caso per caso, della condizione soggettiva di buona o di mala fede, ritenuta invece irrilevante sul piano civile per il criterio normativo della prevalenza accordata in astratto, ovvero a prescindere da una verifica dello stato soggettivo nel caso concreto, e sulla base della priorita’ assoluta dell’ordine temporale delle trascrizioni-iscrizioni nei pubblici registri.
Con l’importante conseguenza che se, ai fini della procedura esecutiva, l’acquirente che abbia iscritto il proprio atto di acquisto nel registro delle imprese prima che sia stato iscritto l’atto di pignoramento, puo’ far salvo detto acquisto sottraendolo alla procedura forzata sebbene compiuto successivamente alla notificazione dell’ingiunzione rivolta al debitore esecutato, e cio’ in forza del principio secondo cui prevale sempre ed in ogni caso chi abbia trascritto-iscritto per prima indipendentemente dalla buona fede, tuttavia, ai fini penali, ove risulti accertata la sua malafede, e quindi il dolo, anche il predetto acquirente sara’ chiamato a rispondere del reato previsto dall’articolo 388 c.p., comma 5, a titolo di concorso con il debitore esecutato.
Ne’ una tale interpretazione e’ foriera di disarmonie tra l’ordinamento civile e quello penale, perche’ se e’ vero che l’acquisto operato, sia pure in mala fede, dal terzo prevale sul pignoramento iscritto dopo, cio’ non preclude che anche sul piano dell’ordinamento processuale-civile siano previsti specifici strumenti di tutela volti a rimuovere gli effetti pregiudizievoli di un negozio posto in essere in accordo fraudolento con il debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore (azione revocatoria ex articolo 2901 c.c.).
4. Le censure dal ricorrente proposte con il secondo motivo di doglianza, in relazione ai presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, sono invece inammissibili perche’ generiche e manifestamente infondate.
Al riguardo va ammentato che il ricorso in cassazione in materia di misure cautelar’ reali puo’ essere proposto solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, neppure puo’ ravvisarsi l’ipotesi della mera apparenza della motivazione, equiparabile alla totale assenza della stessa, che comporterebbe, in tesi, la violazione di legge ex articolo 125 c.p.p. per la assenza di un elemento fondamentale dell’atto.
Il provvedimento impugnato, invero, ha offerto una motivazione congrua ed esaustiva sugli elementi di base necessari per configurare gli indizi di reato quali richiesti ex articolo 321 c.p.p. che, com’e’ noto, in materia di misure cautelari reali non richiede la “gravita’ degli indizi”, intesa quale sostanziale certezza di responsabilita’ allo stato degli atti, ma solo il “fumus boni iuris” inteso come sussistenza di un quadro indiziario minimo, sebbene non limitato alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa.
Le argomentazioni incentrate sulla valorizzazione dei dati relativi ai tempi ed alle modalita’ di esecuzione delle notificazioni nei confronti dei debitori esecutati (OMISSIS) e (OMISSIS) dell’atto di pignoramento delle quote della societa’ a responsabilita’ limitata di cui i predetti erano anche legali rappresentanti, in rapporto ai tempi in cui e’ intervenuta la cessione delle quote in favore della coindagata (OMISSIS) (rispettivamente nipote e figlia dei debitori esecutati), oltre alle considerazioni sullo stretto legame parentale intercorrente fra i predetti indagati e a quelle svolte in merito alla sicura consapevolezza da parte del ricorrente dell’intervenuto pignoramento delle quote ancor prima della sua formale iscrizione nel registro delle imprese, non prestano il fianco alle obiezioni del ricorrente, poiche’ congruamente motivate ed immuni da vizi logico-giuridici utilmente deducibili in questa Sede, laddove le prospettate ragioni di doglianza mirano unicamente a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimita’.
Per le medesime ragioni, parimenti inammissibili devono ritenersi le censure mosse in ordine alla configurabilita’ del presupposto del periculum in mora, che il Tribunale ha motivatamente desunto dalla stessa finalita’ fraudolenta della cessione e quindi dal pericolo di ulteriori trasferimenti, evidentemente aggravato dall’assenza dell’iscrizione del vincolo di pignoramento nel registro delle imprese anteriormente all’iscrizione del trasferimento delle quote, necessario presupposto per l’opponibilita’ del pignoramento nei confronti degli eventuali terzi subacquirenti.
5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria curera’ gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p. per la trasmissione al pubblico ministero ai fini dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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