Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 31 maggio 2019, n. 24385.

La massima estrapolata:

In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ciò per coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del lavoro sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l’effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione accessoria, come imposto dal citato articolo 186, comma 9 -bis, dove si prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone che questa non sia stata ancora eseguita.

Sentenza 31 maggio 2019, n. 24385

Data udienza 27 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/11/2018 del TRIBUNALE di SIENA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa sospensione della efficacia della sospensione della patente di guida applicata.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siena con sentenza in data 12 Novembre 2018 su richiesta dell’imputato, cui prestava consenso il pubblico ministero, applicava a (OMISSIS) la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), disponendo la sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis. Al contempo disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
2. Avverso detto provvedimento ricorreva la difesa dell’ (OMISSIS) rappresentando che nella ipotesi in cui fosse stata mandata in esecuzione la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarebbe risultato mortificato il beneficio, pure previsto dalla norma suddetta (articolo 186, comma 9 bis), secondo cui all’esito dello svolgimento positivo della sanzione sostitutiva sarebbe conseguita la riduzione alla meta’ della sanzione amministrativa accessoria. Chiedeva pertanto che, conformante alla giurisprudenza di legittimita’ sul punto, venisse disposta la sospensione della efficacia esecutiva della statuizione concernente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione chiedeva l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso risulta fondato in quanto la giurisprudenza del S.C., proprio in relazione alla compatibilita’ tra l’esecutivita’ della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria che segue, anche di ufficio, alla pronuncia di condanna in relazione alla contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., con il beneficio premiale di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, ha avuto modo di precisare che il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (sez.IV, 27.9.2017, Braghetto Rv.271040). Tale approdo, che e’ stato riconosciuto indispensabile per coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l’effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare imposto dalla stessa lettera della norma in esame (comma 9 bis dell’articolo 186) la quale prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (sez.IV, 8.2.2018, PG in proc.Ferrarini, Rv.272531).
2. Ne consegue pertanto che doveva essere pronunciata dal giudice di merito la sospensione dell’efficacia della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria alla pronuncia di condanna, sospensione che puo’ essere disposta da questa corte di legittimita’ ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l, trattandosi di misura priva di qualsiasi apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito.
3. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sospensione dell’efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino all’esito della prova; sospensione della esecuzione che dispone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della efficacia della statuizione della sospensione della patente di guida. Sospensione dell’efficacia che dispone.
Motivazione semplificata.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *