Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12087

Sospensione feriale e termini a ritroso

Il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un’udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento. Tale principio è applicabile, in virtù del già evidenziato richiamo operato, per il giudizio di appello, dall’art. 343 cod. proc. civ. all’art. 166, anche al termine di costituzione dell’appellato, ai fini della proposizione dell’appello incidentale.

Ordinanza|| n. 12087. Sospensione feriale e termini a ritroso

Data udienza 5 aprile  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Violazione dell’art. 146, comma 3, codice della strada – Giudizio sottoposto al rito ordinario ante dlgs n. 150/2001 – Appello incidentale oltre il termine di 20 giorni – Tardività

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