Sospensione condizionale della pena quando e’ preclusa

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 ottobre 2018, n. 48033.

La massima estrapolata:

La sospensione condizionale della pena e’ in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non e’ stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare. Cio’ si ricava da quanto espressamente indicato nell’articolo 164 c.p. che tra le cause ostative al riconoscimento dell’anzidetto beneficio include in primo luogo l’ipotesi in cui il soggetto abbia riportato una condanna a pena detentiva per delitto, anche se sia intervenuta la riabilitazione. Ancora, la norma indicata prevede che si possa riconoscere la sospensione dell’esecuzione della pena nei casi di prima condanna o in occasione di una seconda pronuncia, la’ dove non siano superati i limiti edittali di pena di cui all’articolo 163 c.p.. L’istituto e’ strettamente legato alla prognosi di non recidiva, presupposto concettuale indefettibile. Cio’ posto si comprende come non rilevino, in funzione del possibile riconoscimento della sospensione condizionale, computi algebrico-matematici sulla entita’ della pena inflitta con le diverse sentenze, la’ dove il soggetto abbia riportato piu’ condanne, sia pur non condizionalmente non sospese. La condizione, infatti, per la concessione del beneficio e’ che il singolo non risulti destinatario di pregresse affermazioni di responsabilita’ per delitto, con irrogazione di pena detentiva o che non abbia riportato, piu’ di due decisioni di condanna a pena sospesa, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 163 c.p.. Non sarebbe, pertanto, possibile riconoscere in questi casi il beneficio in esame, con una terza sentenza di condanna, pur nel caso in cui la sospensione condizionale della pena elargita con la seconda decisione sia stata gia’ in precedenza revocata, poiche’ si violerebbe il disposto dell’articolo 164 c.p.

Sentenza 22 ottobre 2018, n. 48033

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 31/01/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
Letta la requisitoria presentata dalla Dott.ssa LOY M. Francesca, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Trapani, con l’ordinanza in epigrafe, su richiesta del Procuratore della Repubblica competente, revocava in data 31/1/2018, ai sensi dell’articolo 164 c.p., comma 4 e articolo 168 c.p., il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, concesso a (OMISSIS) con sentenza in data 27/1/2014 dello stesso Tribunale di Trapani, confermata dalla Corte d’appello di Palermo il 26/11/2015 e irrevocabile l’8/9/2016. Con la sentenza anzidetta era stata inflitta, per il reato di cui all’articolo 372 c.p. commesso il (OMISSIS), la condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della relativa esecuzione.
Disattendeva il giudice a quo la tesi difensiva che aveva affermato – essendo stata precedentemente disposta la revoca del beneficio gia’ concesso al (OMISSIS) con la sentenza del 12/10/2010 del tribunale di Agrigento sezione distaccata di Licata, irrevocabile il 12/6/2012 – che si sarebbe dovuto ritenere tamquam non esset l’anzidetto beneficio, oramai revocato. Di esso non si sarebbe dovuto tenere conto, ai fini e in funzione della revoca ulteriore che era stata invocata.
Osservava che la nuova concessione della sospensione condizionale della pena sarebbe stata ammissibile nel solo caso in cui tra la prima condanna e la nuova decisione non fossero sopraggiunte ulteriori sentenze di affermazione della penale responsabilita’, poiche’ in ipotesi siffatta si sarebbe consolidata la valutazione di proclivita’ al delitto e non sarebbe stata possibile una valutazione sull’affidabilita’ del medesimo soggetto con prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati.
In particolare, il (OMISSIS) aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena in tre occasioni, di tal che’ il terzo riconoscimento (di cui alla sentenza in data 27/1/2014 dello stesso Tribunale di Trapani, confermata dalla Corte d’appello di Palermo il 26/11/2015 e irrevocabile l’8/9/2016) era avvenuto in violazione dell’articolo 164 c.p., comma 4. Cio’, nonostante la seconda (delle tre) sospensioni fosse gia’ stata revocata, dal giudice dell’esecuzione dopo che la terza condanna era divenuta irrevocabile.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), per mezzo del difensore di fiducia, e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Premette che il P.M. aveva chiesto la revoca di diritto, ex articolo 168 c.p., comma 1, n. 2. Nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilita’ della sentenza del (12/6/2012) l’imputato aveva riportato, infatti, condanna per una condotta anteriore, a una pena che, cumulata alla precedente, superava i limiti per la sospensione (si sarebbe trattato della terza condanna). Cio’ avrebbe giustificato la revoca della sospensione condizionale della pena per la seconda condanna, revoca che era stata gia’ disposta. Il giudice dell’esecuzione aveva, tuttavia, erroneamente revocato il beneficio equiparandolo ad un’ipotesi di revoca cd. facoltativa, di cui all’articolo 168 c.p., comma 2 e cui avrebbe potuto accedere il solo decidente nella fase della cognizione e non quello dell’esecuzione. La decisione di concedere il beneficio della sospensione condizionale, per la terza volta, sarebbe stata impugnabile unitamente alla sentenza che l’aveva concessa. In difetto, si sarebbe consolidata la preclusione derivante dal giudicato.
3. Il ricorso e’ fondato per quanto si passa ad esporre, relativamente alla omessa valutazione della possibile incidenza d’una preclusione indotta dal giudicato. Le altre questioni sono infondate.
3.1. Deve, innanzitutto, premettersi e ribadirsi il principio gia’ affermato da questa Corte secondo cui la sospensione condizionale della pena e’ in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non e’ stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014 – dep. 06/10/2014, Timis, Rv. 26004501). Cio’ si ricava da quanto espressamente indicato nell’articolo 164 c.p. che tra le cause ostative al riconoscimento dell’anzidetto beneficio include in primo luogo l’ipotesi in cui il soggetto abbia riportato una condanna a pena detentiva per delitto, anche se sia intervenuta la riabilitazione. Ancora, la norma indicata prevede che si possa riconoscere la sospensione dell’esecuzione della pena nei casi di prima condanna o in occasione di una seconda pronuncia, la’ dove non siano superati i limiti edittali di pena di cui all’articolo 163 c.p.. L’istituto e’ strettamente legato alla prognosi di non recidiva, presupposto concettuale indefettibile. Cio’ posto si comprende come non rilevino, in funzione del possibile riconoscimento della sospensione condizionale, computi algebrico-matematici sulla entita’ della pena inflitta con le diverse sentenze, la’ dove il soggetto abbia riportato piu’ condanne, sia pur non condizionalmente non sospese. La condizione, infatti, per la concessione del beneficio e’ che il singolo non risulti destinatario di pregresse affermazioni di responsabilita’ per delitto, con irrogazione di pena detentiva o che non abbia riportato, piu’ di due decisioni di condanna a pena sospesa, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 163 c.p.. Non sarebbe, pertanto, possibile riconoscere in questi casi il beneficio in esame, con una terza sentenza di condanna, pur nel caso in cui la sospensione condizionale della pena elargita con la seconda decisione sia stata gia’ in precedenza revocata, poiche’ si violerebbe il disposto dell’articolo 164 c.p..
3.2. Nel caso di specie, pertanto, constavano a carico del (OMISSIS) tre sentenze di condanna a pena sospesa condizionalmente. Mentre il secondo beneficio era stato gia’ revocato, in executivis, per effetto della pronuncia della terza decisione, con essa si e’, comunque, nuovamente riconosciuta la sospensione condizionale che costituisce oggetto di revoca postuma da parte del giudice dell’esecuzione, con il provvedimento di cui si discute nel presente giudizio e avverso il quale e’ stato proposto ricorso per cassazione.
Cio’ posto risulta evidente che sarebbe una contradictio in terminis ammettere il riconoscimento del beneficio, in ragione di una terza decisione di condanna, pur costituendo essa decisione ex se motivo di revoca di una precedente sospensione, concessa con la seconda sentenza di condanna. Cio’ anche alla luce della valorizzazione dell’argomento accennato secondo cui, intervenuta la revoca della sospensione accordata con la seconda sentenza, per effetto della pronuncia della terza condanna, si sarebbe legittimati a ritenere tamquam non esset la pena inflitta, a cui accede la revoca della sospensione condizionale, in guisa da non considerare essa decisione ai fini delle valutazioni da operare sul beneficio in questione.
Si deve, contrariamente, osservare che quel percorso logico non potrebbe essere seguito allorquando risultano tre sentenze di condanna, come nel caso del (OMISSIS). Costui, infatti, non poteva beneficiare della nuova sospensione condizionale della pena da ultimo concessagli e, dunque, revocatagli. Pur essendo stata revocata la seconda sospensione condizionale, la decisione relativa, sia pur non sospesa, si poneva, comunque, come elemento ostativo alla concessione del nuovo beneficio, ai sensi del disposto dell’articolo 164 c.p., comma 1. Il nucleo centrale della questione non era, pertanto, quello di considerare o meno la pena inflitta con la prima decisione di condanna e con la terza per verificare se la sommatoria tra le frazioni sanzionatorie eccedesse i limiti di cui all’articolo 163 c.p.. Nel caso oggetto d’esame, invero, le condanne erano tre e davano conto in fatto di una proclivita’ al delitto incompatibile con l’istituto, secondo il disposto dell’articolo 164 c.p. e articolo 168 c.p., u.c., risultando ammissibile il beneficio non oltre due decisioni con contenuto siffatto e con pene non superiori, nel complesso, alle soglie legali (articolo 163 c.p.).
3.3. Il tema che, piuttosto, rileva e che il giudice dell’esecuzione non ha preso in considerazione e’ relativo alla possibilita’ di intervenire con la revoca disposta in sede di esecuzione, senza interrogarsi sul se si fosse o meno consolidato un effetto preclusivo del giudicato.
Sul punto si deve ribadire, conformemente all’orientamento piu’ accreditato (Sez. U, nr. 37345 del 23/04/2015 Cc. (dep. 15/09/2015), Longo, Rv. 264381) che il giudice dell’esecuzione puo’ revocare il beneficio della sospensione della pena concesso in violazione dell’articolo 164 c.p., comma 4 in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. In altri termini, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accertare se la seconda sentenza di condanna, nella sua portata ostativa, constasse processualmente nel momento in cui era stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena per la terza volta. In caso positivo era evidente che si sarebbe dovuta impugnare la decisione che aveva irritualmente concesso l’anzidetto beneficio, consolidandosi, diversamente, la richiamata e possibile preclusione del giudicato.
3.4. Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trapani.

Avv. Renato D’Isa

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