Sopravvenuta infermità permanente del lavoratore

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 16 luglio 2019, n. 19025

Massima estrapolata:

In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal lavoratore, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il dipendente ad una diversa attività, che sia riconducibile alle mansioni svolte o a quelle equivalenti, ex art. 2103 c.c. o, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore. L’esistenza di tale posizione costituisce onere di allegazione e prova del datore di lavoro.

Sentenza 16 luglio 2019, n. 19025

Data udienza 9 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1631-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1289/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/11/2017 R.G.N. 494/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTO

Con sentenza 2 novembre 2017, la Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, di pari reiezione della sua opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale di impugnazione del licenziamento intimatole con lettera del 14 febbraio 2014 da (OMISSIS) s.r.l. per inidoneita’ fisica alle mansioni di meccanico montatore.
In esito a scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale escludeva la sussistenza di alcuna violazione datoriale delle prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 in tema di movimentazione dei carichi (nel reparto di montaggio delle biciclette, cui la lavoratrice era sempre stata addetta come operaia) ed in ogni caso del nesso causale con la situazione di accertata inidoneita’ alle mansioni, posta alla base del licenziamento intimato: nell’irrilevanza dell’accertamento operato al riguardo dall’Inail, su presupposti diversi e in misura piuttosto modesta (pari al 6% di invalidita’), con la conseguenza della superfluita’ dell’esibizione documentale e della natura esplorativa della C.t.u. medico-legale richieste.
L’accertata consistenza delle mansioni di operaia costantemente svolte dalla lavoratrice (per il carattere accessorio e marginale rispetto a quelle di “coordinatore della produzione” in quanto pur sempre collegate allo svolgimento di attivita’ manuale) comportava poi l’esclusione del demansionamento.
Infine, la Corte felsinea riteneva pure legittimo il licenziamento per la verificata impossibilita’ di assegnazione a (OMISSIS) di mansioni compatibili equivalenti o, anche inferiori, in difetto di altre soluzioni nell’organigramma e per le esigenze della societa’ datrice; ne’ individuava, tanto meno, alcun motivo illecito determinante o condotte in frode alla legge.
Con atto notificato il 29 dicembre 2017, la lavoratrice ricorreva per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resisteva la societa’ con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’articolo 2087 c.c., Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 47 e ss., Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 15, 18, 19, 30, 36, 37, 71, 73 e 167 e ss. e all. 33 in connessione con articoli 40 e 41 c.p., articolo 2697 c.c., per erronea esclusione del valore probatorio della certificazione Inail in ordine all’esistenza del nesso causale tra l’attivita’ svolta dalla lavoratrice e la malattia professionale contratta, nonche’ delle risultanze dell’istruttoria orale, con riguardo in particolare alla gravosita’ dell’impegno fisico richiestole (per la movimentazione manuale di pesanti pacchi senza l’ausilio di strumenti meccanici, come invece prescritto dalle disposizioni normative denunciate), incompatibile con le sue certificate condizioni di salute, ai fini della responsabilita’ datoriale per inadempimento all’obbligo di sicurezza.
2. Con il secondo, ella deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di risultanze istruttorie decisive, per una corretta ricostruzione del fatto costituito dalla movimentazione manuale dei carichi in difformita’ dalle prescrizioni normative, senza ausilio di mezzi meccanici ed in assenza nel DVR (documento di valutazione dei rischi) di misure atte a prevenirne il rischio, con una conseguente non corretta sussunzione in riferimento al nesso di causalita’ e alla responsabilita’ datoriale, senza neppure accedere alle fondate richieste di C.t.u. per i relativi accertamenti o di esibizione di documentazione dall’Inail ai sensi dell’articolo 213 c.p.c., con eventuale ricorso ai poteri officiosi previsti dall’articolo 421 c.p.c..
3. Con il terzo, la ricorrente deduce nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., articolo 111 Cost., con motivazione eccessivamente generica o perplessa e contraddittoria, in ordine al negato valore probatorio della certificazione Inail senza il supporto scientifico che solo la C.t.u. richiesta avrebbe potuto fornire.
4. Con il quarto, ella deduce violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 in connessione con gli articoli 1463 e 1464 c.c., L. n. 68 del 1999, articoli 1 e 4 per illegittimita’ del licenziamento dipendente da sopravvenuta inidoneita’ fisica della lavoratrice dovuta a responsabilita’ datoriale per inadempimento all’obbligo di sicurezza prescritto dall’articolo 2087 c.c..
5. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 in connessione con gli articoli 1463 e 1464 c.c., L. n. 68 del 1999, articoli 1, 4 e 10 per difetto di giustificazione del licenziamento dipendente da inadempimento datoriale.
6. Con il sesto, ella deduce violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 in connessione con gli articoli 1463 e 1464 c.c., L. n. 68 del 1999, articoli 1, 4, 10, Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 41 e 42, L. n. 300 del 1970, articolo 5 per difetto di giustificazione del licenziamento in assenza di idonea visita medica e in violazione dell’obbligo datoriale di adozione di ragionevoli misure organizzative per consentire la prestazione del lavoratore disabile, oltre che del principio di uguaglianza per discriminazione tra lavoratori obbligatoriamente assunti come disabili e lavoratori che lo siano divenuti in corso di rapporto.
7. Con il settimo, la ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 in connessione con la L. n. 68 del 1999, articolo 4, Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 42, articoli 1175 e 1375 c.c., Decreto Legislativo n. 216 del 2003, articoli 1, 2, 3 e Direttiva 2000/78 CE, per illegittimita’ del licenziamento in assenza o non correttezza di esperimento del repechage, per mancata adozione di accomodamenti ragionevoli nell’organizzazione del lavoro per consentire la prestazione della lavoratrice, anche a tempo parziale.
8. Con l’ottavo, ella deduce violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 in connessione con l’articolo 2103 c.c., 1 tit. IL sez. IV CCNL metalmeccanici industria, Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 42 per erronea ricostruzione delle mansioni effettivamente spettanti alla lavoratrice (di “responsabile per la catena di montaggio” o di “coordinatrice della produzione” e non di operaia addetta al “montaggio”), in assenza di un accertamento di inidoneita’ con il conseguente difetto di giustificazione del licenziamento.
9. Con il nono, la ricorrente deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di risultanze istruttorie decisive, per una corretta ricostruzione delle mansioni di “coordinatore della produzione” attribuite alla lavoratrice, pure in assenza di un accertamento di inidoneita’.
10. In via di premessa, osserva la Corte come la lavoratrice abbia proposto domande riguardanti l’invalidita’ del licenziamento sotto molteplici profili di illegittimita’ e di inefficacia (petita) e per plurimi titoli giustificativi (causae petendi), nell’articolata formulazione delle conclusioni del ricorso introduttivo (trascritte in nota sub 10 a pgg. 8, 9 e 10 dell’odierno ricorso), anche previo accertamento della responsabilita’ datoriale per violazione dell’articolo 2087 c.c. e della disciplina antinfortunistica (cosi’ in via subordinata sub 5, nella nota citata). E sempre richiedendo la condanna reintegratoria e risarcitoria della societa’ datrice, in conseguenza dell’illegittimita’ del licenziamento intimatole il 14 febbraio 2014, mai proponendo alcuna domanda risarcitoria per la violazione dell’articolo 2087 c.c., direttamente ed esclusivamente dipendente da inadempimento datoriale agli obblighi protettivi.
La preliminare constatazione operata rende ragione della concentrazione dell’esame sulla fattispecie di (il)legittimita’ del licenziamento per sopravvenuta impossibilita’ della prestazione, a causa di inidoneita’ della lavoratrice, esclusivamente devoluta, a prescindere sostanzialmente dal suddetto inadempimento, in quanto privo di autonoma rilevanza per la verificata carenza di domanda che l’abbia ad oggetto, ma piuttosto strumentalmente implicato nell’accertamento di tale illegittimita’.
11. Ebbene, tanto chiarito, occorre allora avviare l’esame dal quarto (violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3, articoli 1463 e 1464 c.c., L. n. 68 del 1999, articoli 1 e 4 per illegittimita’ del licenziamento dipendente da sopravvenuta inidoneita’ fisica della lavoratrice dovuta a responsabilita’ datoriale) e dal quinto motivo (violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 in connessione con gli articoli 1463 e 1464 c.c., L. n. 68 del 1999, articoli 1, 4 e 10 per difetto di giustificazione del licenziamento dipendente da inadempimento datoriale), congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione.
11.1. Essi sono innanzi tutto ammissibili.
11.2. E lo sono perche’ non intesi ad una diversa ricostruzione del fatto accertato in funzione di una sua rivisitazione nel merito, indeferibile in sede di legittimita’; ma piuttosto censurano le norme di legge denunciate di violazione in virtu’ di una corretta deduzione di erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), che postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso e cui e’ pertanto estranea ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035).
11.3. Ma essi sono anche fondati.
11.4. La fattispecie oggetto di scrutinio, conseguente alla devoluzione operata dalla denuncia di violazione delle norme suindicate, e’ di (il)legittimita’ del licenziamento per sopravvenuta inidoneita’ della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni di meccanico montatore (cosi’ al primo capoverso di pg. 20 della sentenza).
In proposito e’ principio consolidato che, in caso di sopravvenuta infermita’ permanente del lavoratore, l’impossibilita’ della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso datoriale dal contratto di lavoro subordinato (a norma della L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 3 articoli 1463 e 1464 c.c.) non sia ravvisabile per effetto della sola ineseguibilita’ dell’attivita’ attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perche’ puo’ essere esclusa dalla possibilita’ di adibire il lavoratore ad una diversa attivita’, che sia riconducibile (alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede) alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (articolo 2103 c.c.) o, se cio’ sia impossibile, a mansioni inferiori, purche’ tale diversa attivita’ sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cass. s.u. 7 agosto 1998, n. 7755; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593; Cass. 18 aprile 2011, n. 8832). E l’esistenza di una tale posizione costituisce onere di allegazione e prova del datore di lavoro (Cass. 3 agosto 2018, n. 20497).
11.5. Sicche’, pur senza ricorrere agli adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro (purche’ comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido) ai fini della legittimita’ del recesso, in applicazione del Decreto Legislativo n. 216 del 2003, articolo 3, comma 3bis di recepimento dell’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto articolo 5 (Cass. 20 marzo 2018, n. 6898; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27243), in quanto riguardanti ipotesi, quale il licenziamento per inidoneita’ fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione di handicap, eccedente la situazione fisica di (OMISSIS), occorre tuttavia una rigorosa verifica della sua diversa utilizzabilita’ nell’impresa.
Ed essa deve riguardare tutte le prestazioni equivalenti, o eventualmente anche inferiori, esistenti in essa. Ora, la Corte territoriale, pure richiamando i suenunciati principio di diritto (dall’ultimo capoverso di pg. 20 all’ultimo di pg. 21 della sentenza), li ha in realta’ disattesi nell’accertamento in fatto concretamente operato, avendolo limitato soltanto alle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, ma non anche ad altre attivita’, oggetto di esemplificazione solo parziale, siccome “mansioni mai svolte in concreto dalla reclamante nel corso del suo non breve rapporto di lavoro” (cosi’ all’ultimo capoverso di pg. 24 della sentenza).
112. Dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento dei motivi congiuntamente esaminati, con assorbimento di tutti gli altri e la cassazione della sentenza, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE
accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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