Somme originariamente corrisposte a titolo di compensi di riscossione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 41.

La massima estrapolata:

Le somme originariamente corrisposte a titolo di compensi di riscossione sono legittime anche quando il contribuente intimato, avendo provveduto al versamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, non abbia data luogo ad alcuna attività effettiva da remunerare da parte del Concessionario. Questo in quanto, restando comunque la parte residua dei compensi di riscossione a carico dell’Erario, in ossequio a principi costituzionali la parte a carico del contribuente trova fondamento nella remuneratività del servizio e nel parziale ristoro delle spese relative a tutte le esecuzioni rimaste infruttuose.

Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 41

Data udienza 30 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22237-2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS) srl con gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e domicilio eletto presso lo studio del primo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a. con il Prof. Avv. (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) e domicilio eletto presso il loro studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sez. 49 n. 101/49/11 depositata in data 30/06/2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre
2018 dal Co: Fracanzani Marcello M..

RILEVATO

che la contribuente era destinataria di cartella di pagamento per una somma cospicua, derivante da sentenza che aveva riconosciuto la legittimita’ del presupposto accertamento relativo all’anno di imposta 1998;
che la contribuente reagiva spiccando ricorso, non apprezzato dal giudice di prossimita’, circa la mancata compensazione di controcrediti vantati verso il fisco, contestando la debenza dell’aggio anche se il versamento avviene spontaneamente entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella, quindi in caso di sostanziale inattivita’ del concessionario, e sollevando subordinata illegittimita’ costituzionale;
che quindi la contribuente interponeva appello, specificando che nelle more aveva ricevuto il rimborso della somma opposta in compensazione, di talche’ l’oggetto del decidere si concentrava sulla debenza dell’aggio;
che il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione, donde la contribuente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso;
che resiste con puntuale controricorso la concessionaria, mentre e’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate che aveva gia’ ribadito la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione del mutato petitum;
che in prossimita’ dell’udienza la ricorrente e la concessionaria hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, come vigente tra l’ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2008 in parametro all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento al profilo afferente alle somme recate dalla cartella di pagamento dedotta in giudizio a titolo di compensi di riscossione;
che, nello specifico, si lamenta aver i giudici di merito applicato la norma consentendo il cospicuo aggio di Euro.766.394,12 pur avendo la contribuente versato l’intimata somma di oltre Euro 17 milioni entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella e, in concreto, senza attivita’ effettiva del concessionario da remunerare;
che, ancora, si lamenta aver i giudici di primo grado richiamato la norma senza nulla dire in ordine alla sua portata, mentre i giudici di secondo grado ne hanno giustificato il mero richiamo e non hanno ritenuto di adottare un’interpretazione evolutiva che affranchi dalla conseguenza sostanzialmente afflittiva di un simile aggio, a fronte di nessuna colpa da parte del contribuente;
che sul punto e’ intervenuta questa Corte, affermando che “va fatta una premessa di carattere preliminare. Come osservato da autorevole dottrina, benche’ la situazione del contribuente sia per certi aspetti affine a quella di qualsiasi debitore di una somma di danaro, il pagamento dei tributi non e’ affatto improntato alla informalita’ di solito esistente nei rapporti tra privati. L’amministrazione finanziaria e’ organizzata burocraticamente, deve gestire milioni di operazioni, ed in questo contesto anche vicende molto semplici se considerate individualmente, quali incassare un assegno o emettere una ricevuta, pongono grandi problemi organizzativi se effettuate su larga scala. L’organizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da chi debbano essere sopportati. Donde la necessita’ di una disciplina relativa alla riscossione” (cfr. Cass. 4861/2010);
che tale principio e’ stato recentemente affinato da questa Corte, ricordando come l’aggio abbia natura retributiva e non fiscale, donde non sconta il parametro all’articolo 53 della Carta, ne’ puo’ essere considerato di natura sanzionatoria e accessoria al tributo (cfr. Cass. n. 5154/2017, n. 3524/2018);
che, non e’ in discussione come il testo della norma di riferimento, vigente ratione temporis, ponesse a carico del contribuente larga parte dell’aggio sulla somma iscritta a ruolo, a prescindere dalla tempestivita’ della riscossione e in disparte le maggiori spese in caso di azioni esecutive;
che pertanto i giudici di merito si sono attenuti all’esegesi del testo, nel suo significato letterale e nel senso indicato dalla stessa relazione illustrativa della novella, riportata a pag. 19 del controricorso per cassazione;
che, quindi, il motivo e’ inammissibile ove si sostanzia in una critica alla scelta legislativa ed infondato ove lamenta una applicazione della norma aderente al testo, seppur non costituzionalmente orientata nel senso auspicato dal contribuente;
che con il secondo motivo si prospetta la medesima doglianza, sotto forma di eccezione di costituzionalita’ in parametro agli articoli 53 e 97 della Carta;
che l’eccezione e’ gia’ stata ritenuta manifestamente infondata dai giudici di merito, ne’ – oltre la critica ai capi di sentenza – viene offerto qui dal ricorrente argomento convincente per mutare orientamento, atteso che una parte dell’aggio (piu’ o meno ampia) viene posta comunque a carico del contribuente (l’altra rimanendo a carico dell’erario) in ragione delle remunerativita’ del servizio e a compensazione delle esecuzioni infruttuose e che tale criterio e’ conforme anche ai principi di buon andamento espressi nell’articolo 97 della Carta;
che, altresi’, non si prospetta questione di legittimita’ costituzionale neppure riguardo ad interposizione CEDU, poiche’ la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha predicato la materia fiscale come afferente al “nocciolo duro” delle prerogative e delle potesta’ pubbliche, manifestazione dell’individualita’ e della sovranita’ dello Stato (cfr. Cass. S.U. n. 16159/2018e riferimenti Corte EDU ivi richiamati);
che pertanto il ricorso e’ infondato e va rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di (OMISSIS) che liquida in Euro undicimila, oltre a Euro duecento per esborsi, nonche’ al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge

Avv. Renato D’Isa

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