Le somme dovute per la conversione del pignoramento

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 411.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di esecuzione civile, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento si deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza presentata dal debitore, e fino alla udienza in cui il giudice dell’esecuzione determina con ordinanza la somma dovuta.

Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 411

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24553-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la (OMISSIS) S.P.A., in persona del suo procuratore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS) S.P.A., nella sua qualita’ di mandataria della (OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 373/2017 del Tribunale di Viterbo, depositata il 26/04/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS), debitore esecutato, in data 26 settembre 2014 faceva richiesta di conversione del pignoramento ex articolo 495 c.p.c. Il giudice dell’esecuzione fissava per il giorno 27 novembre 2014 l’udienza per provvedere sull’istanza. In data 31 ottobre 2014 nel processo esecutivo interveniva anche la (OMISSIS) s.p.a.
Il giudice dell’esecuzione, nel determinare le somme dovute per la conversione del pignoramento, teneva in conto anche il credito della (OMISSIS) s.p.a. Contro la relativa ordinanza il (OMISSIS) proponeva opposizione, sostenendo che l’intervento fosse tardivo o comunque dovesse considerarsi irrilevante ai fini della istanza di conversione.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione e disponeva per la prosecuzione del giudizio. Il (OMISSIS) introduceva nel merito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a conclusione del quale il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione, con condanna dell’opponente alle spese processuali.
Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., fondato su un unico motivo. (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS) s.p.a. hanno resistito con controricorso. (OMISSIS) s.p.a., invece, non ha svolto attivita’ difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, comma 1, articolo 1-bis, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Esso, infatti, non illustra alcuna ragione per distaccarsi dall’orientamento di questa Corte secondo cui, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui dell’articolo 495 c.p.c., comma 3 (Sez. 3, Sentenza n. 940 del 24/01/2012, Rv. 621379).
In particolare, il creditore sostiene che una simile interpretazione finirebbe col frustrare le finalita’ dell’istituto della conversione del pignoramento, che e’ finalizzato a favorire la liberazione del debitore mediante lo spontaneo pagamento dei crediti ritualmente ammessi nel processo esecutivo alla data di presentazione dell’istanza.
In realta’, il citato orientamento tiene conto del principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (articolo 2741 c.c.). Tale principio, dal quale deriva la regola della concorsualita’, esprime un atteggiamento di favore del legislatore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quali strumenti volti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori.
Deve quindi concludersi che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’ordinamento non ritiene affatto di favorire il debitore nella possibilita’ di liberare i propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti nel processo esecutivo. La conversione del pignoramento, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non puo’ non tener conto del credito per il quale e’ stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanza, determinando l’ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.
Resta da osservare che l’intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, ovviamente non incide ex post sull’ammissibilita’ della domanda, con specifico riferimento all’osservanza dell’onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari ad un quinto del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti. La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovra’ tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell’articolo 495 c.p.c., comma 3.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello gia’ dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle societa’ controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida per ciascuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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