Solo gli originari proponenti il ricorso straordinario sono legittimati a costituirsi

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 18 settembre 2019, n. 6222.

La massima estrapolata:

Solo gli originari proponenti il ricorso straordinario sono legittimati a costituirsi, in seguito alla notifica della opposizione, dinanzi al T.a.r., per la prosecuzione del giudizio in sede giurisdizionale, e ciò anche al fine di evitare la possibile elusione del termine decadenziale di impugnazione, consentendo, a chi non abbia proposto il ricorso straordinario, di agire in sede giurisdizionale oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza degli atti impugnati.

Sentenza 18 settembre 2019, n. 6222

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2018, proposto da Co. Ch., rappresentata e difesa dall’avvocato Ag. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato An. De An. in Roma, via (…);
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Cr. Pr., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soc. Pr. S.p.A. ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 09470/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate e di Cr. Pr.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati Gi. De Lu., su delega di Ag. Ca., e l’Avvocato dello Stato Ge. Di Le..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Co. Ch. ha proposto contemporaneamente due appelli dinanzi al Consiglio di Stato: l’uno avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. III, n. 9980/2017 – relativa al ricorso straordinario da lei proposto unitamente ad altri ricorrenti e successivamente trasposto dinanzi al T.a.r. per il Lazio – e l’odierno atto di appello per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. III, n. 9470/2017.
Le due controversie hanno ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti: gli atti di non ammissione al tirocinio teorico pratico integrato dalla prova finale orale della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, avviata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare con entrambi gli atti di appello la ricorrente, impugna sentenze del T.a.r. per il Lazio che hanno respinto il ricorso proposto avverso la mancata ammissione al tirocinio teorico pratico, con il quale era dedotta la illegittimità della clausola 6.3 del bando di concorso de quo nella parte in cui prevedeva una soglia superiore a 21/30 e una seconda soglia di sbarramento, per violazione dell’art. 7 del DPR n. 487/1994; la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 e ss. del D. Lgs. n. 300/1999 e degli artt. 35 e 70 del D. Lgs. n. 165/2001, concludendo per la conferma dell’ammissione alla procedura concorsuale.
L’appello avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. III, n. 9980/2017 – dove la ricorrente risulta effettivamente tra i candidati che hanno proposto ricorso straordinario, successivamente trasposto dinanzi al TAR Lazio – è stato trattenuto in decisione alla udienza pubblica del 24 gennaio 2019.
In relazione al presente appello (avverso la sentenza del Tar Lazio n. 9470/2017) la Avvocatura dello Stato, con la memoria difensiva conclusiva, ha invece eccepito la inammissibilità del gravame, quale conseguenza della inammissibilità dello stesso ricorso in primo grado, e ciò in quanto, contemporaneamente al ricorso definito con sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 9980/2017, “la dott.ssa Ch. Co., pur non avendo presentato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avanzato da altri ricorrenti e, nello specifico, dai candidati Ce. La. e altri, risulta inserita, per un evidente errore materiale, anche nell’atto di costituzione ex art. 48 c.p.a. presentato dai medesimi a seguito di atto di opposizione del controinteressato. Pertanto, tale giudizio è proseguito erroneamente nei suoi confronti e si è concluso con la sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 9470 del 29 agosto 2018 che costituisce oggetto dell’odierna impugnativa”.
All’udienza pubblica di trattazione del 27 giugno 2019, la causa è stata riservata in decisione.
Giova, innanzi tutto, osservare, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla costituita amministrazione, che la circostanza da questa rappresentata (non essere l’odierna appellante tra i ricorrenti in via straordinaria), non solo non è stata contestata dalla appellante – come era suo onere fare ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 2, c.p.a. – ma risulta comprovata dalla produzione documentale dell’Avvocatura dello Stato dove, dall’esame dei doc. 6, 7 e 8, emerge effettivamente che il nominativo della ricorrente, non presente nell’originario ricorso straordinario, è stato inserito, evidentemente per errore materiale, nell’atto di costituzione in giudizio dinanzi al T.a.r. in esito all’opposizione formulata dai controinteressati.
Tale circostanza determina la inammissibilità del ricorso di primo grado, come eccepito dalla difesa erariale, in quanto solo gli originari proponenti il ricorso straordinario sono legittimati a costituirsi, in seguito alla notifica della opposizione, dinanzi al T.a.r., per la prosecuzione del giudizio in sede giurisdizionale, e ciò anche al fine di evitare la possibile elusione del termine decadenziale di impugnazione, consentendo, a chi non abbia proposto il ricorso straordinario, di agire in sede giurisdizionale oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza degli atti impugnati.
Il difetto di legittimazione in I grado della attuale appellante comporta anche il difetto di legittimazione della medesima alla proposizione dell’appello, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, unitamente al ricorso instaurativo del giudizio di I grado, e ciò in riforma della sentenza impugnata, relativamente alla posizione della signora Ch..
Ferma la declaratoria di inammissiblità dell’appello, lo stesso sarebbe, in ogni caso, anche improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché, secondo quanto eccepito dalla difesa erariale e non contestato dalla appellante, la signora Ch., non ha poi superato la prova orale, conseguendo un punteggio inferiore a quello minimo richiesto di 24/30 e, nello specifico, pari a 19,25 punti, come è possibile desumere dall’elenco dei candidati ammessi con riserva, approvato con atto prot. n. 75000 del 30 maggio 2017.
Ne discende che è venuto meno l’interesse alla contestazione dei provvedimenti di mancata ammissione alle fasi successive della prova selettiva e quindi alla decisione del presente appello, il cui accoglimento non consentirebbe di superare l’effetto preclusivo discendente dal mancato superamento della prova orale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, come proposto dalla signora Co. Ch..
Stante la natura della controversia, il Collegio è dell’avviso che sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello r.g. n. 1611/2018, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Luca Monteferrante – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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