Societario e la competenza funzionale delle sezioni specializzate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2022| n. 155.

Societario e la competenza funzionale delle sezioni specializzate.

In materia societaria, la competenza funzionale delle sezioni specializzate, prevista dall’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, richiamando tutti i rapporti societari, ha portata generale, sicché vi rientra anche la controversia avente ad oggetto l’azione di regresso esercitata dalla società nei confronti dei destinatari di sanzione pecuniaria, per avere provveduto al suo pagamento in qualità di coobbligata solidale.

Ordinanza|5 gennaio 2022| n. 155. Societario e la competenza funzionale delle sezioni specializzate

Data udienza 30 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza funzionale delle sezioni specializzate – Riferimento alle cause relative a rapporti societari – Inclusione dell’azione di regresso esercitata nei confronti dell’autore della violazione che aveva la posizione sociale gestoria o dirigenziale all’epoca della violazione per cui è stata irrogata la sanzione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n. 29420-2020 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– Intimati –
avverso l’ordinanza n. cronol. 8535/2020 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO VITIELLO, che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso.

PREMESSO

che:
(OMISSIS) s.p.a. propone istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena 14 ottobre 2020, n. 8535, che ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dai convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale (essendo l’azione proposta nei confronti di ex componenti dell’organo amministrativo della (OMISSIS) s.p.a) e ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, assegnando alle parti il termine per la riassunzione della causa davanti alla competente sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze. La (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fossero condannati a pagare in via di regresso rispettivamente le somme di Euro 23.400, Euro 20.900, Euro 22.100, Euro 19.000 e Euro 19.600. Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva irrogato una sanzione pecuniaria a carico di (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a. e ora (OMISSIS) s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione) per complessivi Euro 792.100, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 195.
(OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 47 c.p.c., u.c..
La ricorrente ha proposto istanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso ad (OMISSIS), dato che una prima notificazione non si e’ perfezionata (avendo l’addetto del servizio postale dichiarato di non aver reperito “alcun riferimento” al civico indicato) e non si e’ perfezionata anche una seconda notificazione. Al riguardo il Collegio precisa che era onere della ricorrente provvedere a rinnovare la notificazione in quanto “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (cosi’ Cass., sez. un., n. 14594 del 2016). Essendo pero’ – come si vedra’ infra – il ricorso infondato, il Collegio ritiene che non sia necessario esaminare la questione concernente la regolarita’ del contraddittorio poiche’ “se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” (v. Cass. n. 10839 del 2019, secondo la quale questa Corte, “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, e’ esentata, in applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarita’ del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attivita’ defensionali delle parti”).

CONSIDERATO

che:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia l’errata applicazione del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3: secondo il Tribunale di Siena l’azione di regresso svolta dalla Banca nei confronti degli ex esponenti destinatari delle sanzioni pecuniarie, in forza dell’avvenuto pagamento delle predette sanzioni quale coobbligata solidale, andrebbe ricondotta nell’ambito dei rapporti societari di cui al citato articolo 3, quando invece nel caso in esame l’azione esercitata dalla Banca non attiene ne’ all’accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto societario ne’ a profili di responsabilita’ degli organi nei confronti della societa’; l’azione svolta non e’ infatti relativa a una pretesa della Banca fondata sul rapporto tra la stessa e le persone fisiche che hanno rivestito ruoli organici all’interno della societa’, ma una pretesa autonoma fondata specificatamente sul provvedimento sanzionatorio emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze e sull’obbligo di regresso posto dalla legge a carico della Banca; ne discenderebbe la competenza a conoscere e decidere l’azione del Tribunale di Siena, in composizione civile ordinaria, quale giudice territorialmente competente.
La censura non puo’ essere accolta. Il Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, lettera a, individua la competenza funzionale delle sezioni specializzate facendo riferimento alle cause relative a “rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita’ da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi e di controllo, il liquidatore, il direttore generale”. Tale previsione viene interpretata in modo estensivo da questa Corte, secondo la quale la formulazione letterale dell’articolo 3, comma 2, lettera a, richiamando tutti i rapporti societari, va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma (v. Cass. n. 20441 del 2018). Conseguentemente, l’azione di regresso esercitata dalla ricorrente, tra i cui presupposti c’e’ – come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte il fatto che l’autore della violazione oggetto della sanzione avesse, all’epoca della consumazione delle violazioni, la posizione sociale gestoria o dirigenziale in presenza della quale l’azione puo’ dirsi fondata, rientra tra le cause di competenza funzionale delle sezioni specializzate di cui al citato articolo 3.
2) Il secondo motivo, rubricato “competenza del Tribunale di Siena”, non ha rilievo autonomo, limitandosi la ricorrente a ribadire la competenza del Tribunale ordinario.
II. L’istanza di regolamento va pertanto rigettata e deve essere confermata la competenza della sezione specializzata per l’impresa del Tribunale di Firenze dinnanzi alla quale vanno rimesse le parti nei termini di legge. La sezione specializzata provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di regolamento e conferma la competenza della sezione specializza per l’impresa del Tribunale di Firenze, dinnanzi alla quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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