Società di persone posta in liquidazione e poi estinta

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza, 3 marzo 2020, n. 5945.

La massima estrapolata:

Nel caso di società di persone posta in liquidazione e poi estinta, in occasione del riparto finale i soci non possono pretendere somme ulteriori rispetto a quelle risultanti dal bilancio finale di cui all’art. 2311 c.c., quando quest’ultimo risulti ormai approvato, poiché tutte le contestazioni riguardanti le voci del bilancio possono farsi valere esclusivamente con la sua impugnazione.

Ordinanza|3 marzo 2020| n. 5945

Data udienza 17 dicembre 2019

Tag – parola chiave
Società di persone – Contratto di associazione in partecipazione – Simulazione – Scioglimento – Vizio di motivazione
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29729-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali ex soci della estinta (OMISSIS) SNC, nonche’ quali ex soci della (OMISSIS) SNC, anch’essa estinta, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 411/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata l’08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:
Il ricorso per cassazione con due mezzi e’ stato proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali ex soci della estinta ” (OMISSIS) SNC”, nonche’ quali ex soci della estinta ” (OMISSIS) SNC”.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c.
La controversia si inscrive in un giudizio originariamente proposto da (OMISSIS): questi, gia’ socio della societa’ ” (OMISSIS) SNC” estinta, aveva chiesto di accertare il rapporto di continuazione tra detta societa’ e la societa’ ” (OMISSIS) SNC”, della quale era invece associato in partecipazione, nonche’ la simulazione del relativo contratto di associazione in partecipazione con conseguente dichiarazione della dissimulata qualita’ di socio nella misura del 25% e condanna della societa’ alla liquidazione della quota di spettanza ed alle ulteriori competenze.
I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione.
Il Tribunale aveva dichiarato accertata la continuazione tra le due societa’, rigettato la domanda di riconoscimento della qualita’ di socio e di simulazione del contratto di associazione in partecipazione nella seconda societa’, accolto la domanda riconvenzionale di scioglimento dell’associazione in partecipazione e, infine, accogliendo la domanda subordinata di (OMISSIS), aveva condannato la seconda societa’ ” (OMISSIS) SNC” a corrispondere all’attore la somma di Euro 36.777,00= a titolo di liquidazione residua della quota della prima societa’ ” (OMISSIS) SNC”.
A seguito del gravame proposto dai soccombenti, la Corte di appello in parziale accoglimento – per quanto residua di interesse nel presente giudizio – ha escluso che ricorresse la continuazione tra le due societa’ ed ha condannato la prima societa’ ” (OMISSIS) SNC” a pagare al (OMISSIS) la somma anzidetta, dovuta a titolo di liquidazione residua commisurata all’avviamento.

CONSIDERATO

CHE:
1. Preliminarmente va rilevato che la notifica del ricorso per cassazione e’ stata validamente eseguita in via telematica nei confronti di (OMISSIS), rimasto intimato, presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore costituto in appello estratto dal REGINDE, indirizzo che coincide con quello indicato dalla stessa parte resistente nella comparsa di costituzione in appello (cfr. Cass. n. 21335 del 14/9/2017; Cass. n. 14140 del 23/05/2019).
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e dell’articolo 111 Cost. per motivazione obiettivamente incomprensibile e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (articolo 36 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).
I ricorrenti rilevano la inconciliabilita’ delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata laddove la Corte territoriale, pur avendo escluso la continuazione giuridica tra le due societa’, accogliendo il loro motivo di appello, e riformato la prima decisione in relazione alla condanna pronunciata nei confronti della societa’ ” (OMISSIS) SNC”, ha tuttavia ritenuto di riconoscere al socio uscente (OMISSIS) le spettanze per l’avviamento commerciale, avendo ravvisato una continuazione di fatto dell’attivita’ della prima societa’ ad opera della seconda, sia pure caratterizzata da una compagine sociale differente, e di porre tale onere economico a carico della ” (OMISSIS) SNC”.
A parere dei ricorrenti, sotto un primo profilo, l’esclusione della continuazione giuridica tra le societa’ e’ inconciliabile con la ritenuta continuazione di fatto dell’attivita’ da parte di un soggetto diverso, posta dalla Corte territoriale a fondamento del riconoscimento del diritto del (OMISSIS) alla liquidazione della quota per avviamento di sua spettanza; sotto un secondo profilo, l’estinzione della prima societa’ e’ inconciliabile con la condanna a pagare alcunche’ a titolo di avviamento.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2311, 2284 c.c. e ss. e degli articoli 2272 c.c. e ss. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La censura si appunta sempre sulla statuizione di condanna della prima societa’ al pagamento delle somme riconosciute al (OMISSIS) per l’avviamento, all’esito della CTU con la quale era stata rideterminata la quota spettantegli per la prima societa’.
I ricorrenti sostengono che, essendosi estinta la prima societa’ con cancellazione dal Registro delle imprese in data 9/2/2004, al (OMISSIS) spettava la quota di liquidazione ex articoli 2272 c.c. e ss., che gli era stata attribuita a seguito dell’approvazione del bilancio di liquidazione dallo stesso non impugnato, e non la liquidazione della quota ex articolo 2289 c.c., prevista per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. Secondo i ricorrenti, inoltre, la liquidazione di una somma a titolo di avviamento era possibile solo ove la societa’ fosse sopravvissuta all’uscita del socio, ma non quando il rapporto sociale – come nel caso presente – si era sciolto del tutto.
Prospettano altresi’ la violazione dell’articolo 2311 c.c., comma 2, osservando che non avendo proposto il (OMISSIS) opposizione al bilancio di liquidazione, lo stesso era decaduto dal diritto di contestare la mancata percezione dell’avviamento, che comunque era una posta non dovuta.
4.1. Risulta preliminare l’esame del secondo motivo, di piu’ pronta soluzione, che va accolto quanto alla contestata violazione dell’articolo 2311 c.c., comma 2, con conseguente assorbimento delle altre censure contenute nel medesimo motivo.
4.2. Una volta accertato che la prima societa’ si era estinta, anche con cancellazione dal Registro delle imprese, che il bilancio di liquidazione di questa societa’ era stato approvato dai soci, e che doveva essere esclusa la continuazione giuridica tra le due societa’, la circostanza della continuazione dell’attivita’ da parte di un soggetto nuovo – accertata in fatto e, sostanzialmente, nemmeno contestata dalle parti – risulta irrilevante nel rapporto tra la societa’ ed i soci, oramai definito con l’approvazione del bilancio di liquidazione.
Nel presente caso la stessa Corte territoriale ha rimarcato che (OMISSIS) aveva approvato il bilancio ed aveva percepito gli utili, salvo ad affermare – erroneamente – che cio’ non comportava la rinuncia ad ulteriori diritti (fol. 6 della sent. imp.).
Invero la stessa Corte territoriale ha ritenuto che l’avviamento integrasse una componente attiva del patrimonio sociale rilevante in sede di liquidazione, in quanto dotato di una valenza economica attuale e monetizzabile in ragione del prosieguo dell’attivita’ sia pure da parte di terzi, come quantificata dal CTU nella consulenza disposta in primo grado.
Ne consegue che le contestazioni ed i rilievi avverso la assenza e/o la non corretta appostazione di tale voce in sede di liquidazione, avrebbero dovuto confluire in una impugnazione proposta al (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2311 c.c., comma 2, che recita “Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.”, ma cio’ non e’ avvenuto nel termine decadenziale ivi previsto, come eccepito dagli attuali ricorrenti e riconosciuto dalla stessa Corte territoriale.
La decisione impugnata e’ pertanto errata, laddove ha affermato che (OMISSIS) potesse far valere diritti conseguenti alla liquidazione della societa’, oltre i termini previsti dall’articolo 2311 c.c., comma 2, senza nemmeno illustrare eventuali ragioni che avrebbero consentito la deroga a tale disposizione.
4.4. L’accoglimento del secondo motivo nei termini precisati comporta anche l’assorbimento del primo motivo.
5. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi enunciati e per provvedere anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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