Società di persone la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 gennaio 2023| n. 74.

Società di persone la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione

In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione

Ordinanza|3 gennaio 2023| n. 74. Società di persone la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione

Data udienza 18 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità di soci entro il termine di sei mesi – Modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società – Esclusione – Titolarità dei beni in un unico socio rimasto – Società di persone – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi – Estinzione – Esclusione – Verifica dello scioglimento della società e liquidazione – Rapporti attivi e e passivi in capo all’ originario centro di imputazione – Soggetto a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese – Onere di allegare espressamente e di provare la propria qualità di avente causa della società . Assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia – Dichiarata qualità di ex – socio o di liquidatore – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16655-2021 proposto da:
(OMISSIS), quale rappresentante della societa’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 464/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

Società di persone la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione

RITENUTO

CHE:
1.- Con atto di citazione del 12.7.2011, (OMISSIS) nella qualita’ di titolare ed unico socio della (OMISSIS), gia’ snc (OMISSIS), deduceva di essere creditore della (OMISSIS) SAS per la somma pari ad Euro 22.464,40=, in ragione di quanto statuito a seguito di giudizio conclusosi con sentenza di legittimita’ n. 21614/2008, delle spese riconosciutegli nel successivo processo esecutivo e di ulteriori somme portate da alcuni titoli di credito.
Deduceva ancora che alla societa’ debitrice era succeduta sin dal 27.4.2007 la (OMISSIS) SAS, in persona del socio accomandatario (OMISSIS), sebbene, medio tempore, alla direzione della prima societa’ si fossero succeduti quali soci accomandatari il sig. (OMISSIS) dal 1997 al 2001, la sig.ra (OMISSIS) dal 2001 al 2007 ed il sig. (OMISSIS) dal 2007.
In ragione di cio’ (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio la (OMISSIS) SAS, in persona del socio accomandatario (OMISSIS), nonche’ il medesimo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di soci accomandatari della (OMISSIS) SAS, per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma pari ad Euro 22.464,40= per le causali di cui innanzi, oltre ad Euro 3.526,60= a titolo di risarcimento danni. I convenuti, costituitisi in primo grado, avevano contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall’attore.
Con sentenza n. 102/2006, pubblicata il 12.1.2016, il Tribunale di Lecce dichiaro’ il difetto di legittimazione attiva dell’attore, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
L’appello, proposto in data 11.7.2016, da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi legittimi di (OMISSIS), deceduto in data 22.05.2016, e’ stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Lecce.
Segnatamente, la Corte di merito, rigettato l’appello proposto nei confronti di (OMISSIS) SAS, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio, e per l’effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, ha condannato questi ultimi, in solido, al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 9.021,20=, oltre Iva e CAP e rimborso forfetario sulle spese e i compensi di lite liquidati dal G.E. nell’ordinanza 7.10.2008 ed oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma da computarsi dal 7.10.2008 al soddisfo, statuendo sulle spese di lite dei due gradi di giudizio.
(OMISSIS) in proprio e nella dichiarata qualita’ di legale rappresentante p.t. della (OMISSIS) SAS, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi legittimi di (OMISSIS), hanno replicato con controricorso.

Società di persone la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione

CONSIDERATO

CHE:
2.- Con il primo motivo si denuncia “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 Omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. La censura si appunta sulla statuizione con cui la Corte di appello ha respinto l’eccezione sollevata da essi appellati “in ragione del fatto che i sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto appello nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e non di (OMISSIS) nella qualita’ di socio della (OMISSIS) gia snc (OMISSIS), qualifica dal medesimo spesa nell’atto di citazione di primo grado” “in quanto evidente dal contenuto dell’atto di appello che gli stessi hanno agito in veste di eredi del (OMISSIS) nella qualita’ dal medesimo spesa in primo grado”.
Nella doglianza i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello abbia ritenuto che gli appellanti (odierni controricorrenti) fossero eredi di (OMISSIS), senza che fosse stato dimostrato in giudizio il decesso di quest’ultimo e, quindi, la qualita’ di eredi degli stessi appellanti.
3.- Con il secondo motivo si denuncia “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., commi 1 e 3 per omessa violazione degli articoli 81, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 2697 c.c.”.
I ricorrenti deducono che (OMISSIS) aveva promosso l’originario giudizio dichiarandosi “titolare ed unico socio della (OMISSIS) gia’ SNC (OMISSIS) gia’ residente a Melissano”, mentre il giudizio di appello era stato proposto dai “presunti” (cosi’ in ricorso) “eredi ab intestato di (OMISSIS) quale titolare ed unico socio della SNC (OMISSIS)” (come da atto di appello).
Sostengono di avere contestato la titolarita’ della pretesa creditoria da parte di (OMISSIS) – che non avrebbe fornito prova del collegamento della pretesa con la sua persona, quale titolare e socio unico della nuova e non meglio identificata societa’ ” (OMISSIS)” rispetto alla “gia’ snc (OMISSIS)”-, eccezione accolta in primo grado, e criticano la decisione impugnata, assumendo che nessuna prova era stata fornita dall’attore sull’esistenza della societa’ (OMISSIS) e, comunque, del collegamento tra questa e la SNC (OMISSIS), societa’ cancellata.
4.- Con il terzo motivo di denuncia “Errata, contraddittoria e illogica motivazione della sentenza”.
I ricorrenti deducono che la Corte di appello nell’esaminare le questioni proposte in via di eccezione, sulle quali si sono soffermati nei primi due motivi, si sarebbe espressa in maniera contraddittoria.
5.- Con il quarto motivo di denuncia “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 2495 c.c.”.
La censura concerne la statuizione della Corte di appello secondo cui ” (OMISSIS), unico socio superstite della (OMISSIS) snc disciolta ex articolo 2272 c.c., comma 1, n. 4, fosse legittimato a far valere il credito riconosciuto giudizialmente in favore della societa’”.
Nello specifico i ricorrenti lamentano che il sig. (OMISSIS), socio unico della (OMISSIS) sia stato ritenuto legittimato ad esperire la pretesa creditoria della (OMISSIS) snc, sebbene quest’ultima fosse stata cancellata dal Registro Imprese.
Sostengono che nessun documento era stato prodotto per verificare se il credito era stato inserito nel bilancio di liquidazione, quale presupposto della cancellazione, assumendo che la avvenuta cancellazione della societa’ e’ espressione di una volonta’ di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi. Si dolgono, quindi, che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto di credito, fondato su un’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 7 ottobre 2008, nonostante la cancellazione della societa’ fosse avvenuta il 9 novembre 2010.
6.- Il Collegio, dissentendo dall’originaria proposta comunicata alle parti, ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere.
7.- I motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
Invero, le due censure proposte per vizio motivazionale non rispondono al modello legale del vizio dedotto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 7/4/2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017); sono, inoltre, carenti sul piano della specificita’ perche’, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013, Cass. n. 17049/2015).
Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento attestato in sentenza della qualita’ di eredi degli appellanti, non e’ stato indicato nessun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.
Inoltre, con il primo motivo vengono introdotte due questioni, quella relativa al decesso di (OMISSIS) ed alla effettiva assunzione della qualita’ di suoi eredi da parte degli appellanti che – alla stregua della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, privo di specificita’ sul punto – non risultano essere state sollevate in secondo grado, ove la originaria eccezione degli odierni ricorrenti era stata focalizzata esclusivamente sulla mancata spendita della qualita’ di eredi di (OMISSIS) “quale socio della (OMISSIS)…”, eccezione quest’ultima che la Corte di merito, ha motivatamente disatteso.
8.- I motivi secondo e quarto, da trattare congiuntamente per connessione sono, invece, fondati.
La Corte di merito, – rimarcando rettamente la decisivita’ e la sufficienza della spendita del nome di “gia’ socio della (OMISSIS) snc”, circostanza documentata in atti, rispetto alla qualifica, pur indicata nell’atto di citazione di “socio della (OMISSIS)”, societa’ che sarebbe inesistente – ha ricostruito le vicende societarie di (OMISSIS) snc, attraverso l’esame della documentazione versata in atti ed ha accertato che, venuta meno la pluralita’ dei soci a seguito del recesso manifestato dinanzi al notaio in data 5 gennaio 2004 da (OMISSIS), (OMISSIS) aveva dichiarato di voler ricostituire la pluralita’ dei soci; (OMISSIS), successivamente, aveva dichiarato dinanzi al notaio in data 29 dicembre 2004 di non esservi riuscito, che non vi era luogo alla liquidazione per essere tutti i rapporti facenti capo alla societa’ definiti e si era impegnato alla custodia dei documenti ed alla presentazione delle denunce per la cancellazione; la societa’ era stata quindi cancellata il 9 novembre 2010, come da visura storica della CCIAA.
Tanto premesso circa l’accertamento dei fatti compiuto dalla Corte di appello, va tuttavia osservato che non risulta pertinente il principio di legittimita’ dalla stessa richiamato ed applicato, secondo il quale “Lo scioglimento della societa’ di persone per mancata ricostituzione della pluralita’ di soci entro il termine di sei mesi non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla societa’, la titolarita’ dei quali si concentra nell’unico socio rimasto.” (Cass. n. 3269 del 05/03/2003), in considerazione del fatto che “In tema di societa’ di persone (nella specie, societa’ in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralita’ dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della societa’ e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione” (Cass. n. 27189 del 22/12/2014).
Nel caso in esame, infatti, la societa’ al momento della proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce (12 luglio 2011) non era piu’ in scioglimento e liquidazione, ma era gia’ stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Orbene, in tale ipotesi, la Corte di appello, in applicazione del principio secondo il quale “Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una societa’ cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualita’ di avente causa della societa’, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarita’ di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualita’ di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.” (Cass. n. 8521 del 25/03/2021), avrebbe dovuto procedere alla verifica della legittimazione attiva di (OMISSIS) e, quindi, dei suoi eredi, nei sensi indicati tenendo conto della avvenuta cancellazione della societa’ e cio’ non ha fatto.
9.-In conclusione, inammissibili i motivi primo e terzo, vanno accolti i motivi secondo e quarto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Inammissibili i motivi primo e terzo, accoglie i motivi secondo e quarto del ricorso; cassa la sentenza impugnata, per quanto di ragione, e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.

 

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