Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1051.
Società di capitali scioglimento e liquidazione.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la CTR, nel dichiarare inammissibile l’appello dell’Ufficio, CTR aveva erroneamente ritenuto nulli gli atti impugnati in quanto notificati alla società in accomandita semplice ed ai contribuenti controricorrenti, nella qualità di soci della stessa, in data successiva alla cancellazione dal registro imprese della predetta società)
Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1051
Data udienza 11 giugno 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Società di capitali – Scioglimento e liquidazione – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Definizione rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta – Fenomeno di tipo successorio – Configurabilità – Conseguenze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24027/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. (OMISSIS) e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. distaccata di Mestre n. 493/05/15 depositata il 11/03/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio e nulli gli avvisi di accertamento per iva e irap e sanzioni 2005 e 2006 notificati ai controricorrenti (attinti quali soci della (OMISSIS) s.a.s.) condannando l’Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio;
– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; resistono con controricorso i contribuenti.
Società di capitali scioglimento e liquidazione
CONSIDERATO
che:
– vanno preliminarmente affrontate e disattese le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso erariale;
– invero, il motivo articolato non aggredisce una statuizione in diritto della sentenza della CTR conforme alla giurisprudenza di questa Corte; come nel prosieguo si dira’, infatti, sul tema che qui rileva il giudice dell’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questo giudice di Legittimita’;
– inoltre, il mezzo di impugnazione non costituisce coacervo incomprensibile di diverse censure, ma individua con sufficiente chiarezza le ragioni in forza della quale si chiede la cassazione della pronuncia gravata;
– con il solo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2945, 2324 e 2312 c.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere la CTR erroneamente ritenuto nulli gli atti impugnati in quanto notificati alla societa’ (OMISSIS) s.a.s. e ai contribuenti qui controricorrenti, nella qualita’ di soci della stessa, in data successiva alla cancellazione da registro imprese della societa’ ridetta;
– il motivo e’ fondato;
– va sul punto fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale l’estinzione della societa’ di persone non determina l’estinzione dell’obbligazione tributaria ma il suo trasferimento in capo ai soci che le succedono (in termini Cass. n. 25487 del 2018), salvo che per le sanzioni (Cass. n. 9094 del 2017; Cass. n. 29112 del 2021); essi peraltro nel caso di societa’ di persone rispondono in ogni caso ex articolo 2291 c.c., e articolo 2318 c.c., per l’iva e l’irap (Cass. n. 9094 del 2017) dovuta dalla societa’ estinta. Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, cio’ che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato, a favore di una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. sez. un., n. 6070 del 2013; anche Cass., sez. un., n. 4060 del 2010);
– in ogni caso, i soci sul punto espressamente a pag. 6 del ricorso ammettono di aver ricevuto detta notifica; nel ritenere quindi semplicemente nulli gli avvisi di accertamento per IVA e IRAP notificati ai soci della societa’ estinta la CTR non ha correttamente pronunciato in diritto;
– in accoglimento del ricorso la sentenza e’ quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
– il giudice del rinvio si atterra’ ai principi sopra enunciati e pronuncera’
anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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