In caso di vendita di quadro non autentico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 996.

In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di “aliud pro alio”, il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l’inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l’acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l’impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l’ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 996. In caso di vendita di quadro non autentico

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Risoluzione del contratto – Risarcimento del danno – Termine di prescrizione decennale – Art. 2946 cc – Decorrenza – Inadempimento – Consegna del bene venduto all’acquirente – Compratore – Omessa attivazione – Conseguenze – Il compratore non potrà agire nei confronti del venditore scorretto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 926/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato AVV. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’AVV. (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2167/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

In caso di vendita di quadro non autentico

PREMESSO

Che:
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) proponendo domanda di risoluzione del contratto di vendita concluso nel novembre del 2008, avente ad oggetto un quadro rivelatosi non autentico, trattandosi di vendita di un aliud pro alio ed altresi’ domanda di condanna del venditore alla restituzione del prezzo (Euro 75.000).
Il convenuto (OMISSIS) si costituiva e deduceva che il dipinto era stato a lui ceduto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l.” che a sua volta lo aveva acquistato nel 1989 da (OMISSIS), fratello dell’attore e socio insieme a lui della Galleria (OMISSIS), e che il venditore aveva garantito l’autenticita’ del quadro; chiedeva di chiamare in causa la societa’ (OMISSIS) perche’ lo manlevasse in caso di condanna.
Si costituiva la societa’ (OMISSIS), chiedendo a sua volta di chiamare in causa (OMISSIS), per essere da quest’ultimo manlevata.

 

In caso di vendita di quadro non autentico

Si costituiva (OMISSIS), anzitutto deducendo la prescrizione dell’azione proposta nei suoi confronti, in quanto il dipinto era stato venduto nel 1989.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5382/2915, ha accolto la domanda di (OMISSIS) e la domanda di manleva del convenuto (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l., mentre ha rigettato la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS), essendo l’azione prescritta.
2. La sentenza veniva impugnata da (OMISSIS) in via principale e dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. in via incidentale.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 31 maggio 2016, n. 2167, ha dichiarato totalmente infondato l’appello di (OMISSIS); ha invece ritenuto fondato l’appello incidentale della (OMISSIS) s.r.l., laddove la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS), in quanto il dies a quo della prescrizione andava individuato non nel momento del perfezionamento della compravendita, ma nel momento in cui il consulente tecnico d’ufficio aveva depositato la propria relazione nel 2011 o quanto meno nel momento in cui l’attore aveva denunciato per truffa (OMISSIS). La Corte d’appello ha cosi’ condannato (OMISSIS) a tenere
indenne la societa’ (OMISSIS) nei limiti del corrispettivo della prima vendita, pari a Lire 33.500.000.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello ricorre per cassazione (OMISSIS), che ha depositato memoria.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..
Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno proposto difese.

 

In caso di vendita di quadro non autentico

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in un motivo, che denuncia “violazione degli articoli 2935 e 2946 c.c.”: il termine di prescrizione decennale del diritto alla risoluzione del contratto e quello conseguente al risarcimento del danno decorrono dal momento dell’inadempimento, che nel caso di specie coincide con il momento della consegna del quadro, pacificamente avvenuta il (OMISSIS), senza che possa essere attribuito alcun rilievo al fatto che l’acquirente si sia accorto della non autenticita’ dell’opera solo dopo circa vent’anni; condizione necessaria e sufficiente della decorrenza della prescrizione e’ infatti che il titolare del diritto si astenga dall’esercitarla pur avendone giuridicamente la possibilita’; pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione delle azioni spettanti alla (OMISSIS) s.r.l. decorresse dall’accertamento della non autenticita’ dell’opera invece che dalla consegna della medesima.
Il motivo e’ fondato. Come ha affermato questa Corte, il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente diritto al risarcimento dei danni sono soggetti alla prescrizione ordinaria di cui all’articolo 2946 c.c. e il termine di prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui si e’ verificato l’inadempimento, momento che coincide con la consegna del quadro; condizione necessaria e sufficiente perche’ la prescrizione decorra e’ che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilita’ legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilita’ di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che ove il termine di prescrizione decorra senza che il compratore (il titolare del diritto) si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potra’ agire nei confronti del “venditore scorretto” (cosi’ Cass. 19509/2012, nonche’ piu’ recentemente Cass. 1889/2018). Come ha infatti piu’ volte evidenziato questa Corte, l’impossibilita’ di far valere il diritto e’ solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’articolo 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, ne’ il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessita’ del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012).
II. Il ricorso e’ quindi fondato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che si atterra’ ai principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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